CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/06/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 giugno 2021, la corte di appello di Messina confermava la sentenza del 5 febbraio 2020 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con cui [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione. 3.Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione, di mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo a) di imputazione, relativo al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000. 1 giudici non avrebbero illustrato le ragioni della decisione anche con riguardo agli elementi per cui le fatture sarebbero state false (tanto più che sarebbero state pagate dal ricorrente), e i motivi per cui avrebbero trascurato gli argomenti difensivi. Si contesta, in particolare, che la prova della responsabilità discenda dalla scelta, da parte dell'imputato, di affidarsi ad un professionista (da reputarsi unico autore della frode) operante in una città diversa, o dall'importo, ritenuto elevato, delle fatture inerenti il compenso corrisposto al predetto professionista. Trattandosi di mere congetture. Sarebbe apparente e/o contraddittoria la motivazione anche riguardo all'elemento soggettivo del reato, siccome secondo i giudici esso emergerebbe solo dalla indicazione nei modelli unici "di elementi passivi al fine di ottenere il rimborso dell'IVA". 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al capo b) di imputazione inerente il reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000. Dalla sentenza emergerebbe solo la mera conferma della prima sentenza senza alcun riferimento, neppure per relationem, ai fatti oggetto di contestazione. 5. Con il terzo motivo deduce, con riguardo al capo c), inerente i reati di cui agli arti. 3 e 4 del Dlgs. 74/2000, i vizi di violazione di legge e di mancanza e/o contraddittorietà della motivazione. I giudici non avrebbero spiegato le ragioni della propria decisione, non comprendendosi quali siano le differenti condotte contestate al capo c) e soprattutto i motivi per cui si tratterebbe di condotte diverse e non di un'unica condotta. La corte al riguardo avrebbe tralasciato la più recente giurisprudenza, che esclude il concorso tra i due reati quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione. 6. Con il quarto motivo rappresenta, con riferimento ai capi a) e c) di imputazione, i vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione. La motivazione sarebbe insufficiente e connotata da violazione dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. 74/2000. Tanto alla luce dell'art. 39 del D.L. n. 124/2019 che modificando l'art. 13 comma 2 del Dlgs. 74/2000 ha esteso la causa di non punibilità del ravvedimento operoso, ivi prevista, anche per i reati di cui agli artt. 2 e 3 del Dlgs. 74/2000. Tale modifica dovrebbe applicarsi in virtù del favor rei anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore della norma così modificata, e tanto più nel caso di specie, in cui l'imputato ebbe modo di conoscere del meccanismo fraudolento in cui era stato coinvolto solo in ragione della verifica fiscale subita. 7. Con il quinto motivo deduce vizi di mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. I giudici non avrebbero spiegato neppure in modo generico le valutazioni operate sul tema in questione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile innanzitutto per carenza di specificità estrinseca, atteso che non si tiene conto delle argomentazioni svolte dalla corte di appello. Premesso che trattasi di cd. "doppia conforme" per cui la seconda sentenza, in linea con la prima quanto ai criteri di valutazione utilizzati, deve essere esaminata congiuntamente alle argomentazioni della sentenza di primo grado (che sul punto illustra con dovizia di particolari i fatti contestati, come emersi alla luce del compendio probatorio raccolto, con particolare riferimento agli esiti delle investigazioni della Guardia di Finanza), la corte di appello ha spiegato, con riguardo alle fatture in contestazione, che esse erano false perché facevano riferimento a prestazioni del consulente Sessa in realtà da ritenersi mai avvenute, avendo egli piuttosto operato per l'illecita rappresentazione di dati fiscali; del resto, il punto appare sostanzialmente non contestato daL ricorrente, laddove ammette di avere avuto consapevolezza della esistenza del meccanismo fraudolento, seppure solo dopo l'effettuazione della verifica fiscale. Gli ulteriori argomenti, inerenti alla scelta di affidare la gestione del proprio pacchetto fiscale, con il compito anche di presentare le dichiarazioni, ad un professionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e riguardanti altresì il pagamento al medesimo professionista, per tale attività, di fatture inerenti compensi eccessivi per una attività "lecita", rappresentano altri dati, invero descritti con motivazione immune da vizi manifesti, utilizzati per dar conto, altresì, accanto alla consapevolezza della falsità delle prestazioni di cui alle fatture del capo a), anche, più in generale, della sussistenza del dolo del reato, in termini di finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; il quale, quindi, diversamente da quanto sostenuto, non viene spiegato dai giudici solo sul rilievo dell'inserimento nei [OSCURATO:PERSONA] di elementi passivi falsi. 2. Quanto al secondo motivo riguardante il vizio di mancanza di motivazione in ordine al capo b) di imputazione, inerente il reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000, esso è infondato. Va premesso che il motivo proposto al riguardo in sede di appello è stato incentrato, in concreto e al di là della formale dicitura della rubrica dello specifico gravame, sulla rappresentazione della mancanza di prove della consapevolezza dell'imputato della inesistenza degli atti funzionali alla rappresentazione contabile (rivelatasi falsa) contestata ("dall'istruttoria non emerge alcun elemento atto a dimostrare che il Catalfamo fosse consapevole della inesistenza degli atti né tan poco lo stesso si sarebbe potuto avvedere di ciò ...."). A fronte, quindi, di tale motivo di impugnazione, incentrato, lo si ripete, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, risulta adeguata risposta della corte di appello, che dopo avere richiamato le verifiche eseguite dalla polizia giudiziaria (come detto, ampiamente illustrate in primo grado), dimostrative delle condotte illecite contestate, con motivazione sul punto valida per tutte le fattispecie per cui è intervenuta condanna, ha ribadito la rilevanza, sul piano soggettivo, della scelta dell'imputato di affidare la gestione del proprio pacchetto fiscale, con il compito anche di presentare le dichiarazioni, ad un professionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Milano, a fronte della attività svolta a Messina), quale determinazione rappresentativa della consapevolezza di affidarsi ad un collaboratore tecnico per attività e fini fiscali illeciti, comprovata anche dalla eccessività dei corrispettivi erogati poi al Sessa. Consegue che la critica rivolta altresì a vizi di motivazione inerenti aspetti della responsabilità penale ulteriori rispetto a profili soggettivi, risulta nuova e in questa parte inammissibile. 3.Riguardo al terzo motivo relativo al capo c), inerente i reati di cui agli artt. 3 e 4 del Dlgs. 74/2000, secondo il quale i giudici non avrebbero spiegato le ragioni della propria decisione, non comprendendosi quali siano le differenti condotte contestate al capo c) e soprattutto i motivi per cui si tratterebbe di condotte diverse e non di un'unica condotta, è sufficiente il rilievo per cui la sentenza del primo giudice, confermata dal secondo, ha ritenuto, con riguardo al capo e) in esame, di rinvenire l'unico reato ex art. 3 del Dlgs. 74/2000; con corrispondente decisione anche sul piano sanzionatorio, laddove è stato ritenuto, nel quadro della continuazione tra reati, più grave il delitto di cui al capo c), e quindi quello di cui all'art. 3 citato (come si ricava anche dalla considerazione del più blando trattamento sanzionatorio previsto per il reato ex art. 4 citato), con espressa riduzione della pena ai sensi dell'art. 13 bis del Dlgs. 74/2000, dell'art.62 bis cod. pen., ed esplicito aumento per la continuazione con riferimento ai soli delitti di cui ai capi a) e b). La critica è quindi infondata. 3. Inammissibile è il quarto motivo. L'estensione dell'art. 13 comma 2 anche ai reati ex artt. 2 e 3 opera dalla entrata in vigore della norma introduttiva della citata novella, di cui all'art. 39 comma 1 lett. q) - bis del D L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157 e l'efficacia retroattiva invocata non può intervenire per il semplice e preliminare dato per cui manca la condotta concreta e pregressa che la fattispecie presuppone. 4. Anche il quinto motivo è inammissibile. A fronte di una motivazione che richiama il concetto di adeguatezza e proporzione (oltre ad escludere elementi positivi a favore del ricorrente, in ragione della reiterazione, negli anni, di condotte illecite) con riferimento ad una pena corrispondente al minimo edittale dell'art. 3 del Dlgs. 74/2000 e altrettanto ridotta in ordine alla continuazione per i capi ulteriori, trova applicazione il principio di legittimità secondo il quale la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili - come nel caso di specie - , nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01 Serratore). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.