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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 02920/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 68/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33957/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2920/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 giugno 2025 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 86-ter), 86-quater), 125), 127), 128), 130), 131), 134), 134-bis), 135-bis), 135-ter), 136), 137-ter), 141), 148-ter), 149) della contestazione provvisoria.

2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, che deducono:

2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. in quanto la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p. – che, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a recepire integralmente e acriticamente il contenuto della richiesta avanzata dal p.m. – è del tutto generica e stereotipata, senza fornire una puntuale risposta alle doglianze difensive, con le quali si evidenziava: che dalla data dell’arresto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva più commesso alcun tipo di reato; che dall’analisi dei dispositivi sequestrati era emersa l’esistenza di un gruppo di persone dedite all’attività di spaccio, ma non facenti parti di alcuna associazione, in quanto tutti mossi da interessi economici individuali; che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, ha affermato di non conoscere nessuno della famiglia Caracciolo;

2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato al capo 2), posto che: il [OSCURATO:PERSONA] è stato attenzionato in un ristretto ambito temprale, dal 7 luglio 2022 al 22 agosto 2022; il [OSCURATO:PERSONA] non si è mai rapportato con il Caracciolo, né con la maggioranza dei coindagati; gli acquisti di stupefacente avvenivano a titolo personale e non “associativo”; l’annotazione della G.d.F. del 9 maggio 2023 ha escluso la sussistenza del delitto associativo; sono state indicate le intercettazione da cui emerge che ciascuno dei vari soggetti pensasse al proprio guadagno personale.

A fronte di tali elementi, la motivazione sarebbe del tutto mancante, non essendosi confrontata con le deduzioni difensive.

2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alle sussistenza della gravità indiziaria con riferito ai delitti scopo, non essendosi il Tribunale confrontato con le argomentazioni dedotte con la memoria depositata nel corso dell’udienza camerale.

In particolare, quanto al capo 86-ter, la motivazione si fonda su un’unica conversazione per buona parte incomprensibile e non si confronterebbe con le deduzioni difensive, ivi compresa la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; quanto al capo 86-quater, dalla ricostruzione della vicenda esposta alle pp. 19 e 20 del ricorso, emerge che si è trattata di una mera trattativa, che nemmeno è sfociata in un accordo, elemento che è stato travisato dal Tribunale; quanto al capo 125, il Tribunale, in relazione alla prima condotta, ha optato per una ricostruzione meno favorevole all’indagato, nonostante quella alternativa fornita dalla difesa sia logica e plausibile, e, quanto alla seconda condotta, ha avallato acriticamente la ricostruzione operata dal g.i.p.; quanto al capo 127, il Tribunale non si è misurato con le deduzioni difensive, che evidenziavano delle incongruità temporali; quanto al capo 128, il Tribunale si limita a riportare acriticamente il contenuto dell’ordinanza genetica, senza misurarsi con le deduzioni difensive; quanto al capo 130, anche il tal caso, il Tribunale non ha preso in esame le censure della difesa, volte a evidenziare che dalla intercettazioni non emerge che via stata una cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la descrizione della p.g. termina in maniera monca; quanto al capo 131, anche in tal caso la motivazione del Tribunale si limita a recepire quella operata dalla p.g. e avallata della g.i.p., senza confutare le censure difensive, anche con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; quanto al capo 134, parimenti il Tribunale non ha preso posizione rispetto alla censure difensive, che evidenziavano come si sia in presenza al più di una dose campione; quanto al capo 134-bis, valgono le medesime considerazioni, in quanto il Tribunale non si è misurato con le deduzioni difensive; quanto ai capi 135-bis, 135-ter, 136, relativi a un’unica vicenda, il Tribunale non ha valutato le deduzioni difensive, secondo cui dall’unica intercettazione posta a fondamento della gravità indiziaria, non emerge alcun riferimento né a una cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA], né al quantitativo indicato; quanto al capo 137-ter, la motivazione non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive, secondo cui il quantitativo ceduto era pari a 150 gr. e non a 250 gr., sicché non vi è corrispondenza tra l’ipotesi accusatoria e i dati investigativi; quanto al capo 141, la difesa aveva dedotto l’assenza di riscontri alle conversazioni, il cui contenuto è criptico e, sul punto, la motivazione è assente, anche in relazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dl 1990; quanto al capo 148-ter, la difesa aveva sostenuto che la p.g. ha unito due conversazioni distinte, creando un collegamento in realtà insussistente; anche in tal caso, la motivazione ha obliterato le doglianze difensive; quanto al capo 149, la difesa aveva rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA] trattava esclusivamente cocaina e non marijuana, e, in ogni caso, stante il modestissimo quantitativo, si era sollecitata la riqualificazione del fatto come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; anche in tal caso, il Tribunale ha omesso di esaminare le doglianze difensive.

2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, nonostante la richiesta avanza dalla difesa con riferimento ai capi 86-ter, 131), 134), 135-ter), 136), 141) e 149), il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione;

2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 273, 274, 275, 292, 309, comma 9, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale evidenziato alcune concreto elemento da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato, né dato risposta alle deduzioni difensive;

2.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 274, 275, cod. proc. pen., non avendo Tribunale evidenziato alcun elemento dalle da rendere concreto e attuale il pericolo di recidivanza, né spiegato l’inidoneità di misure meno afflittive a garantire le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Si rammenta che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01).

2.2. Una situazione del genere è ravvisabile nel caso in esame, non avendo il ricorrente indicato - né in sede di riesame, né con il ricorso per cassazione - i passi dell’ordinanza genetica che, in maniera pedissequa, ricalcherebbero la richiesta di misura cautelare.

La mancanza di specificità del motivo è pertanto causa di inammissibilità del motivo stesso.

3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.

Si rammenta che, in tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Pmt, Rv. 288603 – 01; Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01) Al riguardo, giova evidenziare che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni e dalla natura delle memorie di parte; infatti, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie" e "richieste": mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670).

Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

Questi consolidati principi necessitano peraltro di essere coniugati con la specificità del giudizio di riesame, che è un mezzo di impugnazione ad effetto interamente devolutivo, in riferimento al quale non trova applicazione la disposizione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, come agevolmente si ricava dal sesto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., il quale prevede tale indicazione come soltanto facoltativa (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199388).

Se, dunque, la richiesta di riesame è ammissibile anche se chi la presenta non indica alcun motivo a sostegno della medesima e se la stessa disposizione da ultima menzionata attribuisce alla parte l'ulteriore facoltà di presentare motivi inediti fino all'inizio della discussione, mentre il comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen. impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti perfino nel corso dell'udienza, deve ritenersi che, nell'economia del giudizio di riesame, le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime.

Non è dunque la qualificazione formale dell'atto difensivo a determinare la latitudine dell'onere motivazionale del giudice del riesame, bensì il suo contenuto; pertanto, nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive, che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta di riesame, ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese - ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica - risultando altrimenti carente.

4. Alla luce degli illustrati principi, devono ritenersi fondate le censure del ricorrente in merito all'omessa considerazione, da parte dei giudici del riesame, della memoria difensiva, depositata nel corso dell’udienza camerale e allegata al ricorso, con la quale, in trentasette pagine, si contestava, in maniera sufficientemente specifica, il requisito della gravità indiziaria in relazione a tutti i capi oggetto di incolpazione provvisoria.

Il Tribunale del riesame non solo non ha dato atto dell’acquisizione di tale memoria, ma soprattutto non si è confrontato affatto con le argomentazioni in essa contenute; di qui il dedotto vizio motivazionale.

5. L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che dovrà colmare la censurata lacuna motivazionale con riferimento alla puntuale disamina delle argomentazioni contenute nell’indicata memoria difensiva.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 15/01/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 68/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33957/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2920/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 giugno 2025 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 86-ter), 86-quater), 125), 127), 128), 130), 131), 134), 134-bis), 135-bis), 135-ter), 136), 137-ter), 141), 148-ter), 149) della contestazione provvisoria. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. in quanto la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p. – che, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a recepire integralmente e acriticamente il contenuto della richiesta avanzata dal p.m. – è del tutto generica e stereotipata, senza fornire una puntuale risposta alle doglianze difensive, con le quali si evidenziava: che dalla data dell’arresto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva più commesso alcun tipo di reato; che dall’analisi dei dispositivi sequestrati era emersa l’esistenza di un gruppo di persone dedite all’attività di spaccio, ma non facenti parti di alcuna associazione, in quanto tutti mossi da interessi economici individuali; che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, ha affermato di non conoscere nessuno della famiglia Caracciolo; 2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato al capo 2), posto che: il [OSCURATO:PERSONA] è stato attenzionato in un ristretto ambito temprale, dal 7 luglio 2022 al 22 agosto 2022; il [OSCURATO:PERSONA] non si è mai rapportato con il Caracciolo, né con la maggioranza dei coindagati; gli acquisti di stupefacente avvenivano a titolo personale e non “associativo”; l’annotazione della G.d.F. del 9 maggio 2023 ha escluso la sussistenza del delitto associativo; sono state indicate le intercettazione da cui emerge che ciascuno dei vari soggetti pensasse al proprio guadagno personale. A fronte di tali elementi, la motivazione sarebbe del tutto mancante, non essendosi confrontata con le deduzioni difensive. 2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alle sussistenza della gravità indiziaria con riferito ai delitti scopo, non essendosi il Tribunale confrontato con le argomentazioni dedotte con la memoria depositata nel corso dell’udienza camerale. In particolare, quanto al capo 86-ter, la motivazione si fonda su un’unica conversazione per buona parte incomprensibile e non si confronterebbe con le deduzioni difensive, ivi compresa la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; quanto al capo 86-quater, dalla ricostruzione della vicenda esposta alle pp. 19 e 20 del ricorso, emerge che si è trattata di una mera trattativa, che nemmeno è sfociata in un accordo, elemento che è stato travisato dal Tribunale; quanto al capo 125, il Tribunale, in relazione alla prima condotta, ha optato per una ricostruzione meno favorevole all’indagato, nonostante quella alternativa fornita dalla difesa sia logica e plausibile, e, quanto alla seconda condotta, ha avallato acriticamente la ricostruzione operata dal g.i.p.; quanto al capo 127, il Tribunale non si è misurato con le deduzioni difensive, che evidenziavano delle incongruità temporali; quanto al capo 128, il Tribunale si limita a riportare acriticamente il contenuto dell’ordinanza genetica, senza misurarsi con le deduzioni difensive; quanto al capo 130, anche il tal caso, il Tribunale non ha preso in esame le censure della difesa, volte a evidenziare che dalla intercettazioni non emerge che via stata una cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la descrizione della p.g. termina in maniera monca; quanto al capo 131, anche in tal caso la motivazione del Tribunale si limita a recepire quella operata dalla p.g. e avallata della g.i.p., senza confutare le censure difensive, anche con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; quanto al capo 134, parimenti il Tribunale non ha preso posizione rispetto alla censure difensive, che evidenziavano come si sia in presenza al più di una dose campione; quanto al capo 134-bis, valgono le medesime considerazioni, in quanto il Tribunale non si è misurato con le deduzioni difensive; quanto ai capi 135-bis, 135-ter, 136, relativi a un’unica vicenda, il Tribunale non ha valutato le deduzioni difensive, secondo cui dall’unica intercettazione posta a fondamento della gravità indiziaria, non emerge alcun riferimento né a una cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA], né al quantitativo indicato; quanto al capo 137-ter, la motivazione non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive, secondo cui il quantitativo ceduto era pari a 150 gr. e non a 250 gr., sicché non vi è corrispondenza tra l’ipotesi accusatoria e i dati investigativi; quanto al capo 141, la difesa aveva dedotto l’assenza di riscontri alle conversazioni, il cui contenuto è criptico e, sul punto, la motivazione è assente, anche in relazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dl 1990; quanto al capo 148-ter, la difesa aveva sostenuto che la p.g. ha unito due conversazioni distinte, creando un collegamento in realtà insussistente; anche in tal caso, la motivazione ha obliterato le doglianze difensive; quanto al capo 149, la difesa aveva rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA] trattava esclusivamente cocaina e non marijuana, e, in ogni caso, stante il modestissimo quantitativo, si era sollecitata la riqualificazione del fatto come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; anche in tal caso, il Tribunale ha omesso di esaminare le doglianze difensive. 2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, nonostante la richiesta avanza dalla difesa con riferimento ai capi 86-ter, 131), 134), 135-ter), 136), 141) e 149), il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione; 2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 273, 274, 275, 292, 309, comma 9, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale evidenziato alcune concreto elemento da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato, né dato risposta alle deduzioni difensive; 2.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 274, 275, cod. proc. pen., non avendo Tribunale evidenziato alcun elemento dalle da rendere concreto e attuale il pericolo di recidivanza, né spiegato l’inidoneità di misure meno afflittive a garantire le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Si rammenta che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). 2.2. Una situazione del genere è ravvisabile nel caso in esame, non avendo il ricorrente indicato - né in sede di riesame, né con il ricorso per cassazione - i passi dell’ordinanza genetica che, in maniera pedissequa, ricalcherebbero la richiesta di misura cautelare. La mancanza di specificità del motivo è pertanto causa di inammissibilità del motivo stesso. 3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi. Si rammenta che, in tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Pmt, Rv. 288603 – 01; Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01) Al riguardo, giova evidenziare che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni e dalla natura delle memorie di parte; infatti, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie" e "richieste": mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). Questi consolidati principi necessitano peraltro di essere coniugati con la specificità del giudizio di riesame, che è un mezzo di impugnazione ad effetto interamente devolutivo, in riferimento al quale non trova applicazione la disposizione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, come agevolmente si ricava dal sesto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., il quale prevede tale indicazione come soltanto facoltativa (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199388). Se, dunque, la richiesta di riesame è ammissibile anche se chi la presenta non indica alcun motivo a sostegno della medesima e se la stessa disposizione da ultima menzionata attribuisce alla parte l'ulteriore facoltà di presentare motivi inediti fino all'inizio della discussione, mentre il comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen. impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti perfino nel corso dell'udienza, deve ritenersi che, nell'economia del giudizio di riesame, le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime. Non è dunque la qualificazione formale dell'atto difensivo a determinare la latitudine dell'onere motivazionale del giudice del riesame, bensì il suo contenuto; pertanto, nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive, che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta di riesame, ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese - ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica - risultando altrimenti carente. 4. Alla luce degli illustrati principi, devono ritenersi fondate le censure del ricorrente in merito all'omessa considerazione, da parte dei giudici del riesame, della memoria difensiva, depositata nel corso dell’udienza camerale e allegata al ricorso, con la quale, in trentasette pagine, si contestava, in maniera sufficientemente specifica, il requisito della gravità indiziaria in relazione a tutti i capi oggetto di incolpazione provvisoria. Il Tribunale del riesame non solo non ha dato atto dell’acquisizione di tale memoria, ma soprattutto non si è confrontato affatto con le argomentazioni in essa contenute; di qui il dedotto vizio motivazionale. 5. L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che dovrà colmare la censurata lacuna motivazionale con riferimento alla puntuale disamina delle argomentazioni contenute nell’indicata memoria difensiva. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02920/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris