CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. per il rigetto del reclamo relativo alla possibilità di ricevere dolci dall'esterno in occasione delle attività natalizie o pasquali - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e reiterative di profili affrontati dal provvedimento impugnato con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, e, come tali, insindacabili in questa sede. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nell'ordinanza impugnata evidenzia che, nonostante il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. abbia ad oggetto la verifica di un concreto ed attuale pregiudizio sofferto dal detenuto in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, tale principio va temperato con la considerazione che i soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono subire limitazioni alle ordinarie regole di trattamento al fine di evitare che questi continuino a mantenere contatti con l'esterno; e che, conseguentemente, l'interesse del detenuto a ricevere cibi deve essere bilanciato con le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione penitenziaria, la quale dispone di una certa discrezionalità in detta attività in considerazione anche dell'incidenza di tali interventi sull'organizzazione dell'Istituto penitenziario. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta l'utilizzo di mere clausole di stile - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo