Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:489
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 giugno 2025 ( 1 ) Cause riunite C ‑ 364/24 e C ‑ 393/24 [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola «[OSCURATO:PERSONA]» contro Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste con l’intervento di: WX, in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di WX (C-364/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Italia)] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola «[OSCURATO:PERSONA]» contro Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste (C-393/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Udine (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafo 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 in Italia – Validità »

I. Introduzione

1. Sembra che la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) sia poco apprezzata all’interno dell’Unione europea.

Pertanto, 35 anni dopo la prima armonizzazione delle disposizioni relative all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ( 2 ), solo una varietà di OGM è ancora autorizzata attualmente alla coltivazione nell’Unione: il mais geneticamente modificato MON 810 dell’impresa Monsanto (in prosieguo: il «mais MON 810») ( 3 ).

Detta autorizzazione aveva inoltre ricevuto una tiepida accoglienza da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, alcuni di essi avevano adottato misure volte a limitare o a vietare tale coltivazione facendo ricorso a diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell’Unione ( 4 ).

2. In tale situazione, nel 2015 il legislatore dell’Unione ha infine deciso, in sostanza, di dare carta bianca agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali possono così limitare o vietare la coltivazione di OGM nei loro territori, alla sola condizione di ottenere il consenso dell’operatore economico interessato.

Ciò ha portato alla creazione di un sistema di «coltivazione à la carte» degli OGM nell’Unione ( 5 ), nell’ambito del quale molti [OSCURATO:PERSONA] membri ( 6 ) hanno limitato o vietato la coltivazione del mais MON 810 in tutto il loro territorio o in parte di esso.

3. Dieci anni più tardi, la Corte è invitata a valutare, nelle presenti cause, la validità delle disposizioni che prevedono tale «coltivazione à la carte» degli OGM e la legittimità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di tali disposizioni.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione La direttiva 2001/18/CE

4. Il considerando 4 della direttiva 2001/18/CE ( 7 ) così recita: «Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri [OSCURATO:PERSONA] membri; Gli effetti di tali emissioni sull’ambiente possono essere irreversibili».

5. L’articolo 1 della suddetta direttiva così prevede: «Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando: (...) – si immettono in commercio all’interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti».

6. Il successivo articolo 22 così dispone: «Fatto salvo l’articolo 23, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva».

7. L’articolo 33 della stessa direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive».

8. La direttiva 2001/18 è stata modificata, in particolare, dalla direttiva (UE) 2015/412 ( 8 ).

9. I considerando da 5 a 8 della direttiva 2015/412 così recitano: «(5) Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione conformemente al quadro normativo dell’Unione sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni del diritto dell’Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle condizioni definite dal diritto dell’Unione. (6) L’esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di [OSCURATO:PERSONA] membri.

Le questioni relative all’immissione in commercio e all’importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno.

Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi.

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, [TFUE], gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Unione.

Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di valutazione (...). (7) Per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell’articolo 23 della [direttiva 2001/18] e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 [ ( 9 ) ] sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

Inoltre il processo decisionale è risultato particolarmente difficoltoso per quanto riguarda la coltivazione di OGM, in quanto sono state espresse preoccupazioni nazionali non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e per l’ambiente; (8) In questo contesto, è opportuno garantire agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell’Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della [direttiva 2001/18] per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Dare questa possibilità agli [OSCURATO:PERSONA] membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell’Unione.

La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno».

10. L’articolo 1, punto 2, di tale direttiva ha inserito gli articoli 26 ter e 26 quater nella direttiva 2001/18 (in prosieguo: le «disposizioni controverse»).

11. La direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412 (in prosieguo: la «direttiva 2001/18»), ai paragrafi da 1 a 3 e 8 del suo articolo 26 ter, intitolato «Coltivazione», prevede quanto segue: «1.

Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell’autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l’ambito geografico dell’autorizzazione scritta o dell’autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione.

Tale richiesta è comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] (...). [OSCURATO:PERSONA] presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri (...).

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della [OSCURATO:PERSONA], il notificante/richiedente può adeguare o confermare l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale.

In mancanza di conferma, l’ambito geografico della notifica/richiesta è adeguato (...). (...)

3. Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/richiedente ha confermato l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del [regolamento n. 1829/2003], a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a:

a) obiettivi di politica ambientale;

b) pianificazione urbana e territoriale;

c) uso del suolo;

d) impatti socio‑economici;

e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l’articolo 26 bis ;

f) obiettivi di politica agricola;

g) ordine pubblico. (...)

8. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti».

12. L’articolo 26 quater di tale direttiva, intitolato «Misure transitorie», così dispone: «1.

Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro può richiedere di adeguare l’ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di un’autorizzazione concessa, a norma della presente direttiva o del [regolamento n. 1829/2003] anteriormente al 2 aprile 2015. [OSCURATO:PERSONA] presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

2. Qualora una notifica/domanda sia pendente e il notificante/richiedente non abbia confermato l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza. (...)

3. Qualora l’autorizzazione sia già stata concessa e il titolare dell’autorizzazione non abbia confermato l’ambito geografico dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorizzazione è modificata di conseguenza.

Per un’autorizzazione scritta a norma della presente direttiva, l’autorità competente modifica di conseguenza l’ambito geografico dell’autorizzazione e informa la [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione una volta completata la modifica.

Per un’autorizzazione a norma [regolamento n. 1829/2003], la [OSCURATO:PERSONA] modifica di conseguenza la decisione di autorizzazione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] informa di conseguenza gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione.

4. Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se un notificante/richiedente o, a seconda dei casi, un titolare di autorizzazione ha confermato l’ambito geografico della sua domanda iniziale o, se del caso, della sua autorizzazione, si applica mutatis mutandis l’articolo 26 ter, paragrafi da 3 a 8.

5. Il presente articolo lascia impregiudicata la coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati autorizzati che siano stati piantati legalmente prima che la coltivazione dell’OGM fosse limitata o vietata nello Stato membro.

6. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti».

La decisione di esecuzione (UE) 2016/321

13. La decisione di esecuzione (UE) 2016/321 ( 10 ), adottata sulla base dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, dispone, all’articolo 1, che «[l]a coltivazione del [mais MON 810] è vietata nei territori elencati nell’allegato della presente decisione».

14. Tra i territori elencati nell’allegato di tale decisione di esecuzione figura, al punto 8, il territorio italiano.

Il regolamento n. 1829/2003

15. Il regolamento n. 1829/2003 integra il quadro giuridico applicabile agli OGM destinati alla coltivazione in tutta l’Unione come sementi o altri materiali di moltiplicazione vegetale.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), detto regolamento si propone come obiettivo di «fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno».

16. L’articolo 34 del regolamento in parola prevede l’adozione di misure d’emergenza «[q]uando sia manifesto che prodotti autorizzati da [detto] regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)] (…), sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione».

B. Diritto italiano

17. L’articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 – Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati ( 11 ), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 224/2003» intitolato «Sanzioni relative al titolo III- bis », dispone, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue: «1.

“Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 000 a euro 75 000 chiunque viola:

a) i divieti di coltivazione introdotti con l’adeguamento dell’ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti: 1) l’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 2) l’autorizzazione emessa dall’autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; 3) l’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell’articolo 18, comma 3;

b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell’articolo 26‑ quater , comma 6;

c) i divieti temporanei di impianto dell’OGM o degli OGM interessati previsti dall’articolo 26‑ quater , comma 5, lettera b), e dall’articolo 26‑sexies, comma 3.

2. Al trasgressore è applicata con ordinanza‑ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

L’Autorità di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».

III. Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimenti dinanzi alla Corte A. Causa C ‑ 364/24

18. Il ricorrente nel procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], è titolare dell’azienda agricola «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in Arba (provincia di Pordenone, Italia).

Nel corso del 2021, in violazione del divieto vigente in Italia, egli ha avviato, su alcuni suoi terreni, una coltivazione di mais MON 810.

19. In data 8 settembre 2021 è stato eseguito un sopralluogo presso i suddetti fondi ed effettuato un prelievo di campioni.

Con provvedimento del 14 ottobre 2021, n. 511800, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Forestali ha dato atto che le analisi di tali campioni avevano riscontrato la presenza di OGM e ha ordinato al ricorrente nel procedimento principale, sulla base dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 224/2003, di procedere, mediante trinciatura e interramento, alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente piantate sui terreni in discussione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, il tutto entro e non oltre 5 giorni.

Il 19 ottobre 2021 il personale della Forestale, avendo constatato che il ricorrente nel procedimento principale non aveva ottemperato, ha proceduto all’abbattimento delle piante di mais MON 810.

20. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il [OSCURATO:PERSONA] (Italia) avverso tale provvedimento, adducendo che quest’ultimo era stato adottato sulla scorta di norme non conformi al diritto primario dell’Unione e al suo ordinamento giuridico.

Detto Tribunale ha respinto il ricorso.

21. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, nell’ambito del quale egli afferma, in sostanza, che la direttiva 2001/18 non è valida, in quanto consente a uno Stato membro di introdurre un divieto di coltivazione di un OGM autorizzato, nella fattispecie il mais MON 810, in base a una semplice richiesta non motivata rivolta al titolare dell’autorizzazione.

Egli sostiene inoltre che tale divieto costituisce una limitazione sproporzionata della libertà d’impresa.

22. Al riguardo, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità, prevista dalle disposizioni controverse, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, senza che tale divieto sia fondato su considerazioni sanitarie o ambientali, sia conforme al diritto primario dell’Unione, in particolare alle libertà fondamentali del mercato interno, alla libertà d’impresa e, più in generale, al principio di proporzionalità.

Detto giudice osserva che l’eventuale invalidità delle disposizioni controverse potrebbe incidere sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321.

23. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se [le disposizioni controverse], siano conformi all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, all’articolo 3 del TUE, agli articoli 2, 3, 26, 34, 35 e 36 del TFUE, agli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2) in caso di risposta negativa al quesito che precede: se la [decisione di esecuzione 2016/321], adottata sulla base dell’articolo 26 quater della [direttiva 2001/18], per effetto della accertata non conformità di tale articolo rispetto alle superiori norme [dei Trattati UE e FUE], possa essere disapplicata dal giudice del rinvio o dichiarata inefficace».

B. Causa C ‑ 393/24

24. Nell’ambito di un procedimento distinto, un’autorità amministrativa italiana ( 12 ), con un’ordinanza‑ingiunzione del 19 giugno 2023, ha inflitto al ricorrente nel procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 35 bis , paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 224/2003, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 50 000 per aver violato il divieto di coltivazione in Italia di mais MON 810.

25. Con ricorso proposto il 18 luglio 2023, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto opposizione avverso tale ordinanza‑ingiunzione dinanzi al Tribunale di Udine (Italia), giudice del rinvio, il quale è competente a statuire sul ricorso riguardante un importo di EUR 25 000 corrispondente alla sanzione inflitta per la semina di OGM nella provincia di Udine.

26. Il giudice in parola nutre dubbi, in particolare, quanto alla validità della direttiva 2001/18 e della decisione di esecuzione 2016/321 alla luce dei principi fondamentali dei Trattati UE e FUE.

Esso si chiede, a tal riguardo, se il divieto di utilizzare le sementi già autorizzate sia conforme al mercato interno, se esso costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e se detta misura sia conforme all’articolo 36 TFUE.

Esso si interroga altresì sulla validità delle disposizioni controverse alla luce degli articoli 16, 18, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché degli accordi internazionali conclusi dall’Unione.

27. In tali circostanze, il Tribunale di Udine ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le [disposizioni controverse] (...) e la [decisione di esecuzione 2016/321] siano conformi al principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, al principio di proporzionalità e all’articolo 34, l’articolo 36 e l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE; 2) Se le [disposizioni controverse] (...) e la [decisione di esecuzione 2016/321] siano conformi agli articoli 16 e 52 della [Carta]; 3) Se le [disposizioni controverse] (...) e la [decisione di esecuzione 2016/321] siano conformi all’articolo 18 TFUE e all’articolo 21 della [Carta], essendo il principio di non discriminazione un pilastro dell’Unione.

In caso affermativo: (...) 4) Se la [decisione di esecuzione 2016/321] debba essere interpretata nel senso che siano consentite e conformi [ai trattati TUE e FUE] richieste di limitazioni al diritto di coltivazione delle sementi di [mais MON 810] solo per le motivazioni indicate nella [direttiva 2001/18] ovvero siano state consentite, con la disciplina transitoria dell’articolo 26 quater [di tale direttiva], anche per motivazioni diverse, anche di natura economica, anche difformi da Stato a Stato. (...) 5) Se sia quindi valida, alla luce di tutto il complesso di norme che disciplina gli OGM nel mercato unico europeo, la [decisione di esecuzione 2016/321] e non osti a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto».

28. Le cause C‑364/24 e C‑393/24 sono state riunite ai fini della trattazione scritta e orale nonché della sentenza.

Osservazioni scritte sono state presentate dal ricorrente nei procedimenti principali, dai governi italiano, greco, francese, lussemburghese, ungherese e polacco, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Non si è tenuta alcuna udienza.

IV. Analisi

29. I giudici del rinvio interrogano la Corte, in sostanza, da un lato, sulla validità delle disposizioni controverse e della decisione di esecuzione 2016/321 ( 13 ) e, dall’altro, sull’interpretazione di tale decisione di esecuzione ( 14 ).

30. La mia analisi si articola in tre parti.

Dopo alcune osservazioni preliminari relative al divieto di coltivazione di OGM ai sensi delle disposizioni controverse e della decisione di esecuzione 2016/321, affronterò la questione della ricevibilità delle questioni pregiudiziali, poi, analizzerò l’insieme delle questioni comuni dei giudici del rinvio vertenti sulla validità delle disposizioni controverse e della decisione di esecuzione 2016/321, nonché le due questioni, sollevate nella causa C‑393/24, vertenti sull’interpretazione di detta decisione.

A. Osservazioni preliminari sul divieto di coltivazione di OGM ai sensi delle disposizioni controverse

31. Prima di esaminare la ricevibilità delle questioni pregiudiziali e prima del loro esame nel merito, desidero presentare alcune osservazioni sulla possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre il divieto ( 15 ) di coltivazione di OGM sulla base delle disposizioni controverse.

32. La direttiva 2015/412 ha aggiunto le disposizioni controverse alla direttiva 2001/18, con effetto dal 2 aprile 2015.

Esse prevedono ciascuna un meccanismo che consente di vietare la coltivazione di un determinato OGM in tutto il territorio di uno Stato membro o in parte di esso.

Per quanto riguarda le differenze tra i due meccanismi di cui si tratta, la principale risiede nel fatto che l’applicabilità del meccanismo previsto dalla direttiva 2001/18, al suo articolo 26 ter , non è limitata nel tempo, mentre quella prevista al suo articolo 26 quater costituiva una misura transitoria, applicabile solo per i 6 mesi successivi all’entrata in vigore della direttiva 2015/412.

Inoltre, il meccanismo previsto da tale seconda disposizione era applicabile a tutte le autorizzazioni concesse prima del 2 aprile 2015, mentre quello previsto dalla prima si applica unicamente nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o nel corso del rinnovo di un’autorizzazione.

33. Nonostante tali differenze, i due meccanismi previsti dalle disposizioni controverse sono simili e prevedono ciascuno, in sostanza, la possibilità per uno Stato membro di vietare la coltivazione di un OGM a seguito di una modifica dell’ambito geografico di una notifica/domanda presentata o di un’autorizzazione concessa.

Il divieto in parola può essere introdotto in una o due fasi, in funzione della posizione assunta dall’operatore economico interessato (il notificante/richiedente o il titolare dell’autorizzazione già concessa) in relazione alla modifica dell’ambito geografico di una notifica/domanda presentata o di un’autorizzazione concessa, richiesta da uno Stato membro.

Se tale operatore non si oppone alla modifica richiesta (non confermando l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale/autorizzazione), l’entrata in vigore del divieto non richiede l’adozione di alcuna misura nazionale (prima fase).

Per contro, qualora l’operatore economico interessato si opponga a detta modifica e, pertanto, all’introduzione del divieto di coltivazione richiesto (confermando l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale/autorizzazione), lo Stato membro interessato deve, al fine di introdurre il divieto in parola, adottare misure nazionali che devono soddisfare le condizioni previste all’articolo 26 ter , paragrafo 3, della direttiva 2001/18 (seconda fase).

34. Sottolineo che il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia di cui trattasi nel caso di specie è stato introdotto in applicazione di una decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] adottata sulla base dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, vale a dire al termine della prima fase dell’applicazione del meccanismo transitorio.

B. Sulla ricevibilità

1. Rispetto dei requisiti relativi al contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale

35. Il governo ellenico rileva che i giudici del rinvio non espongono gli elementi enunciati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte per ciascuna disposizione del diritto primario oggetto delle loro questioni.

Parimenti, il governo italiano sostiene che la prima questione nella causa C‑393/24 è irricevibile in quanto il giudice del rinvio non ha specificamente esposto i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sulla validità delle disposizioni controverse.

36. Ricordo che la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione ed esporre i motivi di invalidità che gli appaiono conseguentemente fondati.

Un simile requisito emerge anche dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte ( 16 ).

Ne discende, da una parte che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte esamina la validità di un atto dell’Unione o di determinate disposizioni di quest’ultimo alla luce dei motivi di invalidità riportati nella decisione di rinvio.

Dall’altra, la totale mancanza di un’indicazione dei motivi precisi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla validità di tale atto o di tali disposizioni comporta l’irricevibilità delle questioni relative alla validità degli stessi ( 17 ).

37. Nel caso di specie, sebbene le motivazioni rimangano piuttosto succinte per talune questioni, ritengo che la Corte disponga, in linea di principio, degli elementi necessari per rispondere alle questioni che le sono sottoposte.

Per contro, ciò non vale, a mio avviso, per la prima questione nella causa C‑364/24, nella parte in cui riguarda la validità delle disposizioni controverse alla luce degli articoli 2 e 3 TFUE.

Infatti, anche se si tiene conto, al fine di determinare la portata dell’esame che deve essere effettuato dalla Corte, dei motivi sollevati nell’ambito del procedimento principale nella causa in parola, riprodotti nella decisione di rinvio, nessuno degli argomenti dedotti riguarda la validità delle disposizioni controverse alla luce di tali articoli del Trattato.

Pertanto, ritengo che detta parte della prima questione nella causa C‑364/24 non sia ricevibile.

2. Natura reale o artificiale dei procedimenti principali

38. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le domande di pronuncia pregiudiziale non soddisfano i requisiti di ricevibilità stabiliti nella sentenza Foglia ( 18 ).

L’istituzione in parola ritiene che il ricorrente nei procedimenti principali abbia voluto creare artificialmente le condizioni che lo esponevano agli effetti del divieto di coltivare le sementi geneticamente modificate di cui trattasi nel territorio italiano e che avrebbero fatto sì, in particolare, che ricevesse l’ordine di distruggere tali sementi e che gli fosse inflitta l’ammenda prevista dalla legge italiana.

39. Non condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA].

40. Ricordo che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire.

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza ( 19 ).

41. È certamente vero che una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza Foglia( 20 ), invocata dal [OSCURATO:PERSONA], che il procedimento previsto da tale articolo è stato sviato dal suo scopo e mira, in realtà, a indurre la Corte a statuire mediante una controversia fittizia ( 21 ).

42. Tuttavia, affinché una controversia possa essere qualificata come «costruita», occorre che le parti del procedimento principale si siano previamente accordate per indurre la Corte a statuire su una questione ( 22 ).

Orbene, la lettura delle domande di pronuncia pregiudiziale non consente di constatare che ciò è quanto avviene nel caso di specie.

Infatti, da un lato, nulla indica che il ricorrente nei procedimenti principali abbia agito di concerto con le autorità amministrative e, dall’altro, queste ultime gli hanno inflitto diverse sanzioni la cui esistenza è pacifica.

In ogni caso, affinché una controversia possa essere qualificata come «costruita», non è sufficiente, a mio avviso, dimostrare che un singolo che abbia violato disposizioni in vigore e che sopporti conseguenze negative e reali della sua violazione abbia agito in modo da indurre la Corte a valutare la validità di tali disposizioni.

43. In tali circostanze, non occorre qualificare i procedimenti principali come «costruiti», ai sensi della sentenza Foglia( 23 ), cosicché le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere considerate ricevibili.

3. Le questioni relative alla validità dell ’ articolo 26 ter e dell ’ articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18

44. Il governo francese contesta la ricevibilità della prima questione nella causa C‑364/24 e delle prime tre questioni nella causa C‑393/24, nella parte in cui riguardano la validità dell’articolo26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18.

Secondo tale governo, le questioni pregiudiziali relative alle disposizioni menzionate non hanno alcuna relazione con l’oggetto dei procedimenti principali e riguardano un problema di natura ipotetica.

Esso afferma che il divieto di coltivare il mais MON 810 sul territorio italiano, che è all’origine dei due procedimenti principali, risulta dalla decisione di esecuzione 2016/321, adottata sul fondamento dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18.

45. Condivido pienamente questa tesi.

46. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE risulta che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito ( 24 ).

47. Nel caso di specie, i procedimenti principali hanno ad oggetto, in sostanza, la legittimità delle sanzioni inflitte al ricorrente nei procedimenti principali per il motivo della violazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 sul territorio italiano, introdotto in forza della decisione di esecuzione 2016/321.

Tale decisione è stata adottata sul fondamento dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18.

Né l’articolo 26 ter né l’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva in parola ne costituiscono il fondamento e il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia non è stato introdotto secondo le norme stabilite in tali disposizioni.

48. In tali circostanze, rispondere alle questioni relative alla validità dell’articolo 26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18 si risolverebbe manifestamente nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita dall’articolo 267 TFUE ( 25 ).

49. Tenuto conto di tali osservazioni, ritengo quindi, al pari del governo francese, che la prima questione nella causa C‑364/24 e le prime tre questioni nella causa C‑393/24, nella parte in cui vertono sulla validità dell’articolo 26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18, siano irricevibili.

4. Conclusione sulla ricevibilità

50. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo che le questioni sollevate dai giudici del rinvio non siano ricevibili nella parte in cui riguardano: – la valutazione della validità dell’articolo 26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18; – la valutazione della validità degli altri paragrafi delle disposizioni controverse per quanto riguarda la loro validità alla luce degli articoli 2 e 3 TFUE.

C. Nel merito

1. Sulle questioni nella causa C ‑ 364/24, nonché sulle prime tre questioni e sulla prima parte della quinta questione nella causa C ‑ 393/24

51. Le questioni pregiudiziali vertenti sulla validità riguardano, da un lato, le disposizioni controverse e, dall’altro, la decisione di esecuzione 2016/321 ( 26 ).

Osservo che, nei limiti in cui tale decisione è basata sull’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, la sua validità dipende dalla validità della disposizione che ne costituisce la base giuridica.

Sebbene non si possa escludere che detta decisione di esecuzione sia invalida per altri motivi , rilevo tuttavia che né i giudici del rinvio né il ricorrente nei procedimenti principali hanno dedotto argomenti in tal senso ( 27 ).

Ne consegue che la risposta da fornire alla questione vertente sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321 dipenderà dalla risposta da fornire alla questione vertente sulla validità dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18.

52. In tali circostanze, esaminerò, in un primo momento, la validità dell’articolo 26 quater della direttiva 2001/18 nei limiti in cui le questioni vertenti sulla sua validità siano ricevibili.

Tenuto conto dell’argomento presentato nell’ambito dei procedimenti principali e delle presenti cause, l’esame della validità deve vertere, a mio avviso, sul paragrafo 3 di tale articolo (in prosieguo: la «disposizione in esame»), che costituisce la base giuridica della decisione di esecuzione 2016/321 e che stabilisce la principale regola della prima fase del meccanismo transitorio, in discussione nelle presenti cause ( 28 ).

In un secondo momento, esaminerò come il risultato di detto esame incida sulla risposta da dare alla questione vertente sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321. a) Sulla validità della disposizione in esame

53. I giudici del rinvio si interrogano sulla validità della disposizione in esame alla luce di diverse disposizioni del diritto primario, di principi del diritto dell’Unione e di una disposizione di diritto derivato.

54. A mio avviso, occorre esaminare la validità di tale disposizione alla luce 1) dell’insieme delle disposizioni invocate relative al mercato interno e del principio di proporzionalità, 2) del principio di non discriminazione, 3) del principio della libertà d’impresa, 4) degli accordi internazionali e, infine, 5) dell’articolo 34 del regolamento n. 1839/2003. 1) Validità alla luce dell’articolo 3 TUE e degli articoli 26, da 34 a 36 e 114 TFUE e del principio di proporzionalità

55. Sebbene, nella causa C‑364/24, il giudice del rinvio chieda alla Corte di valutare la validità della disposizione in esame alla luce dell’articolo 3 TUE, dalla decisione di rinvio e dagli argomenti del ricorrente nei procedimenti principali risulta tuttavia che detto articolo è invocato nella parte in cui prevede, al paragrafo 3, l’instaurazione del mercato interno.

In tale contesto, mi sembra opportuno valutare la validità della disposizione in esame alla luce dell’insieme delle disposizioni e dei principi invocati relativi all’instaurazione del mercato interno e del principio di proporzionalità. i) Argomenti dedotti

56. I giudici del rinvio nutrono, in sostanza, dubbi sul punto se il divieto, in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, della coltivazione di un prodotto geneticamente modificato già immesso in commercio, che non è fondato su considerazioni dettate da questioni di sicurezza sanitaria e ambientale, contribuisca al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 114 TFUE.

A tal riguardo, essi si chiedono se il legislatore dell’Unione abbia violato le norme relative alla libera circolazione delle merci e al principio di proporzionalità. ii) Valutazione

57. È vero, come rilevato dai giudici del rinvio, che la disposizione in esame, letta in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2016/321 adottata sulla sua base, ha portato a stabilire talune barriere all’interno del mercato interno a causa del divieto di coltivazione del mais MON 810 solo in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri.

Di conseguenza, un prodotto immesso in commercio, come, nel caso di specie, le sementi del mais MON 810 autorizzate a fini di coltivazione, non può essere utilizzato in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alla sua destinazione, il che incide sulla sua libera circolazione.

58. La libera circolazione delle merci tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri è un principio fondamentale del Trattato FUE che trova la sua espressione nel divieto, enunciato all’articolo 34 TFUE, di restrizioni quantitative delle importazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente ( 29 ).

Tale divieto riguarda qualunque misura degli [OSCURATO:PERSONA] membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, l’accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, anche qualora una siffatta misura non abbia né per scopo né per effetto di trattare meno favorevolmente i prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 30 ).

59. Orbene, la disposizione in esame è una misura non di uno Stato membro, bensì del diritto dell’Unione.

Sebbene ciò non osti alla valutazione della sua validità alla luce delle disposizioni del diritto primario ( 31 ), occorre tuttavia tener conto, in tale contesto, del fatto che essa è fondata sull’articolo 114 TFUE.

Detto articolo consente al legislatore dell’Unione di prevedere le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno come obiettivo l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno.

60. Osservo, al riguardo, che l’articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione della disposizione in esame.

Infatti, da un lato, le disposizioni controverse sono state inserite nella direttiva 2001/18, che è stata adottata sul fondamento dell’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE.

È quindi indubbio che la direttiva 2015/412, che ha integrato la direttiva 2001/18 con due articoli riguardanti unicamente la coltivazione di OGM, ha la stessa base giuridica.

D’altro lato, la disposizione in esame ha istituito un meccanismo di introduzione del divieto di coltivazione di OGM comune a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e costituisce, pertanto, una «misura relativa al ravvicinamento» ai sensi dell’articolo 114 TFUE.

61. Come è stato ripetutamente dichiarato dalla Corte, l’articolo 114 TFUE consente al legislatore dell’Unione di intervenire assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 del citato articolo e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato FUE o elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità ( 32 ).

Pertanto, sebbene l’applicazione di dette misure implichi talune restrizioni alla libera circolazione delle merci, occorre verificare se queste ultime contribuiscano tuttavia all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 114 TFUE.

62. La disposizione in esame prevede un meccanismo di introduzione del divieto di coltivazione di OGM da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Orbene, dato che la disposizione in parola completa la direttiva 2001/18, la misura ivi prevista, a mio avviso, non può essere analizzata isolatamente e, soprattutto, senza prendere in considerazione l’intero regime giuridico di cui fa parte.

Tenuto conto del fatto che la disposizione in esame si applica alle autorizzazioni di immissione in commercio di OGM concesse in base a tale direttiva e al regolamento n. 1829/2003, questi due atti dovrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della misura di cui trattasi.

63. Le disposizioni controverse modificano il contesto normativo stabilito da tali atti per quanto riguarda la coltivazione di OGM.

Prima della loro entrata in vigore, né la direttiva 2001/18 né il regolamento n. 1829/2003 contenevano disposizioni particolari relative alla coltivazione.

Le regole generali trovano quindi applicazione rispetto alla medesima, segnatamente l’articolo 22 della direttiva in parola.

Secondo tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti di detta direttiva.

Qualora intendessero vietare la coltivazione di OGM immessi in commercio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano ricorrere alle clausole di salvaguardia o alle misure di emergenza ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva e dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, oppure alla procedura di notifica di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE ( 33 ).

64. L’aggiunta delle disposizioni controverse tende ad indicare che il legislatore dell’Unione ha ritenuto, per quanto riguarda le sementi di OGM, che, sebbene i rischi connessi all’ambiente e alla salute fossero già stati valutati in occasione della loro immissione in commercio, la questione del loro utilizzo a fini di coltivazione richiedesse l’adozione di un approccio particolare, che andava oltre l’ambito della sola valutazione dei rischi sanitari o ambientali in senso stretto.

Ciò risulta dal considerando 6 della direttiva 2015/412, in cui si dichiara che la coltivazione di OGM è «una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi».

65. A tal riguardo, mi sembra che l’introduzione, da parte del legislatore dell’Unione, di un regime particolare relativo alla coltivazione di OGM non possa essere ritenuto ingiustificato.

Si deve infatti riconoscere la natura particolare della coltivazione rispetto ad altri tipi di uso delle merci.

Mentre il consumo o l’uso di determinati prodotti immessi in commercio riguarda, in linea di principio, solo i loro acquirenti o utilizzatori, ciò non vale per la coltivazione delle piante.

Essa non riguarda soltanto gli acquirenti delle sementi, ma può produrre effetti irreversibili sull’ambiente.

La coltivazione di OGM, quanto ad essa, può avere un impatto irreversibile sulle colture convenzionali e biologiche.

Tale aspetto ambientale è evidenziato dal considerando 4 della direttiva 2001/18 nonché dal considerando 6 della direttiva 2015/412.

66. Ricordo, in tale contesto, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, a seconda delle circostanze, le misure adottate sul fondamento dell’articolo 114 TFUE possono consistere nell’obbligare tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detto obbligo di autorizzazione, o addirittura nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti ( 34 ).

Ciò vale, a mio avviso, anche per il divieto di coltivazione.

67. Se la forte dimensione nazionale, regionale e locale della coltivazione di OGM giustifica l’introduzione di un regime particolare, è logico che la decisione sul divieto di tale coltivazione sia stata affidata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali si trovano nella posizione migliore per poter valutare se considerazioni a livello nazionale, regionale e locale giustifichino tale divieto.

Ciò è conforme al principio di sussidiarietà, sancito all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

68. Si pone tuttavia la questione se la misura consistente nel consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la coltivazione di OGM senza che essi siano obbligati a motivare la loro decisione sia adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione.

69. A tal riguardo, è giocoforza constatare che la problematica dell’emissione di OGM nell’ambiente è assai complessa e suscita, come enunciato dal considerando 7 della direttiva 2015/412, numerose preoccupazioni che non riguardano unicamente questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l’ambiente.

70. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando il legislatore dell’Unione è indotto a legiferare in un campo che implica, da parte sua, scelte di natura politica, economica e sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse, occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale.

Solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, rispetto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento ( 35 ).

71. Nel caso di specie, dato che la misura in discussione non può essere analizzata isolatamente ( 36 ), occorre tener conto, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, dell’intero regime di cui tale misura fa parte, vale a dire il regime istituito dalla direttiva 2001/18 e dal regolamento n. 1829/2003.

Come risulta dall’articolo 1 di detti atti, l’obiettivo di tale direttiva è la tutela della salute umana e dell’ambiente contro i rischi derivanti dall’emissione deliberata di OGM e quello del regolamento n. 1829/2003 è la tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno.

72. Ritengo che la misura introdotta dalla disposizione in esame non sia manifestamente inadeguata rispetto a tali obiettivi per le seguenti ragioni.

73. In primo luogo, la misura di cui si tratta contribuisce al buon funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114 TFUE.

Infatti, il considerando 7 della direttiva 2015/412 indica che il processo decisionale relativo alla coltivazione di OGM è particolarmente difficile tenuto conto delle preoccupazioni nazionali espresse.

A mio avviso, la disposizione in esame può porre rimedio a tale situazione semplificando il meccanismo di introduzione del divieto di coltivazione di OGM in un territorio e contribuendo, di conseguenza, alla certezza del diritto.

Risulta infatti dal considerando 8 della direttiva in parola che dare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di decidere se desiderano o meno coltivare OGM nel loro territorio dovrebbe migliorare il processo di autorizzazione degli OGM.

74. In secondo luogo, a seguito dell’adozione della disposizione in esame, la situazione nell’Unione per quanto riguarda la coltivazione di OGM è divenuta più chiara, sia per gli operatori economici che per i consumatori.

Infatti, in passato, i primi non potevano escludere che, nonostante l’autorizzazione alla coltivazione di OGM, lo Stato membro interessato, poiché non disponeva di altri mezzi per vietare tale coltivazione, decidesse comunque di vietarla facendo ricorso, in particolare, alle clausole di salvaguardia o alle misure di emergenza, a prescindere dal fatto che tale ricorso fosse effettivamente giustificato o meno.

Tenuto conto della peculiarità della produzione agricola, il rischio di un siffatto cambiamento di contesto normativo era sfavorevole, in particolare, agli interessi degli agricoltori.

Per quanto riguarda i consumatori, essi dispongono ora di informazioni più chiare sulla presenza di OGM nell’ambiente.

75. In terzo luogo, ricordo che la disposizione in esame riguarda non già la libera circolazione di OGM immessi in commercio in generale, ma unicamente la coltivazione di OGM.

Pertanto, il divieto di tale coltivazione non pregiudica il diritto dei consumatori e degli operatori economici di importare prodotti contenenti OGM.

76. In quarto luogo, la disposizione in esame non prevede un divieto generale di coltivazione di OGM nel complesso degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Questi ultimi hanno, inoltre, la possibilità di vietare tale coltivazione su una parte del loro territorio o soltanto di limitarla, in base alle considerazioni presenti a livello nazionale, regionale e locale.

77. In quinto luogo, per quanto possa apparire paradossale, ritengo che la misura introdotta dalla disposizione in esame non leda i diritti che potrebbero derivare agli operatori economici dalla libertà di circolazione delle merci.

Ciò è dovuto al fatto che l’applicazione del meccanismo istituito dalla disposizione in esame è subordinata alla condizione che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non si opponga all’introduzione del divieto di coltivazione di OGM.

78. Infatti, da un lato, il consenso (tacito) del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM per l’introduzione del divieto di coltivazione di OGM implica che sui diritti che gli derivano dalla libertà di circolazione delle merci di cui trattasi non incida un eventuale ostacolo a tale libertà, derivante dall’applicazione della disposizione in esame.

Volenti non fit iniuria .

79. D’altro lato, il divieto di coltivazione di OGM introdotto in base alla disposizione in esame incide, oltre che su tale titolare dell’autorizzazione, soltanto sugli agricoltori.

Per quanto riguarda un prodotto come le sementi di OGM, osservo tuttavia che il fatto che l’introduzione del divieto di coltivazione di OGM in un territorio sia subordinata al consenso del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio comporta che tali agricoltori non possono opporre i diritti derivanti dalla libertà di circolazione delle merci al divieto della coltivazione di OGM.

80. Infatti, l’immissione in commercio di OGM è rigorosamente disciplinata nell’Unione, in particolare dalla direttiva 2001/18 e dal regolamento n. 1829/2003.

In linea di principio, essa richiede un’autorizzazione concessa a seguito di una procedura di valutazione dei rischi connessi all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM e al suo uso negli alimenti e nei mangimi.

Inoltre, l’uso di OGM immessi in commercio è subordinato al rispetto delle condizioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

In particolare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta l’Unione solo se è stata rilasciata una siffatta autorizzazione e rispettando, tuttavia, scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche.

Del pari, gli articoli 9 e 21 del regolamento n. 1829/2003 pongono l’accento sull’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione nonché per le parti interessate, di rispettare qualsiasi condizione o restrizione imposta nell’autorizzazione di cui trattasi.

81. Ne consegue che la libera circolazione di merci come le sementi di OGM è a priori subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione e rigorosamente limitata all’ambito di detto autorizzazione.

In tale contesto, la disposizione in esame modifica il quadro giuridico esistente, in quanto introduce un regime particolare per la determinazione dell’ambito geografico dell’autorizzazione all’immissione in commercio di OGM per ciò che riguarda la coltivazione.

Infatti, il divieto di coltivazione di OGM è introdotto a seguito della limitazione dell’ambito geografico dell’autorizzazione in parola, accettata dal titolare dell’autorizzazione.

Il consenso di quest’ultimo ai fini del divieto di coltivazione di OGM limita tale ambito geografico nei confronti dei terzi, in particolare degli agricoltori.

Questi ultimi non possono quindi impegnarsi in detta coltura nel territorio non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio.

82. In sesto luogo, per quanto riguarda i dubbi dei giudici del rinvio relativi all’assenza di un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di motivare la loro decisione di vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio, ritengo che l’assenza di tale obbligo sia giustificata dal consenso al divieto da parte del titolare dell’autorizzazione.

Come ho rilevato al paragrafo precedente, il divieto di coltivazione degli OGM è solo uno degli elementi che determinano l’ambito geografico dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

L’autorizzazione in parola delimita i diritti del titolare dell’autorizzazione.

Spetta a quest’ultimo non solo chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio del suo prodotto, ma anche opporsi, o meno, all’eventuale limitazione territoriale di detta autorizzazione.

La sua posizione rispetto alla limitazione di cui si tratta è, in tal caso, decisiva: se non vi si oppone, non è necessario che i motivi particolari dell’introduzione del divieto di coltivazione di OGM siano precisati da ciascuno Stato membro.

83. Infine, in settimo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo, perseguito dalla direttiva 2001/18 e dal regolamento n. 1829/2003, di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente contro i rischi derivanti dall’emissione deliberata di OGM e dal suo uso negli alimenti e nei mangimi, mi preme rilevare che l’aggiunta della disposizione in esame nulla cambia per quanto riguarda la parte del regime istituito da questi due atti relativa alle procedure di valutazione di tali rischi.

84. Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, poiché la misura introdotta dalla disposizione in esame non è manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, ritengo che la disposizione in esame non contenga alcun elemento che consenta di ritenere che tale legislatore abbia ecceduto i limiti imposti dall’articolo 114 TFUE.

In particolare, non risulta che il meccanismo istituito dalla disposizione in esame costituisca un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci. 2) Validità alla luce dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 21 della Carta e del principio di non discriminazione i) Argomenti dedotti

85. Il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si chiede se esista una forma di discriminazione tra i cittadini agricoltori dei diversi [OSCURATO:PERSONA] derivante dalle diverse scelte effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] in sede di modifica dell’ambito geografico, in violazione dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 21 della Carta.

86. Il ricorrente nei procedimenti principali afferma che le disposizioni controverse introducono una discriminazione, sia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia all’interno di uno Stato membro, in quanto i produttori agricoli che intendono produrre in modo biologico o convenzionale sono avvantaggiati a danno dei produttori che intendono coltivare piante geneticamente modificate. ii) Valutazione

87. La questione dell’esistenza di una discriminazione si articola in due aspetti distinti: da un lato, la discriminazione tra i produttori agricoli che operano negli [OSCURATO:PERSONA] membri che autorizzano la coltivazione di un determinato OGM e i produttori agricoli che operano negli [OSCURATO:PERSONA] membri che la vietano e, dall’altro, la discriminazione, all’interno di uno Stato membro che vieta la coltivazione di OGM, tra i produttori agricoli che desiderano coltivare le piante geneticamente modificate e quelli che non lo desiderano.

88. Poiché la prima forma di discriminazione asserita riguarda la disparità di trattamento tra i produttori agricoli di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, sarebbe fondata sulla nazionalità.

89. Per quanto riguarda, più in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, esso è enunciato all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta e l’articolo 52, paragrafo 2, della medesima, precisa che i diritti riconosciuti dalla Carta per i quali i Trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

È questa l’ipotesi che ricorre nel caso di detto articolo 21, paragrafo 2, il quale corrisponde, come confermato dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 37 ) attinenti a tale disposizione, all’articolo 18, primo comma, TFUE e deve applicarsi conformemente a quest’ultimo ( 38 ).

90. A tale proposito, l’articolo 18 TFUE, che stabilisce il principio generale del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, vieta non soltanto le discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità, ma anche tutte le forme indirette di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano di fatto al medesimo risultato ( 39 ).

91. È pacifico che l’articolo 18 TFUE è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisce norme specifiche di non discriminazione ( 40 ).

Poiché, nel settore della libera circolazione delle merci, il principio di non discriminazione è attuato, in particolare, dagli articoli 34 e 35 TFUE ( 41 ), occorre valutare la validità della disposizione in esame non alla luce dell’articolo 18 TFUE, bensì degli articoli 34 e 35 TFUE.

92. A tal riguardo, osservo, per quanto riguarda le sementi di OGM a fini di coltivazione, che si tratta di un prodotto particolare di un operatore economico concreto, la cui provenienza non è stata specificata nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

Peraltro, poiché la disposizione in esame non è una misura autonoma di uno Stato membro, bensì una misura dell’Unione, il problema della discriminazione dei prodotti stranieri rispetto ai prodotti nazionali non si pone.

93. Per quanto riguarda la discriminazione tra i produttori agricoli, mi preme ricordare che il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 18 TFUE e all’articolo 21 della Carta richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 42 ).

94. Orbene, da un lato, la situazione degli agricoltori che coltivano varietà convenzionali e biologiche e la situazione degli agricoltori che desiderano impegnarsi nella coltivazione di OGM non sono paragonabili.

Infatti, la coltivazione di OGM è caratterizzata dalla sua specificità, che è del resto all’origine della creazione del particolare contesto normativo ad essa applicabile.

95. D’altro lato, neppure le situazioni degli agricoltori dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri sono paragonabili, essendo la produzione agricola intrinsecamente connessa al luogo della produzione e alla specificità di tale luogo.

Detto aspetto è sottolineato al considerando 6 della direttiva 2015/412 e costituisce la premessa alla base della decisione del legislatore di adottare le disposizioni controverse, che è già stata analizzata ( 43 ).

96. In circostanze siffatte, ritengo che l’esame delle questioni pregiudiziali non abbia fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione in esame alla luce dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 21 della Carta. 3) Validità alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta i) Argomenti dedotti

97. Il giudice del rinvio nella causa C‑364/24 invoca, nella sua prima questione, gli articoli 16 e 52 della Carta, senza tuttavia presentare alcun argomento relativo alla validità della disposizione in esame alla luce di tali articoli.

Il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si limita peraltro a constatare che i principi generali del diritto dell’Unione relativi alla libertà d’impresa, sanciti agli articoli 16 e 52 della Carta, possono essere accolti come criteri di valutazione della validità della disposizione in esame.

98. Quanto al ricorrente nei procedimenti principali, esso sostiene che il divieto di coltivazione di OGM costituisce una violazione degli articoli 16 e 52 della Carta in quanto incide sulla libertà d’impresa degli agricoltori che intendono coltivare piante geneticamente modificate.

Infatti, questi ultimi non potrebbero offrire ai consumatori prodotti offerti da produttori biologici attivi su territori in cui la coltivazione di OGM non è vietata. ii) Valutazione

99. Ai sensi dell’articolo 16 della Carta, è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 44 ), il diritto garantito da tale disposizione «[b]eninteso (…) si esercita nel rispetto del diritto dell’Unione e delle legislazioni nazionali.

Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta».

100. Orbene, come sottolineato dalla Corte, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società ( 45 ).

Tale libertà può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi da parte dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica ( 46 ).

101. Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 47 ).

102. Conformemente a tale disposizione, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il loro contenuto essenziale e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

103. La limitazione della libertà d’impresa derivante dal divieto di coltivazione di OGM di cui trattasi nel caso di specie è «prevista dalla legge», vale a dire dalla disposizione in esame e dalla decisione di esecuzione 2016/321.

Come rileva, in particolare, il governo ellenico, il divieto di coltivazione di una varietà di OGM non impedisce affatto, in linea di principio, l’esercizio delle attività degli operatori economici interessati, vale a dire gli agricoltori professionisti, poiché tale obbligo è estremamente limitato e, di conseguenza, rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa.

Per quanto riguarda la proporzionalità del divieto in parola, la mia analisi di quest’ultima esposta in precedenza ( 48 ) vale anche per l’analisi della legittimità della limitazione della libertà di stabilimento.

104. In circostanze siffatte, ritengo che l’esame delle questioni pregiudiziali non abbia fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione in esame alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta. 4) Validità alla luce dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE i) Argomenti dedotti

105. Il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si chiede se la conclusione, da parte dell’Unione, di accordi come l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ( 49 ) e l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), contenuto nell’allegato all’Accordo che istituisce l’OMC ( 50 ) non si ponga in contrasto con limitazioni all’uso di un prodotto presente solo in alcuni [OSCURATO:PERSONA], compromettendo il mercato interno di prodotti approvati. ii) Valutazione

106. In via preliminare, come ricordato dai governi francese e ungherese nonché dal Consiglio, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in discussione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.

Pertanto, è solo quando queste due condizioni sono cumulativamente soddisfatte che tali disposizioni possono essere invocate dinanzi al giudice dell’Unione al fine di fungere da criterio di valutazione della legittimità di una misura dell’Unione ( 51 ).

Ciò vale altresì per la valutazione della validità nel contesto di un procedimento pregiudiziale.

107. Orbene, per quanto riguarda gli accordi dell’OMC, la Corte ha già precisato, da un lato, che essi non sono idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in forza del diritto dell’Unione.

D’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, l’accordo che istituisce l’OMC nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 4 di tale accordo non rientrano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali può essere verificata la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione ( 52 ).

108. Soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell’Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell’applicazione delle norme dell’OMC, la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, verificare la legittimità di un atto dell’Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi dell’OMC o di una decisione dell’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC che constata il mancato rispetto di tali accordi.

Si tratta, da un lato, del caso in cui l’Unione ha inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC e, e dall’altro, del caso in cui l’atto dell’Unione di cui trattasi rinvia espressamente a precise disposizioni di tali accordi ( 53 ).

109. Nel caso di specie, aggiungendo le disposizioni controverse, il legislatore dell’Unione non ha inteso dare esecuzione ad alcun obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi dell’OMC e né la direttiva 2001/18 né la direttiva 2015/412 rinviano espressamente a precise disposizioni di tali accordi.

110. Ne consegue che gli accordi dell’OMC e l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE non consentono di constatare che la disposizione in esame non è valida. 5) Validità alla luce dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 i) Argomenti dedotti

111. Il giudice del rinvio nella causa C‑364/24 si chiede se le disposizioni controverse siano conformi all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.

Esso ritiene che la soluzione adottata dalle disposizioni controverse sia fonte di dubbi in quanto, in sostanza, agli [OSCURATO:PERSONA] membri viene concessa la possibilità di ottenere una modifica dell’ambito geografico di un’autorizzazione relativa a un prodotto geneticamente modificato, senza dover presentare la minima giustificazione o prova dell’esistenza di un rischio grave. ii) Valutazione

112. Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la validità di disposizioni di diritto derivato non può essere esaminata alla luce di norme di pari rango ( 54 ).

113. Peraltro, come rilevato dal governo francese, la procedura istituita dalle disposizioni controverse e quella introdotta dall’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 non si escludono a vicenda e sono conciliabili, a causa del loro oggetto e del loro regime distinti.

114. Infatti, la disposizione in esame ha dato agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio purché il titolare dell’autorizzazione di cui trattasi non vi si opponga.

L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, dal canto suo, prevede la possibilità di adottare misure di emergenza se è manifesto che prodotti autorizzati da tale regolamento – o conformemente allo stesso – possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente o qualora, alla luce di un parere dell’EFSA, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione.

La disposizione in parola può essere applicata al divieto di coltivazione di OGM negli [OSCURATO:PERSONA] membri che non l’hanno vietata in base alla disposizione in esame.

Il fatto di autorizzare tale coltivazione in un territorio non esclude la possibilità di adottare successivamente misure di emergenza qualora ricorrano le condizioni previste da detto articolo.

115. Ne consegue che l’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 non consente di constatare che la disposizione in esame non è valida. 6) Conclusione sulla validità della disposizione in esame

116. Tenuto conto di quanto precede, constato che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione in esame. b) Sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321

117. Come ho rilevato ( 55 ), da un lato, la decisione di esecuzione 2016/321 è stata adottata in base all’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18 e, dall’altro, i giudici del rinvio, il ricorrente nei procedimenti principali, le istituzioni nonché i governi che hanno presentato osservazioni scritte non hanno dedotto alcun argomento secondo cui l’invalidità della decisione di esecuzione 2016/321 potrebbe essere dovuta a ragioni diverse dall’invalidità dell’articolo che ne costituisce il fondamento.

118. In tale situazione, tenuto conto della mia valutazione relativa alla validità della disposizione in esame, propongo alla Corte di considerare che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione di esecuzione 2016/321.

119. Peraltro, poiché la seconda questione nella causa C‑364/24 è sollevata per il caso in cui si constati che le disposizioni controverse non sono valide, non occorre rispondere alla stessa. c) Conclusione intermedia sulla validità

120. Tenuto conto di quanto precede, ritengo che l’esame delle questioni pregiudiziali non abbia fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18 e della decisione di esecuzione 2016/321.

2. Sulla quarta questione sollevata nella causa C ‑ 393/24

121. Con la quarta questione nella causa C‑393/24 si chiede, in sostanza, se la decisione di esecuzione 2016/321 debba essere interpretata nel senso che l’introduzione del divieto di coltivazione del mais MON 810 ivi previsto sia fondata su gravi motivi indicati all’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18.

122. Come risulta dalla mia analisi sulla validità della disposizione in esame ( 56 ), l’introduzione del divieto di coltivazione di OGM in forza di tale disposizione non è subordinata alla presentazione di motivi particolari, come quelli di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18.

Infatti, l’articolo 26 ter , paragrafo 3, di detta direttiva non si applica al divieto di coltivazione introdotto in base all’articolo 26 quater , paragrafo 3, della stessa.

123. In tali circostanze, propongo di rispondere alla quarta questione nella causa C‑393/24 dichiarando che la decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che i motivi del divieto di coltivazione del mais MON 810 da essa introdotto non sono determinati all’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18.

3. Sulla seconda parte della quinta questione nella causa C ‑ 393/24

124. La seconda parte della quinta questione nella causa C‑393/24 verte sul punto se la decisione di esecuzione 2016/321 osti a una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del divieto da essa previsto.

125. A tal riguardo, l’articolo 33 della direttiva 2001/18 prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma di detta direttiva.

Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive.

126. Sebbene l’articolo 33 della direttiva 2001/18 verta sulla violazione di disposizioni nazionali, mentre, formalmente, il divieto di coltivazione di OGM in Italia deriva da un atto del diritto dell’Unione, ritengo che tale disposizione si applichi anche, a fortiori , al divieto previsto dalla decisione di esecuzione 2016/321.

Ciò vale a maggior ragione in quanto detta decisione di esecuzione, pur essendo un atto del diritto dell’Unione, è basata sulle decisioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la coltivazione di OGM nei loro territori.

127. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla seconda parte della quinta questione nella causa C‑393/24 nel senso che la decisione di esecuzione 2016/321 non osta a una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del divieto da essa previsto.

V. Conclusione

128. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato (Italia) e dal Tribunale di Udine (Italia) nei seguenti termini: 1) L’esame delle questioni pregiudiziali non ha fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, dell’11 marzo 2015, né quella della decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2016, che modifica l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del mais geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON‑ØØ81Ø‑6). 2) La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che: i motivi del divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON‑ØØ81Ø‑6) da essa introdotto non sono determinati dall’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412. 3) La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che: essa non osta ad una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del divieto da essa previsto. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU 1990, L 117, pag. 15). 3 Decisione 98/294/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE, del Consiglio (GU 1998, L 131, pag. 32). 4 Diverse misure nazionali sono state impugnate dinanzi alla Corte nell’ambito di domande di pronuncia pregiudiziale.

V., in particolare, sentenze dell’8 settembre 2011, Monsanto e a. (da C‑58/10 a C‑68/10, EU:C:2011:553), del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑36/11, EU:C:2012:534), del 13 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑111/16, EU:C:2017:676), nonché del 7 luglio 2022, PH (Divieto regionale di coltivazione di OGM) (C‑24/21, EU:C:2022:526). 5 V., Dubouis, L., Blumann, C., Droit matériel de l’Union européenne

, LGDJ, 7

a ed., Parigi, 2015, punto

322. 6 [OSCURATO:PERSONA] membri sono attualmente 18: il Regno del Belgio (ma solo in Vallonia), la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania (salvo a fini di ricerca), la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia. 7 Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1). 8 Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU 2015, L 68, pag. 1). 9 Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1). 10 Decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2016, che modifica l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (GU 2016, L 60, pag. 90). 11 GURI n. 194 del 22 agosto 2003, pag.

14. 12 [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (Italia) del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Tutela della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (Italia). 13 Oggetto di tutte le questioni nella causa C‑364/24, nonché delle prime tre questioni e della prima parte della quinta nella causa C‑393/24. 14 Oggetto della quarta questione e della seconda parte della quinta nella causa C‑393/24. 15 Come risulta dal contesto normativo esposto nelle presenti conclusioni, le disposizioni controverse prevedono la possibilità non solo di vietare ma anche di limitare la coltivazione di OGM.

Tenuto conto della decisione di esecuzione 2016/321, che prevede il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia, farò riferimento, nelle presenti conclusioni, al solo divieto di coltivazione di OGM, a meno che il riferimento alla limitazione non sia particolarmente necessario.

Le mie riflessioni sul divieto di coltivazione di OGM introdotto in base alle disposizioni controverse, o di una di esse, valgono tuttavia, mutatis mutandis , anche per la limitazione di tale coltivazione introdotta in base a tali disposizioni. 16 Sentenza del 22 giugno 2023, Vitol (C‑268/22, EU:C:2023:508, punto 53 e giurisprudenza citata). 17 Sentenza del 22 giugno 2023, Vitol (C‑268/22, EU:C:2023:508, punto 55 e giurisprudenza citata). 18 Sentenza dell’11 marzo 1980 (104/79, EU:C:1980:73). 19 Sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 24 e 25 e giurisprudenza citata). 20 Sentenza dell’11 marzo 1980 (104/79, EU:C:1980:73). 21 Ordinanza del 17 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑618/18, EU:C:2019:1090, punto 27 e giurisprudenza citata). 22 V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2000, Idéal tourisme (C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 22). 23 Sentenza dell’11 marzo 1980 (104/79, EU:C:1980:73). 24 Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza citata). 25 V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 84 e giurisprudenza citata). 26 Nella causa C‑364/24, la seconda questione verte sulla possibilità di escludere l’applicazione della decisione di esecuzione 2016/321 e di dichiararla «inefficace» nell’ipotesi in cui le disposizioni controverse siano invalide.

Interpreto tale questione nel senso che essa riguarda, in realtà, la validità della decisione di esecuzione 2016/321. 27 Nella causa C‑393/24, la quinta questione verte sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321 alla luce dell’insieme delle norme che disciplinano gli OGM nel «mercato unico europeo».

Orbene, il giudice del rinvio non presenta alcun argomento che giustifichi la valutazione della validità di tale decisione alla luce di disposizioni diverse dall’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, che ne costituisce la base giuridica. 28

V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni.

Osservo che i paragrafi 1, 5 e 6 dell’articolo 26 quater della direttiva 2001/18 completano il quadro giuridico che determina la prima fase del meccanismo transitorio, essi si applicano nondimeno parimenti alla seconda fase dello stesso.

Quindi, l’eventuale invalidità della disposizione in esame non può comportare l’invalidità dei paragrafi in parola, che continuerebbero ad applicarsi alla seconda fase di tale meccanismo.

Inoltre, se il paragrafo 2 riguarda unicamente la prima fase di detto meccanismo, esso si applica non a un’autorizzazione già concessa, bensì alle notifiche/domande pendenti.

Esso non è dunque pertinente nelle presenti cause. 29 Sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL (C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 31 e giurisprudenza citata). 30 Sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL (C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 33 e giurisprudenza citata). 31 V., in tal senso, sentenze del 9 agosto 1994, Meyhui (C‑51/93, EU:C:1994:312, punto 11), e del 12 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑59/11, EU:C:2012:447, punto 80 e giurisprudenza citata). 32 Sentenza del 22 giugno 2017, E.ON [OSCURATO:PERSONA] (C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 49 e giurisprudenza citata). 33

V. considerando 7 della direttiva 2015/412. 34 Sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 61 e giurisprudenza citata). 35 Sentenza del 22 giugno 2017, E.ON [OSCURATO:PERSONA] (C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 50 e giurisprudenza citata). 36

V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. 37 GU 2007, C 303, pag.

17. 38 Sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 311 e giurisprudenza citata). 39 Sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 312 e giurisprudenza citata). 40 Sentenza del 20 giugno 2024, Faurécia (C‑420/23, EU:C:2024:534, punto 18 e giurisprudenza citata). 41 Sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209, punto 39). 42 Sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 308 e giurisprudenza citata). 43

V. paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni. 44 GU 2007, C 303, pag. 17 (Spiegazione relativa all'articolo 16 — Libertà d'impresa). 45 Sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punto 75 e giurisprudenza citata). 46 Sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 46). 47 Sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 47). 48

V. paragrafi da 68 a 84 delle presenti conclusioni. 49 Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). 50 GU 1994, L 336, pag.

3. 51 Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 69 e giurisprudenza citata). 52 Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 70 e 71 e giurisprudenza citata). 53 Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 74 e 75 e giurisprudenza citata). 54 Sentenza del 15 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑733/19, EU:C:2021:272, punto 44). 55

V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni. 56

V. paragrafo 82 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 giugno 2025 ( 1 ) Cause riunite C ‑ 364/24 e C ‑ 393/24 [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola «[OSCURATO:PERSONA]» contro Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste con l’intervento di: WX, in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di WX (C-364/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Italia)] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola «[OSCURATO:PERSONA]» contro Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste (C-393/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Udine (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafo 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 in Italia – Validità » I. Introduzione 1. Sembra che la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) sia poco apprezzata all’interno dell’Unione europea. Pertanto, 35 anni dopo la prima armonizzazione delle disposizioni relative all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ( 2 ), solo una varietà di OGM è ancora autorizzata attualmente alla coltivazione nell’Unione: il mais geneticamente modificato MON 810 dell’impresa Monsanto (in prosieguo: il «mais MON 810») ( 3 ). Detta autorizzazione aveva inoltre ricevuto una tiepida accoglienza da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, alcuni di essi avevano adottato misure volte a limitare o a vietare tale coltivazione facendo ricorso a diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell’Unione ( 4 ). 2. In tale situazione, nel 2015 il legislatore dell’Unione ha infine deciso, in sostanza, di dare carta bianca agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali possono così limitare o vietare la coltivazione di OGM nei loro territori, alla sola condizione di ottenere il consenso dell’operatore economico interessato. Ciò ha portato alla creazione di un sistema di «coltivazione à la carte» degli OGM nell’Unione ( 5 ), nell’ambito del quale molti [OSCURATO:PERSONA] membri ( 6 ) hanno limitato o vietato la coltivazione del mais MON 810 in tutto il loro territorio o in parte di esso. 3. Dieci anni più tardi, la Corte è invitata a valutare, nelle presenti cause, la validità delle disposizioni che prevedono tale «coltivazione à la carte» degli OGM e la legittimità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di tali disposizioni. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione La direttiva 2001/18/CE 4. Il considerando 4 della direttiva 2001/18/CE ( 7 ) così recita: «Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri [OSCURATO:PERSONA] membri; Gli effetti di tali emissioni sull’ambiente possono essere irreversibili». 5. L’articolo 1 della suddetta direttiva così prevede: «Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando: (...) –        si immettono in commercio all’interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti». 6. Il successivo articolo 22 così dispone: «Fatto salvo l’articolo 23, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva». 7. L’articolo 33 della stessa direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive». 8. La direttiva 2001/18 è stata modificata, in particolare, dalla direttiva (UE) 2015/412 ( 8 ). 9. I considerando da 5 a 8 della direttiva 2015/412 così recitano: «(5)      Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione conformemente al quadro normativo dell’Unione sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni del diritto dell’Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle condizioni definite dal diritto dell’Unione. (6)      L’esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di [OSCURATO:PERSONA] membri. Le questioni relative all’immissione in commercio e all’importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, [TFUE], gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Unione. Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di valutazione (...). (7)      Per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell’articolo 23 della [direttiva 2001/18] e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 [ ( 9 ) ] sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. Inoltre il processo decisionale è risultato particolarmente difficoltoso per quanto riguarda la coltivazione di OGM, in quanto sono state espresse preoccupazioni nazionali non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e per l’ambiente; (8)      In questo contesto, è opportuno garantire agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell’Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della [direttiva 2001/18] per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Dare questa possibilità agli [OSCURATO:PERSONA] membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell’Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno». 10. L’articolo 1, punto 2, di tale direttiva ha inserito gli articoli 26 ter e 26 quater nella direttiva 2001/18 (in prosieguo: le «disposizioni controverse»). 11. La direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412 (in prosieguo: la «direttiva 2001/18»), ai paragrafi da 1 a 3 e 8 del suo articolo 26 ter, intitolato «Coltivazione», prevede quanto segue: «1.      Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell’autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l’ambito geografico dell’autorizzazione scritta o dell’autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione. Tale richiesta è comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] (...). [OSCURATO:PERSONA] presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri (...). 2.      Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della [OSCURATO:PERSONA], il notificante/richiedente può adeguare o confermare l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale. In mancanza di conferma, l’ambito geografico della notifica/richiesta è adeguato (...). (...) 3.      Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/richiedente ha confermato l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del [regolamento n. 1829/2003], a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: a)      obiettivi di politica ambientale; b)      pianificazione urbana e territoriale; c)      uso del suolo; d)      impatti socio‑economici; e)      esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l’articolo 26 bis ; f)      obiettivi di politica agricola; g)      ordine pubblico. (...) 8.      Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti». 12. L’articolo 26 quater di tale direttiva, intitolato «Misure transitorie», così dispone: «1.      Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro può richiedere di adeguare l’ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di un’autorizzazione concessa, a norma della presente direttiva o del [regolamento n. 1829/2003] anteriormente al 2 aprile 2015. [OSCURATO:PERSONA] presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 2.      Qualora una notifica/domanda sia pendente e il notificante/richiedente non abbia confermato l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza. (...) 3.      Qualora l’autorizzazione sia già stata concessa e il titolare dell’autorizzazione non abbia confermato l’ambito geografico dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorizzazione è modificata di conseguenza. Per un’autorizzazione scritta a norma della presente direttiva, l’autorità competente modifica di conseguenza l’ambito geografico dell’autorizzazione e informa la [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione una volta completata la modifica. Per un’autorizzazione a norma [regolamento n. 1829/2003], la [OSCURATO:PERSONA] modifica di conseguenza la decisione di autorizzazione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] informa di conseguenza gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione. 4.      Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se un notificante/richiedente o, a seconda dei casi, un titolare di autorizzazione ha confermato l’ambito geografico della sua domanda iniziale o, se del caso, della sua autorizzazione, si applica mutatis mutandis l’articolo 26 ter, paragrafi da 3 a 8. 5.      Il presente articolo lascia impregiudicata la coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati autorizzati che siano stati piantati legalmente prima che la coltivazione dell’OGM fosse limitata o vietata nello Stato membro. 6.      Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti». La decisione di esecuzione (UE) 2016/321 13. La decisione di esecuzione (UE) 2016/321 ( 10 ), adottata sulla base dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, dispone, all’articolo 1, che «[l]a coltivazione del [mais MON 810] è vietata nei territori elencati nell’allegato della presente decisione». 14. Tra i territori elencati nell’allegato di tale decisione di esecuzione figura, al punto 8, il territorio italiano. Il regolamento n. 1829/2003 15. Il regolamento n. 1829/2003 integra il quadro giuridico applicabile agli OGM destinati alla coltivazione in tutta l’Unione come sementi o altri materiali di moltiplicazione vegetale. Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), detto regolamento si propone come obiettivo di «fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno». 16. L’articolo 34 del regolamento in parola prevede l’adozione di misure d’emergenza «[q]uando sia manifesto che prodotti autorizzati da [detto] regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)] (…), sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione». B. Diritto italiano 17. L’articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 – Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati ( 11 ), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 224/2003» intitolato «Sanzioni relative al titolo III- bis », dispone, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue: «1.      “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 000 a euro 75 000 chiunque viola: a)      i divieti di coltivazione introdotti con l’adeguamento dell’ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti: 1)      l’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 2)      l’autorizzazione emessa dall’autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; 3)      l’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell’articolo 18, comma 3; b)      i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell’articolo 26‑ quater , comma 6; c)      i divieti temporanei di impianto dell’OGM o degli OGM interessati previsti dall’articolo 26‑ quater , comma 5, lettera b), e dall’articolo 26‑sexies, comma 3. 2.      Al trasgressore è applicata con ordinanza‑ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio. 3.      Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L’Autorità di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate». III. Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimenti dinanzi alla Corte A. Causa C ‑ 364/24 18. Il ricorrente nel procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], è titolare dell’azienda agricola «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in Arba (provincia di Pordenone, Italia). Nel corso del 2021, in violazione del divieto vigente in Italia, egli ha avviato, su alcuni suoi terreni, una coltivazione di mais MON 810. 19. In data 8 settembre 2021 è stato eseguito un sopralluogo presso i suddetti fondi ed effettuato un prelievo di campioni. Con provvedimento del 14 ottobre 2021, n. 511800, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Forestali ha dato atto che le analisi di tali campioni avevano riscontrato la presenza di OGM e ha ordinato al ricorrente nel procedimento principale, sulla base dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 224/2003, di procedere, mediante trinciatura e interramento, alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente piantate sui terreni in discussione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, il tutto entro e non oltre 5 giorni. Il 19 ottobre 2021 il personale della Forestale, avendo constatato che il ricorrente nel procedimento principale non aveva ottemperato, ha proceduto all’abbattimento delle piante di mais MON 810. 20. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il [OSCURATO:PERSONA] (Italia) avverso tale provvedimento, adducendo che quest’ultimo era stato adottato sulla scorta di norme non conformi al diritto primario dell’Unione e al suo ordinamento giuridico. Detto Tribunale ha respinto il ricorso. 21. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, nell’ambito del quale egli afferma, in sostanza, che la direttiva 2001/18 non è valida, in quanto consente a uno Stato membro di introdurre un divieto di coltivazione di un OGM autorizzato, nella fattispecie il mais MON 810, in base a una semplice richiesta non motivata rivolta al titolare dell’autorizzazione. Egli sostiene inoltre che tale divieto costituisce una limitazione sproporzionata della libertà d’impresa. 22. Al riguardo, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità, prevista dalle disposizioni controverse, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, senza che tale divieto sia fondato su considerazioni sanitarie o ambientali, sia conforme al diritto primario dell’Unione, in particolare alle libertà fondamentali del mercato interno, alla libertà d’impresa e, più in generale, al principio di proporzionalità. Detto giudice osserva che l’eventuale invalidità delle disposizioni controverse potrebbe incidere sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321. 23. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se [le disposizioni controverse], siano conformi all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, all’articolo 3 del TUE, agli articoli 2, 3, 26, 34, 35 e 36 del TFUE, agli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2)      in caso di risposta negativa al quesito che precede: se la [decisione di esecuzione 2016/321], adottata sulla base dell’articolo 26 quater della [direttiva 2001/18], per effetto della accertata non conformità di tale articolo rispetto alle superiori norme [dei Trattati UE e FUE], possa essere disapplicata dal giudice del rinvio o dichiarata inefficace». B. Causa C ‑ 393/24 24. Nell’ambito di un procedimento distinto, un’autorità amministrativa italiana ( 12 ), con un’ordinanza‑ingiunzione del 19 giugno 2023, ha inflitto al ricorrente nel procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 35 bis , paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 224/2003, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 50 000 per aver violato il divieto di coltivazione in Italia di mais MON 810. 25. Con ricorso proposto il 18 luglio 2023, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto opposizione avverso tale ordinanza‑ingiunzione dinanzi al Tribunale di Udine (Italia), giudice del rinvio, il quale è competente a statuire sul ricorso riguardante un importo di EUR 25 000 corrispondente alla sanzione inflitta per la semina di OGM nella provincia di Udine. 26. Il giudice in parola nutre dubbi, in particolare, quanto alla validità della direttiva 2001/18 e della decisione di esecuzione 2016/321 alla luce dei principi fondamentali dei Trattati UE e FUE. Esso si chiede, a tal riguardo, se il divieto di utilizzare le sementi già autorizzate sia conforme al mercato interno, se esso costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e se detta misura sia conforme all’articolo 36 TFUE. Esso si interroga altresì sulla validità delle disposizioni controverse alla luce degli articoli 16, 18, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché degli accordi internazionali conclusi dall’Unione. 27. In tali circostanze, il Tribunale di Udine ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se le [disposizioni controverse] (...) e la [decisione di esecuzione 2016/321] siano conformi al principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, al principio di proporzionalità e all’articolo 34, l’articolo 36 e l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE; 2)      Se le [disposizioni controverse] (...) e la [decisione di esecuzione 2016/321] siano conformi agli articoli 16 e 52 della [Carta]; 3)      Se le [disposizioni controverse] (...) e la [decisione di esecuzione 2016/321] siano conformi all’articolo 18 TFUE e all’articolo 21 della [Carta], essendo il principio di non discriminazione un pilastro dell’Unione. In caso affermativo: (...) 4)      Se la [decisione di esecuzione 2016/321] debba essere interpretata nel senso che siano consentite e conformi [ai trattati TUE e FUE] richieste di limitazioni al diritto di coltivazione delle sementi di [mais MON 810] solo per le motivazioni indicate nella [direttiva 2001/18] ovvero siano state consentite, con la disciplina transitoria dell’articolo 26 quater [di tale direttiva], anche per motivazioni diverse, anche di natura economica, anche difformi da Stato a Stato. (...) 5)      Se sia quindi valida, alla luce di tutto il complesso di norme che disciplina gli OGM nel mercato unico europeo, la [decisione di esecuzione 2016/321] e non osti a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto». 28. Le cause C‑364/24 e C‑393/24 sono state riunite ai fini della trattazione scritta e orale nonché della sentenza. Osservazioni scritte sono state presentate dal ricorrente nei procedimenti principali, dai governi italiano, greco, francese, lussemburghese, ungherese e polacco, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Non si è tenuta alcuna udienza. IV. Analisi 29. I giudici del rinvio interrogano la Corte, in sostanza, da un lato, sulla validità delle disposizioni controverse e della decisione di esecuzione 2016/321 ( 13 ) e, dall’altro, sull’interpretazione di tale decisione di esecuzione ( 14 ). 30. La mia analisi si articola in tre parti. Dopo alcune osservazioni preliminari relative al divieto di coltivazione di OGM ai sensi delle disposizioni controverse e della decisione di esecuzione 2016/321, affronterò la questione della ricevibilità delle questioni pregiudiziali, poi, analizzerò l’insieme delle questioni comuni dei giudici del rinvio vertenti sulla validità delle disposizioni controverse e della decisione di esecuzione 2016/321, nonché le due questioni, sollevate nella causa C‑393/24, vertenti sull’interpretazione di detta decisione. A. Osservazioni preliminari sul divieto di coltivazione di OGM ai sensi delle disposizioni controverse 31. Prima di esaminare la ricevibilità delle questioni pregiudiziali e prima del loro esame nel merito, desidero presentare alcune osservazioni sulla possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre il divieto ( 15 ) di coltivazione di OGM sulla base delle disposizioni controverse. 32. La direttiva 2015/412 ha aggiunto le disposizioni controverse alla direttiva 2001/18, con effetto dal 2 aprile 2015. Esse prevedono ciascuna un meccanismo che consente di vietare la coltivazione di un determinato OGM in tutto il territorio di uno Stato membro o in parte di esso. Per quanto riguarda le differenze tra i due meccanismi di cui si tratta, la principale risiede nel fatto che l’applicabilità del meccanismo previsto dalla direttiva 2001/18, al suo articolo 26 ter , non è limitata nel tempo, mentre quella prevista al suo articolo 26 quater costituiva una misura transitoria, applicabile solo per i 6 mesi successivi all’entrata in vigore della direttiva 2015/412. Inoltre, il meccanismo previsto da tale seconda disposizione era applicabile a tutte le autorizzazioni concesse prima del 2 aprile 2015, mentre quello previsto dalla prima si applica unicamente nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o nel corso del rinnovo di un’autorizzazione. 33. Nonostante tali differenze, i due meccanismi previsti dalle disposizioni controverse sono simili e prevedono ciascuno, in sostanza, la possibilità per uno Stato membro di vietare la coltivazione di un OGM a seguito di una modifica dell’ambito geografico di una notifica/domanda presentata o di un’autorizzazione concessa. Il divieto in parola può essere introdotto in una o due fasi, in funzione della posizione assunta dall’operatore economico interessato (il notificante/richiedente o il titolare dell’autorizzazione già concessa) in relazione alla modifica dell’ambito geografico di una notifica/domanda presentata o di un’autorizzazione concessa, richiesta da uno Stato membro. Se tale operatore non si oppone alla modifica richiesta (non confermando l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale/autorizzazione), l’entrata in vigore del divieto non richiede l’adozione di alcuna misura nazionale (prima fase). Per contro, qualora l’operatore economico interessato si opponga a detta modifica e, pertanto, all’introduzione del divieto di coltivazione richiesto (confermando l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale/autorizzazione), lo Stato membro interessato deve, al fine di introdurre il divieto in parola, adottare misure nazionali che devono soddisfare le condizioni previste all’articolo 26 ter , paragrafo 3, della direttiva 2001/18 (seconda fase). 34. Sottolineo che il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia di cui trattasi nel caso di specie è stato introdotto in applicazione di una decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] adottata sulla base dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, vale a dire al termine della prima fase dell’applicazione del meccanismo transitorio. B. Sulla ricevibilità 1. Rispetto dei requisiti relativi al contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale 35. Il governo ellenico rileva che i giudici del rinvio non espongono gli elementi enunciati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte per ciascuna disposizione del diritto primario oggetto delle loro questioni. Parimenti, il governo italiano sostiene che la prima questione nella causa C‑393/24 è irricevibile in quanto il giudice del rinvio non ha specificamente esposto i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sulla validità delle disposizioni controverse. 36. Ricordo che la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione ed esporre i motivi di invalidità che gli appaiono conseguentemente fondati. Un simile requisito emerge anche dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte ( 16 ). Ne discende, da una parte che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte esamina la validità di un atto dell’Unione o di determinate disposizioni di quest’ultimo alla luce dei motivi di invalidità riportati nella decisione di rinvio. Dall’altra, la totale mancanza di un’indicazione dei motivi precisi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla validità di tale atto o di tali disposizioni comporta l’irricevibilità delle questioni relative alla validità degli stessi ( 17 ). 37. Nel caso di specie, sebbene le motivazioni rimangano piuttosto succinte per talune questioni, ritengo che la Corte disponga, in linea di principio, degli elementi necessari per rispondere alle questioni che le sono sottoposte. Per contro, ciò non vale, a mio avviso, per la prima questione nella causa C‑364/24, nella parte in cui riguarda la validità delle disposizioni controverse alla luce degli articoli 2 e 3 TFUE. Infatti, anche se si tiene conto, al fine di determinare la portata dell’esame che deve essere effettuato dalla Corte, dei motivi sollevati nell’ambito del procedimento principale nella causa in parola, riprodotti nella decisione di rinvio, nessuno degli argomenti dedotti riguarda la validità delle disposizioni controverse alla luce di tali articoli del Trattato. Pertanto, ritengo che detta parte della prima questione nella causa C‑364/24 non sia ricevibile. 2. Natura reale o artificiale dei procedimenti principali 38. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le domande di pronuncia pregiudiziale non soddisfano i requisiti di ricevibilità stabiliti nella sentenza Foglia ( 18 ). L’istituzione in parola ritiene che il ricorrente nei procedimenti principali abbia voluto creare artificialmente le condizioni che lo esponevano agli effetti del divieto di coltivare le sementi geneticamente modificate di cui trattasi nel territorio italiano e che avrebbero fatto sì, in particolare, che ricevesse l’ordine di distruggere tali sementi e che gli fosse inflitta l’ammenda prevista dalla legge italiana. 39. Non condivido il parere del [OSCURATO:PERSONA]. 40. Ricordo che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza ( 19 ). 41. È certamente vero che una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza Foglia( 20 ), invocata dal [OSCURATO:PERSONA], che il procedimento previsto da tale articolo è stato sviato dal suo scopo e mira, in realtà, a indurre la Corte a statuire mediante una controversia fittizia ( 21 ). 42. Tuttavia, affinché una controversia possa essere qualificata come «costruita», occorre che le parti del procedimento principale si siano previamente accordate per indurre la Corte a statuire su una questione ( 22 ). Orbene, la lettura delle domande di pronuncia pregiudiziale non consente di constatare che ciò è quanto avviene nel caso di specie. Infatti, da un lato, nulla indica che il ricorrente nei procedimenti principali abbia agito di concerto con le autorità amministrative e, dall’altro, queste ultime gli hanno inflitto diverse sanzioni la cui esistenza è pacifica. In ogni caso, affinché una controversia possa essere qualificata come «costruita», non è sufficiente, a mio avviso, dimostrare che un singolo che abbia violato disposizioni in vigore e che sopporti conseguenze negative e reali della sua violazione abbia agito in modo da indurre la Corte a valutare la validità di tali disposizioni. 43. In tali circostanze, non occorre qualificare i procedimenti principali come «costruiti», ai sensi della sentenza Foglia( 23 ), cosicché le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere considerate ricevibili. 3. Le questioni relative alla validità dell ’ articolo 26 ter e dell ’ articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18 44. Il governo francese contesta la ricevibilità della prima questione nella causa C‑364/24 e delle prime tre questioni nella causa C‑393/24, nella parte in cui riguardano la validità dell’articolo26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18. Secondo tale governo, le questioni pregiudiziali relative alle disposizioni menzionate non hanno alcuna relazione con l’oggetto dei procedimenti principali e riguardano un problema di natura ipotetica. Esso afferma che il divieto di coltivare il mais MON 810 sul territorio italiano, che è all’origine dei due procedimenti principali, risulta dalla decisione di esecuzione 2016/321, adottata sul fondamento dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18. 45. Condivido pienamente questa tesi. 46. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE risulta che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito ( 24 ). 47. Nel caso di specie, i procedimenti principali hanno ad oggetto, in sostanza, la legittimità delle sanzioni inflitte al ricorrente nei procedimenti principali per il motivo della violazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 sul territorio italiano, introdotto in forza della decisione di esecuzione 2016/321. Tale decisione è stata adottata sul fondamento dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18. Né l’articolo 26 ter né l’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva in parola ne costituiscono il fondamento e il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia non è stato introdotto secondo le norme stabilite in tali disposizioni. 48. In tali circostanze, rispondere alle questioni relative alla validità dell’articolo 26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18 si risolverebbe manifestamente nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita dall’articolo 267 TFUE ( 25 ). 49. Tenuto conto di tali osservazioni, ritengo quindi, al pari del governo francese, che la prima questione nella causa C‑364/24 e le prime tre questioni nella causa C‑393/24, nella parte in cui vertono sulla validità dell’articolo 26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18, siano irricevibili. 4. Conclusione sulla ricevibilità 50. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo che le questioni sollevate dai giudici del rinvio non siano ricevibili nella parte in cui riguardano: –        la valutazione della validità dell’articolo 26 ter e dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, della direttiva 2001/18; –        la valutazione della validità degli altri paragrafi delle disposizioni controverse per quanto riguarda la loro validità alla luce degli articoli 2 e 3 TFUE. C. Nel merito 1. Sulle questioni nella causa C ‑ 364/24, nonché sulle prime tre questioni e sulla prima parte della quinta questione nella causa C ‑ 393/24 51. Le questioni pregiudiziali vertenti sulla validità riguardano, da un lato, le disposizioni controverse e, dall’altro, la decisione di esecuzione 2016/321 ( 26 ). Osservo che, nei limiti in cui tale decisione è basata sull’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, la sua validità dipende dalla validità della disposizione che ne costituisce la base giuridica. Sebbene non si possa escludere che detta decisione di esecuzione sia invalida per altri motivi , rilevo tuttavia che né i giudici del rinvio né il ricorrente nei procedimenti principali hanno dedotto argomenti in tal senso ( 27 ). Ne consegue che la risposta da fornire alla questione vertente sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321 dipenderà dalla risposta da fornire alla questione vertente sulla validità dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18. 52. In tali circostanze, esaminerò, in un primo momento, la validità dell’articolo 26 quater della direttiva 2001/18 nei limiti in cui le questioni vertenti sulla sua validità siano ricevibili. Tenuto conto dell’argomento presentato nell’ambito dei procedimenti principali e delle presenti cause, l’esame della validità deve vertere, a mio avviso, sul paragrafo 3 di tale articolo (in prosieguo: la «disposizione in esame»), che costituisce la base giuridica della decisione di esecuzione 2016/321 e che stabilisce la principale regola della prima fase del meccanismo transitorio, in discussione nelle presenti cause ( 28 ). In un secondo momento, esaminerò come il risultato di detto esame incida sulla risposta da dare alla questione vertente sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321. a) Sulla validità della disposizione in esame 53. I giudici del rinvio si interrogano sulla validità della disposizione in esame alla luce di diverse disposizioni del diritto primario, di principi del diritto dell’Unione e di una disposizione di diritto derivato. 54. A mio avviso, occorre esaminare la validità di tale disposizione alla luce 1) dell’insieme delle disposizioni invocate relative al mercato interno e del principio di proporzionalità, 2) del principio di non discriminazione, 3) del principio della libertà d’impresa, 4) degli accordi internazionali e, infine, 5) dell’articolo 34 del regolamento n. 1839/2003. 1) Validità alla luce dell’articolo 3 TUE e degli articoli 26, da 34 a 36 e 114 TFUE e del principio di proporzionalità 55. Sebbene, nella causa C‑364/24, il giudice del rinvio chieda alla Corte di valutare la validità della disposizione in esame alla luce dell’articolo 3 TUE, dalla decisione di rinvio e dagli argomenti del ricorrente nei procedimenti principali risulta tuttavia che detto articolo è invocato nella parte in cui prevede, al paragrafo 3, l’instaurazione del mercato interno. In tale contesto, mi sembra opportuno valutare la validità della disposizione in esame alla luce dell’insieme delle disposizioni e dei principi invocati relativi all’instaurazione del mercato interno e del principio di proporzionalità. i) Argomenti dedotti 56. I giudici del rinvio nutrono, in sostanza, dubbi sul punto se il divieto, in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, della coltivazione di un prodotto geneticamente modificato già immesso in commercio, che non è fondato su considerazioni dettate da questioni di sicurezza sanitaria e ambientale, contribuisca al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 114 TFUE. A tal riguardo, essi si chiedono se il legislatore dell’Unione abbia violato le norme relative alla libera circolazione delle merci e al principio di proporzionalità. ii) Valutazione 57. È vero, come rilevato dai giudici del rinvio, che la disposizione in esame, letta in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2016/321 adottata sulla sua base, ha portato a stabilire talune barriere all’interno del mercato interno a causa del divieto di coltivazione del mais MON 810 solo in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri. Di conseguenza, un prodotto immesso in commercio, come, nel caso di specie, le sementi del mais MON 810 autorizzate a fini di coltivazione, non può essere utilizzato in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alla sua destinazione, il che incide sulla sua libera circolazione. 58. La libera circolazione delle merci tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri è un principio fondamentale del Trattato FUE che trova la sua espressione nel divieto, enunciato all’articolo 34 TFUE, di restrizioni quantitative delle importazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente ( 29 ). Tale divieto riguarda qualunque misura degli [OSCURATO:PERSONA] membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, l’accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, anche qualora una siffatta misura non abbia né per scopo né per effetto di trattare meno favorevolmente i prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 30 ). 59. Orbene, la disposizione in esame è una misura non di uno Stato membro, bensì del diritto dell’Unione. Sebbene ciò non osti alla valutazione della sua validità alla luce delle disposizioni del diritto primario ( 31 ), occorre tuttavia tener conto, in tale contesto, del fatto che essa è fondata sull’articolo 114 TFUE. Detto articolo consente al legislatore dell’Unione di prevedere le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno come obiettivo l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno. 60. Osservo, al riguardo, che l’articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione della disposizione in esame. Infatti, da un lato, le disposizioni controverse sono state inserite nella direttiva 2001/18, che è stata adottata sul fondamento dell’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE. È quindi indubbio che la direttiva 2015/412, che ha integrato la direttiva 2001/18 con due articoli riguardanti unicamente la coltivazione di OGM, ha la stessa base giuridica. D’altro lato, la disposizione in esame ha istituito un meccanismo di introduzione del divieto di coltivazione di OGM comune a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e costituisce, pertanto, una «misura relativa al ravvicinamento» ai sensi dell’articolo 114 TFUE. 61. Come è stato ripetutamente dichiarato dalla Corte, l’articolo 114 TFUE consente al legislatore dell’Unione di intervenire assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 del citato articolo e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato FUE o elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità ( 32 ). Pertanto, sebbene l’applicazione di dette misure implichi talune restrizioni alla libera circolazione delle merci, occorre verificare se queste ultime contribuiscano tuttavia all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 114 TFUE. 62. La disposizione in esame prevede un meccanismo di introduzione del divieto di coltivazione di OGM da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Orbene, dato che la disposizione in parola completa la direttiva 2001/18, la misura ivi prevista, a mio avviso, non può essere analizzata isolatamente e, soprattutto, senza prendere in considerazione l’intero regime giuridico di cui fa parte. Tenuto conto del fatto che la disposizione in esame si applica alle autorizzazioni di immissione in commercio di OGM concesse in base a tale direttiva e al regolamento n. 1829/2003, questi due atti dovrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della misura di cui trattasi. 63. Le disposizioni controverse modificano il contesto normativo stabilito da tali atti per quanto riguarda la coltivazione di OGM. Prima della loro entrata in vigore, né la direttiva 2001/18 né il regolamento n. 1829/2003 contenevano disposizioni particolari relative alla coltivazione. Le regole generali trovano quindi applicazione rispetto alla medesima, segnatamente l’articolo 22 della direttiva in parola. Secondo tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti di detta direttiva. Qualora intendessero vietare la coltivazione di OGM immessi in commercio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano ricorrere alle clausole di salvaguardia o alle misure di emergenza ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva e dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, oppure alla procedura di notifica di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE ( 33 ). 64. L’aggiunta delle disposizioni controverse tende ad indicare che il legislatore dell’Unione ha ritenuto, per quanto riguarda le sementi di OGM, che, sebbene i rischi connessi all’ambiente e alla salute fossero già stati valutati in occasione della loro immissione in commercio, la questione del loro utilizzo a fini di coltivazione richiedesse l’adozione di un approccio particolare, che andava oltre l’ambito della sola valutazione dei rischi sanitari o ambientali in senso stretto. Ciò risulta dal considerando 6 della direttiva 2015/412, in cui si dichiara che la coltivazione di OGM è «una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi». 65. A tal riguardo, mi sembra che l’introduzione, da parte del legislatore dell’Unione, di un regime particolare relativo alla coltivazione di OGM non possa essere ritenuto ingiustificato. Si deve infatti riconoscere la natura particolare della coltivazione rispetto ad altri tipi di uso delle merci. Mentre il consumo o l’uso di determinati prodotti immessi in commercio riguarda, in linea di principio, solo i loro acquirenti o utilizzatori, ciò non vale per la coltivazione delle piante. Essa non riguarda soltanto gli acquirenti delle sementi, ma può produrre effetti irreversibili sull’ambiente. La coltivazione di OGM, quanto ad essa, può avere un impatto irreversibile sulle colture convenzionali e biologiche. Tale aspetto ambientale è evidenziato dal considerando 4 della direttiva 2001/18 nonché dal considerando 6 della direttiva 2015/412. 66. Ricordo, in tale contesto, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, a seconda delle circostanze, le misure adottate sul fondamento dell’articolo 114 TFUE possono consistere nell’obbligare tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detto obbligo di autorizzazione, o addirittura nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti ( 34 ). Ciò vale, a mio avviso, anche per il divieto di coltivazione. 67. Se la forte dimensione nazionale, regionale e locale della coltivazione di OGM giustifica l’introduzione di un regime particolare, è logico che la decisione sul divieto di tale coltivazione sia stata affidata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali si trovano nella posizione migliore per poter valutare se considerazioni a livello nazionale, regionale e locale giustifichino tale divieto. Ciò è conforme al principio di sussidiarietà, sancito all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE. 68. Si pone tuttavia la questione se la misura consistente nel consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la coltivazione di OGM senza che essi siano obbligati a motivare la loro decisione sia adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione. 69. A tal riguardo, è giocoforza constatare che la problematica dell’emissione di OGM nell’ambiente è assai complessa e suscita, come enunciato dal considerando 7 della direttiva 2015/412, numerose preoccupazioni che non riguardano unicamente questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l’ambiente. 70. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando il legislatore dell’Unione è indotto a legiferare in un campo che implica, da parte sua, scelte di natura politica, economica e sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse, occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale. Solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, rispetto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento ( 35 ). 71. Nel caso di specie, dato che la misura in discussione non può essere analizzata isolatamente ( 36 ), occorre tener conto, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, dell’intero regime di cui tale misura fa parte, vale a dire il regime istituito dalla direttiva 2001/18 e dal regolamento n. 1829/2003. Come risulta dall’articolo 1 di detti atti, l’obiettivo di tale direttiva è la tutela della salute umana e dell’ambiente contro i rischi derivanti dall’emissione deliberata di OGM e quello del regolamento n. 1829/2003 è la tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno. 72. Ritengo che la misura introdotta dalla disposizione in esame non sia manifestamente inadeguata rispetto a tali obiettivi per le seguenti ragioni. 73. In primo luogo, la misura di cui si tratta contribuisce al buon funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114 TFUE. Infatti, il considerando 7 della direttiva 2015/412 indica che il processo decisionale relativo alla coltivazione di OGM è particolarmente difficile tenuto conto delle preoccupazioni nazionali espresse. A mio avviso, la disposizione in esame può porre rimedio a tale situazione semplificando il meccanismo di introduzione del divieto di coltivazione di OGM in un territorio e contribuendo, di conseguenza, alla certezza del diritto. Risulta infatti dal considerando 8 della direttiva in parola che dare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di decidere se desiderano o meno coltivare OGM nel loro territorio dovrebbe migliorare il processo di autorizzazione degli OGM. 74. In secondo luogo, a seguito dell’adozione della disposizione in esame, la situazione nell’Unione per quanto riguarda la coltivazione di OGM è divenuta più chiara, sia per gli operatori economici che per i consumatori. Infatti, in passato, i primi non potevano escludere che, nonostante l’autorizzazione alla coltivazione di OGM, lo Stato membro interessato, poiché non disponeva di altri mezzi per vietare tale coltivazione, decidesse comunque di vietarla facendo ricorso, in particolare, alle clausole di salvaguardia o alle misure di emergenza, a prescindere dal fatto che tale ricorso fosse effettivamente giustificato o meno. Tenuto conto della peculiarità della produzione agricola, il rischio di un siffatto cambiamento di contesto normativo era sfavorevole, in particolare, agli interessi degli agricoltori. Per quanto riguarda i consumatori, essi dispongono ora di informazioni più chiare sulla presenza di OGM nell’ambiente. 75. In terzo luogo, ricordo che la disposizione in esame riguarda non già la libera circolazione di OGM immessi in commercio in generale, ma unicamente la coltivazione di OGM. Pertanto, il divieto di tale coltivazione non pregiudica il diritto dei consumatori e degli operatori economici di importare prodotti contenenti OGM. 76. In quarto luogo, la disposizione in esame non prevede un divieto generale di coltivazione di OGM nel complesso degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Questi ultimi hanno, inoltre, la possibilità di vietare tale coltivazione su una parte del loro territorio o soltanto di limitarla, in base alle considerazioni presenti a livello nazionale, regionale e locale. 77. In quinto luogo, per quanto possa apparire paradossale, ritengo che la misura introdotta dalla disposizione in esame non leda i diritti che potrebbero derivare agli operatori economici dalla libertà di circolazione delle merci. Ciò è dovuto al fatto che l’applicazione del meccanismo istituito dalla disposizione in esame è subordinata alla condizione che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non si opponga all’introduzione del divieto di coltivazione di OGM. 78. Infatti, da un lato, il consenso (tacito) del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM per l’introduzione del divieto di coltivazione di OGM implica che sui diritti che gli derivano dalla libertà di circolazione delle merci di cui trattasi non incida un eventuale ostacolo a tale libertà, derivante dall’applicazione della disposizione in esame. Volenti non fit iniuria . 79. D’altro lato, il divieto di coltivazione di OGM introdotto in base alla disposizione in esame incide, oltre che su tale titolare dell’autorizzazione, soltanto sugli agricoltori. Per quanto riguarda un prodotto come le sementi di OGM, osservo tuttavia che il fatto che l’introduzione del divieto di coltivazione di OGM in un territorio sia subordinata al consenso del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio comporta che tali agricoltori non possono opporre i diritti derivanti dalla libertà di circolazione delle merci al divieto della coltivazione di OGM. 80. Infatti, l’immissione in commercio di OGM è rigorosamente disciplinata nell’Unione, in particolare dalla direttiva 2001/18 e dal regolamento n. 1829/2003. In linea di principio, essa richiede un’autorizzazione concessa a seguito di una procedura di valutazione dei rischi connessi all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM e al suo uso negli alimenti e nei mangimi. Inoltre, l’uso di OGM immessi in commercio è subordinato al rispetto delle condizioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in commercio. In particolare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta l’Unione solo se è stata rilasciata una siffatta autorizzazione e rispettando, tuttavia, scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche. Del pari, gli articoli 9 e 21 del regolamento n. 1829/2003 pongono l’accento sull’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione nonché per le parti interessate, di rispettare qualsiasi condizione o restrizione imposta nell’autorizzazione di cui trattasi. 81. Ne consegue che la libera circolazione di merci come le sementi di OGM è a priori subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione e rigorosamente limitata all’ambito di detto autorizzazione. In tale contesto, la disposizione in esame modifica il quadro giuridico esistente, in quanto introduce un regime particolare per la determinazione dell’ambito geografico dell’autorizzazione all’immissione in commercio di OGM per ciò che riguarda la coltivazione. Infatti, il divieto di coltivazione di OGM è introdotto a seguito della limitazione dell’ambito geografico dell’autorizzazione in parola, accettata dal titolare dell’autorizzazione. Il consenso di quest’ultimo ai fini del divieto di coltivazione di OGM limita tale ambito geografico nei confronti dei terzi, in particolare degli agricoltori. Questi ultimi non possono quindi impegnarsi in detta coltura nel territorio non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio. 82. In sesto luogo, per quanto riguarda i dubbi dei giudici del rinvio relativi all’assenza di un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di motivare la loro decisione di vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio, ritengo che l’assenza di tale obbligo sia giustificata dal consenso al divieto da parte del titolare dell’autorizzazione. Come ho rilevato al paragrafo precedente, il divieto di coltivazione degli OGM è solo uno degli elementi che determinano l’ambito geografico dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’autorizzazione in parola delimita i diritti del titolare dell’autorizzazione. Spetta a quest’ultimo non solo chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio del suo prodotto, ma anche opporsi, o meno, all’eventuale limitazione territoriale di detta autorizzazione. La sua posizione rispetto alla limitazione di cui si tratta è, in tal caso, decisiva: se non vi si oppone, non è necessario che i motivi particolari dell’introduzione del divieto di coltivazione di OGM siano precisati da ciascuno Stato membro. 83. Infine, in settimo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo, perseguito dalla direttiva 2001/18 e dal regolamento n. 1829/2003, di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente contro i rischi derivanti dall’emissione deliberata di OGM e dal suo uso negli alimenti e nei mangimi, mi preme rilevare che l’aggiunta della disposizione in esame nulla cambia per quanto riguarda la parte del regime istituito da questi due atti relativa alle procedure di valutazione di tali rischi. 84. Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, poiché la misura introdotta dalla disposizione in esame non è manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, ritengo che la disposizione in esame non contenga alcun elemento che consenta di ritenere che tale legislatore abbia ecceduto i limiti imposti dall’articolo 114 TFUE. In particolare, non risulta che il meccanismo istituito dalla disposizione in esame costituisca un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci. 2) Validità alla luce dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 21 della Carta e del principio di non discriminazione i) Argomenti dedotti 85. Il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si chiede se esista una forma di discriminazione tra i cittadini agricoltori dei diversi [OSCURATO:PERSONA] derivante dalle diverse scelte effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] in sede di modifica dell’ambito geografico, in violazione dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 21 della Carta. 86. Il ricorrente nei procedimenti principali afferma che le disposizioni controverse introducono una discriminazione, sia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia all’interno di uno Stato membro, in quanto i produttori agricoli che intendono produrre in modo biologico o convenzionale sono avvantaggiati a danno dei produttori che intendono coltivare piante geneticamente modificate. ii) Valutazione 87. La questione dell’esistenza di una discriminazione si articola in due aspetti distinti: da un lato, la discriminazione tra i produttori agricoli che operano negli [OSCURATO:PERSONA] membri che autorizzano la coltivazione di un determinato OGM e i produttori agricoli che operano negli [OSCURATO:PERSONA] membri che la vietano e, dall’altro, la discriminazione, all’interno di uno Stato membro che vieta la coltivazione di OGM, tra i produttori agricoli che desiderano coltivare le piante geneticamente modificate e quelli che non lo desiderano. 88. Poiché la prima forma di discriminazione asserita riguarda la disparità di trattamento tra i produttori agricoli di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, sarebbe fondata sulla nazionalità. 89. Per quanto riguarda, più in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, esso è enunciato all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta e l’articolo 52, paragrafo 2, della medesima, precisa che i diritti riconosciuti dalla Carta per i quali i Trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. È questa l’ipotesi che ricorre nel caso di detto articolo 21, paragrafo 2, il quale corrisponde, come confermato dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 37 ) attinenti a tale disposizione, all’articolo 18, primo comma, TFUE e deve applicarsi conformemente a quest’ultimo ( 38 ). 90. A tale proposito, l’articolo 18 TFUE, che stabilisce il principio generale del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, vieta non soltanto le discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità, ma anche tutte le forme indirette di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano di fatto al medesimo risultato ( 39 ). 91. È pacifico che l’articolo 18 TFUE è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisce norme specifiche di non discriminazione ( 40 ). Poiché, nel settore della libera circolazione delle merci, il principio di non discriminazione è attuato, in particolare, dagli articoli 34 e 35 TFUE ( 41 ), occorre valutare la validità della disposizione in esame non alla luce dell’articolo 18 TFUE, bensì degli articoli 34 e 35 TFUE. 92. A tal riguardo, osservo, per quanto riguarda le sementi di OGM a fini di coltivazione, che si tratta di un prodotto particolare di un operatore economico concreto, la cui provenienza non è stata specificata nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Peraltro, poiché la disposizione in esame non è una misura autonoma di uno Stato membro, bensì una misura dell’Unione, il problema della discriminazione dei prodotti stranieri rispetto ai prodotti nazionali non si pone. 93. Per quanto riguarda la discriminazione tra i produttori agricoli, mi preme ricordare che il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 18 TFUE e all’articolo 21 della Carta richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 42 ). 94. Orbene, da un lato, la situazione degli agricoltori che coltivano varietà convenzionali e biologiche e la situazione degli agricoltori che desiderano impegnarsi nella coltivazione di OGM non sono paragonabili. Infatti, la coltivazione di OGM è caratterizzata dalla sua specificità, che è del resto all’origine della creazione del particolare contesto normativo ad essa applicabile. 95. D’altro lato, neppure le situazioni degli agricoltori dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri sono paragonabili, essendo la produzione agricola intrinsecamente connessa al luogo della produzione e alla specificità di tale luogo. Detto aspetto è sottolineato al considerando 6 della direttiva 2015/412 e costituisce la premessa alla base della decisione del legislatore di adottare le disposizioni controverse, che è già stata analizzata ( 43 ). 96. In circostanze siffatte, ritengo che l’esame delle questioni pregiudiziali non abbia fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione in esame alla luce dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 21 della Carta. 3) Validità alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta i) Argomenti dedotti 97. Il giudice del rinvio nella causa C‑364/24 invoca, nella sua prima questione, gli articoli 16 e 52 della Carta, senza tuttavia presentare alcun argomento relativo alla validità della disposizione in esame alla luce di tali articoli. Il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si limita peraltro a constatare che i principi generali del diritto dell’Unione relativi alla libertà d’impresa, sanciti agli articoli 16 e 52 della Carta, possono essere accolti come criteri di valutazione della validità della disposizione in esame. 98. Quanto al ricorrente nei procedimenti principali, esso sostiene che il divieto di coltivazione di OGM costituisce una violazione degli articoli 16 e 52 della Carta in quanto incide sulla libertà d’impresa degli agricoltori che intendono coltivare piante geneticamente modificate. Infatti, questi ultimi non potrebbero offrire ai consumatori prodotti offerti da produttori biologici attivi su territori in cui la coltivazione di OGM non è vietata. ii) Valutazione 99. Ai sensi dell’articolo 16 della Carta, è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 44 ), il diritto garantito da tale disposizione «[b]eninteso (…) si esercita nel rispetto del diritto dell’Unione e delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta». 100. Orbene, come sottolineato dalla Corte, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società ( 45 ). Tale libertà può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi da parte dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica ( 46 ). 101. Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 47 ). 102. Conformemente a tale disposizione, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il loro contenuto essenziale e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 103. La limitazione della libertà d’impresa derivante dal divieto di coltivazione di OGM di cui trattasi nel caso di specie è «prevista dalla legge», vale a dire dalla disposizione in esame e dalla decisione di esecuzione 2016/321. Come rileva, in particolare, il governo ellenico, il divieto di coltivazione di una varietà di OGM non impedisce affatto, in linea di principio, l’esercizio delle attività degli operatori economici interessati, vale a dire gli agricoltori professionisti, poiché tale obbligo è estremamente limitato e, di conseguenza, rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa. Per quanto riguarda la proporzionalità del divieto in parola, la mia analisi di quest’ultima esposta in precedenza ( 48 ) vale anche per l’analisi della legittimità della limitazione della libertà di stabilimento. 104. In circostanze siffatte, ritengo che l’esame delle questioni pregiudiziali non abbia fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione in esame alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta. 4) Validità alla luce dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE i) Argomenti dedotti 105. Il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si chiede se la conclusione, da parte dell’Unione, di accordi come l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ( 49 ) e l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), contenuto nell’allegato all’Accordo che istituisce l’OMC ( 50 ) non si ponga in contrasto con limitazioni all’uso di un prodotto presente solo in alcuni [OSCURATO:PERSONA], compromettendo il mercato interno di prodotti approvati. ii) Valutazione 106. In via preliminare, come ricordato dai governi francese e ungherese nonché dal Consiglio, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in discussione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. Pertanto, è solo quando queste due condizioni sono cumulativamente soddisfatte che tali disposizioni possono essere invocate dinanzi al giudice dell’Unione al fine di fungere da criterio di valutazione della legittimità di una misura dell’Unione ( 51 ). Ciò vale altresì per la valutazione della validità nel contesto di un procedimento pregiudiziale. 107. Orbene, per quanto riguarda gli accordi dell’OMC, la Corte ha già precisato, da un lato, che essi non sono idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in forza del diritto dell’Unione. D’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, l’accordo che istituisce l’OMC nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 4 di tale accordo non rientrano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali può essere verificata la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione ( 52 ). 108. Soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell’Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell’applicazione delle norme dell’OMC, la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, verificare la legittimità di un atto dell’Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi dell’OMC o di una decisione dell’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC che constata il mancato rispetto di tali accordi. Si tratta, da un lato, del caso in cui l’Unione ha inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC e, e dall’altro, del caso in cui l’atto dell’Unione di cui trattasi rinvia espressamente a precise disposizioni di tali accordi ( 53 ). 109. Nel caso di specie, aggiungendo le disposizioni controverse, il legislatore dell’Unione non ha inteso dare esecuzione ad alcun obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi dell’OMC e né la direttiva 2001/18 né la direttiva 2015/412 rinviano espressamente a precise disposizioni di tali accordi. 110. Ne consegue che gli accordi dell’OMC e l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE non consentono di constatare che la disposizione in esame non è valida. 5) Validità alla luce dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 i) Argomenti dedotti 111. Il giudice del rinvio nella causa C‑364/24 si chiede se le disposizioni controverse siano conformi all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003. Esso ritiene che la soluzione adottata dalle disposizioni controverse sia fonte di dubbi in quanto, in sostanza, agli [OSCURATO:PERSONA] membri viene concessa la possibilità di ottenere una modifica dell’ambito geografico di un’autorizzazione relativa a un prodotto geneticamente modificato, senza dover presentare la minima giustificazione o prova dell’esistenza di un rischio grave. ii) Valutazione 112. Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la validità di disposizioni di diritto derivato non può essere esaminata alla luce di norme di pari rango ( 54 ). 113. Peraltro, come rilevato dal governo francese, la procedura istituita dalle disposizioni controverse e quella introdotta dall’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 non si escludono a vicenda e sono conciliabili, a causa del loro oggetto e del loro regime distinti. 114. Infatti, la disposizione in esame ha dato agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio purché il titolare dell’autorizzazione di cui trattasi non vi si opponga. L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, dal canto suo, prevede la possibilità di adottare misure di emergenza se è manifesto che prodotti autorizzati da tale regolamento – o conformemente allo stesso – possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente o qualora, alla luce di un parere dell’EFSA, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione. La disposizione in parola può essere applicata al divieto di coltivazione di OGM negli [OSCURATO:PERSONA] membri che non l’hanno vietata in base alla disposizione in esame. Il fatto di autorizzare tale coltivazione in un territorio non esclude la possibilità di adottare successivamente misure di emergenza qualora ricorrano le condizioni previste da detto articolo. 115. Ne consegue che l’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 non consente di constatare che la disposizione in esame non è valida. 6) Conclusione sulla validità della disposizione in esame 116. Tenuto conto di quanto precede, constato che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della disposizione in esame. b) Sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321 117. Come ho rilevato ( 55 ), da un lato, la decisione di esecuzione 2016/321 è stata adottata in base all’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18 e, dall’altro, i giudici del rinvio, il ricorrente nei procedimenti principali, le istituzioni nonché i governi che hanno presentato osservazioni scritte non hanno dedotto alcun argomento secondo cui l’invalidità della decisione di esecuzione 2016/321 potrebbe essere dovuta a ragioni diverse dall’invalidità dell’articolo che ne costituisce il fondamento. 118. In tale situazione, tenuto conto della mia valutazione relativa alla validità della disposizione in esame, propongo alla Corte di considerare che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione di esecuzione 2016/321. 119. Peraltro, poiché la seconda questione nella causa C‑364/24 è sollevata per il caso in cui si constati che le disposizioni controverse non sono valide, non occorre rispondere alla stessa. c) Conclusione intermedia sulla validità 120. Tenuto conto di quanto precede, ritengo che l’esame delle questioni pregiudiziali non abbia fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18 e della decisione di esecuzione 2016/321. 2. Sulla quarta questione sollevata nella causa C ‑ 393/24 121. Con la quarta questione nella causa C‑393/24 si chiede, in sostanza, se la decisione di esecuzione 2016/321 debba essere interpretata nel senso che l’introduzione del divieto di coltivazione del mais MON 810 ivi previsto sia fondata su gravi motivi indicati all’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18. 122. Come risulta dalla mia analisi sulla validità della disposizione in esame ( 56 ), l’introduzione del divieto di coltivazione di OGM in forza di tale disposizione non è subordinata alla presentazione di motivi particolari, come quelli di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18. Infatti, l’articolo 26 ter , paragrafo 3, di detta direttiva non si applica al divieto di coltivazione introdotto in base all’articolo 26 quater , paragrafo 3, della stessa. 123. In tali circostanze, propongo di rispondere alla quarta questione nella causa C‑393/24 dichiarando che la decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che i motivi del divieto di coltivazione del mais MON 810 da essa introdotto non sono determinati all’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18. 3. Sulla seconda parte della quinta questione nella causa C ‑ 393/24 124. La seconda parte della quinta questione nella causa C‑393/24 verte sul punto se la decisione di esecuzione 2016/321 osti a una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del divieto da essa previsto. 125. A tal riguardo, l’articolo 33 della direttiva 2001/18 prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma di detta direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive. 126. Sebbene l’articolo 33 della direttiva 2001/18 verta sulla violazione di disposizioni nazionali, mentre, formalmente, il divieto di coltivazione di OGM in Italia deriva da un atto del diritto dell’Unione, ritengo che tale disposizione si applichi anche, a fortiori , al divieto previsto dalla decisione di esecuzione 2016/321. Ciò vale a maggior ragione in quanto detta decisione di esecuzione, pur essendo un atto del diritto dell’Unione, è basata sulle decisioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare la coltivazione di OGM nei loro territori. 127. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla seconda parte della quinta questione nella causa C‑393/24 nel senso che la decisione di esecuzione 2016/321 non osta a una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del divieto da essa previsto. V. Conclusione 128. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato (Italia) e dal Tribunale di Udine (Italia) nei seguenti termini: 1)      L’esame delle questioni pregiudiziali non ha fatto emergere alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, dell’11 marzo 2015, né quella della decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2016, che modifica l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del mais geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON‑ØØ81Ø‑6). 2)      La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che: i motivi del divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON‑ØØ81Ø‑6) da essa introdotto non sono determinati dall’articolo 26 ter , paragrafo 3, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412. 3)      La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che: essa non osta ad una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del divieto da essa previsto. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU 1990, L 117, pag. 15). 3 Decisione 98/294/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE, del Consiglio (GU 1998, L 131, pag. 32). 4 Diverse misure nazionali sono state impugnate dinanzi alla Corte nell’ambito di domande di pronuncia pregiudiziale. V., in particolare, sentenze dell’8 settembre 2011, Monsanto e a. (da C‑58/10 a C‑68/10, EU:C:2011:553), del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑36/11, EU:C:2012:534), del 13 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑111/16, EU:C:2017:676), nonché del 7 luglio 2022, PH (Divieto regionale di coltivazione di OGM) (C‑24/21, EU:C:2022:526). 5 V., Dubouis, L., Blumann, C., Droit matériel de l’Union européenne , LGDJ, 7 a ed., Parigi, 2015, punto 322. 6 [OSCURATO:PERSONA] membri sono attualmente 18: il Regno del Belgio (ma solo in Vallonia), la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania (salvo a fini di ricerca), la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia. 7 Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1). 8 Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU 2015, L 68, pag. 1). 9 Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1). 10 Decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2016, che modifica l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (GU 2016, L 60, pag. 90). 11 GURI n. 194 del 22 agosto 2003, pag. 14. 12 [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (Italia) del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Tutela della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (Italia). 13 Oggetto di tutte le questioni nella causa C‑364/24, nonché delle prime tre questioni e della prima parte della quinta nella causa C‑393/24. 14 Oggetto della quarta questione e della seconda parte della quinta nella causa C‑393/24. 15 Come risulta dal contesto normativo esposto nelle presenti conclusioni, le disposizioni controverse prevedono la possibilità non solo di vietare ma anche di limitare la coltivazione di OGM. Tenuto conto della decisione di esecuzione 2016/321, che prevede il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia, farò riferimento, nelle presenti conclusioni, al solo divieto di coltivazione di OGM, a meno che il riferimento alla limitazione non sia particolarmente necessario. Le mie riflessioni sul divieto di coltivazione di OGM introdotto in base alle disposizioni controverse, o di una di esse, valgono tuttavia, mutatis mutandis , anche per la limitazione di tale coltivazione introdotta in base a tali disposizioni. 16 Sentenza del 22 giugno 2023, Vitol (C‑268/22, EU:C:2023:508, punto 53 e giurisprudenza citata). 17 Sentenza del 22 giugno 2023, Vitol (C‑268/22, EU:C:2023:508, punto 55 e giurisprudenza citata). 18 Sentenza dell’11 marzo 1980 (104/79, EU:C:1980:73). 19 Sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 24 e 25 e giurisprudenza citata). 20 Sentenza dell’11 marzo 1980 (104/79, EU:C:1980:73). 21 Ordinanza del 17 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑618/18, EU:C:2019:1090, punto 27 e giurisprudenza citata). 22 V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2000, Idéal tourisme (C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 22). 23 Sentenza dell’11 marzo 1980 (104/79, EU:C:1980:73). 24 Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza citata). 25 V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 84 e giurisprudenza citata). 26 Nella causa C‑364/24, la seconda questione verte sulla possibilità di escludere l’applicazione della decisione di esecuzione 2016/321 e di dichiararla «inefficace» nell’ipotesi in cui le disposizioni controverse siano invalide. Interpreto tale questione nel senso che essa riguarda, in realtà, la validità della decisione di esecuzione 2016/321. 27 Nella causa C‑393/24, la quinta questione verte sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321 alla luce dell’insieme delle norme che disciplinano gli OGM nel «mercato unico europeo». Orbene, il giudice del rinvio non presenta alcun argomento che giustifichi la valutazione della validità di tale decisione alla luce di disposizioni diverse dall’articolo 26 quater , paragrafo 3, della direttiva 2001/18, che ne costituisce la base giuridica. 28 V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni. Osservo che i paragrafi 1, 5 e 6 dell’articolo 26 quater della direttiva 2001/18 completano il quadro giuridico che determina la prima fase del meccanismo transitorio, essi si applicano nondimeno parimenti alla seconda fase dello stesso. Quindi, l’eventuale invalidità della disposizione in esame non può comportare l’invalidità dei paragrafi in parola, che continuerebbero ad applicarsi alla seconda fase di tale meccanismo. Inoltre, se il paragrafo 2 riguarda unicamente la prima fase di detto meccanismo, esso si applica non a un’autorizzazione già concessa, bensì alle notifiche/domande pendenti. Esso non è dunque pertinente nelle presenti cause. 29 Sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL (C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 31 e giurisprudenza citata). 30 Sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL (C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 33 e giurisprudenza citata). 31 V., in tal senso, sentenze del 9 agosto 1994, Meyhui (C‑51/93, EU:C:1994:312, punto 11), e del 12 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑59/11, EU:C:2012:447, punto 80 e giurisprudenza citata). 32 Sentenza del 22 giugno 2017, E.ON [OSCURATO:PERSONA] (C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 49 e giurisprudenza citata). 33 V. considerando 7 della direttiva 2015/412. 34 Sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 61 e giurisprudenza citata). 35 Sentenza del 22 giugno 2017, E.ON [OSCURATO:PERSONA] (C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 50 e giurisprudenza citata). 36 V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. 37 GU 2007, C 303, pag. 17. 38 Sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 311 e giurisprudenza citata). 39 Sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 312 e giurisprudenza citata). 40 Sentenza del 20 giugno 2024, Faurécia (C‑420/23, EU:C:2024:534, punto 18 e giurisprudenza citata). 41 Sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209, punto 39). 42 Sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 308 e giurisprudenza citata). 43 V. paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni. 44 GU 2007, C 303, pag. 17 (Spiegazione relativa all'articolo 16 — Libertà d'impresa). 45 Sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punto 75 e giurisprudenza citata). 46 Sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 46). 47 Sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 47). 48 V. paragrafi da 68 a 84 delle presenti conclusioni. 49 Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). 50 GU 1994, L 336, pag. 3. 51 Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 69 e giurisprudenza citata). 52 Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 70 e 71 e giurisprudenza citata). 53 Sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 74 e 75 e giurisprudenza citata). 54 Sentenza del 15 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑733/19, EU:C:2021:272, punto 44). 55 V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni. 56 V. paragrafo 82 delle presenti conclusioni.