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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35792/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24990-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 1856/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha rigettato l'appello del contribuente ed accolto l'appello incidentale dell'Ufficio in tema di spese del giudizio, ponendole integralmente a carico del primo.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma,

1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,

1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24990-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 1856/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha rigettato l'appello del contribuente ed accolto l'appello incidentale dell'Ufficio in tema di spese del giudizio, ponendole integralmente a carico del primo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 35792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris