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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 39034/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale n. 6679/20 RGAPP (n. 8819/20 RGNR) presentava alla Corte d'Appello di Milano, Sez.

III penale istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, con decreto del 3/6/2021, veniva rigettata in ragione della "genericità delle allegazioni in relazioni alle fonti di reddito, indicati in C 1.500,00 senza ulteriori precisazioni e in "espedienti", ritenuto che l'autocertificazione reddituale deve contenere precise indicazioni temporali e che l'istante abbia comunque provveduto al suo sostentamento ma non ha indicato nulla di specifico sulle fonti di reddito percepito".

Avverso detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] promuoveva opposizione ai sensi dell'art. 99 DPR 115/02 e, con ordinanza del 29/9/2021 (depositata in cancelleria e notificata in data 12/11/2021), la Corte d'Appello di Milano, Sezione H Civile, rigettava l'opposizione rilevando che "dall'autocertificazione prodotta dall'Ettaleb non risulta in alcun modo possibile risalire alle fonti dei redditi asseritam ente percepiti dallo stesso nel periodo antecedente la detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano, giacché la genericità delle allegazioni rende vano ogni tentativo di verificarne l'attendibilità o di circostanziarle nel tempo".

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il difensore ricorrente ricorda in premessa il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui deve essere riconosciuta al difensore, in relazione al subprocedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato, esercitabile sia in sede di reclamo ex art. 99 DPR 115/02, sia nella eventuale e successiva fase di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 99, co. 4 DPR cit. (il richiamo è a SS.UU. n. 30181/2004 e alla più recente Sez. 4 n. 15197/2017).

Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione/erronea applicazione degli artt. 76, 79 e

96. co. 2 del DPR 115/02. con riferimento alla valutazione della sussistenza in capo a Ettaleb dei requisiti di ammissione al patrocinio statale.

Ricorda che la Corte d'Appello di Milano ha negato a Ettaleb l'accesso al patrocinio statale, rigettando l'opposizione interposta, rilevando sostanzialmente l'incompletezza dell'istanza di ammissione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che dall'autocertificazione reddituale allegata alla domanda non sarebbe possibile risalire alle fonti dei redditi dichiarati né circostanziarli nel tempo.

Tuttavia, il ricorrente deduce che, come già osservato in sede di opposizione, l'istanza di ammissione al beneficio e l'allegata autocertificazione reddituale risultano conformi, dal punto di vista contenutistico e dell'ammissibilità, a quanto stabilito dagli artt. 76 e 79 del [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente, con l'istanza di ammissione al beneficio, Ettaleb depositava autocertificazione in cui dichiarava di essere cittadino extracomunitario; di possedere il codice fiscale italiano n. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], la carta d'identità italiana n.

AS3567196, il passaporto marocchino n.

HY3701904 e il lasciapassare rilasciato dal Consolato Generale del Regno del Marocco di Milano n, 916-2019.

Ettaleb dava altresì atto che la propria famiglia anagrafica era composta solo da se stesso e di essere nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con particolare riferimento agli aspetti reddituali, l'istante dichiarava di trovarsi in stato detentivo a far data dal 10/03/2020 e che nel periodo antecedente all'arresto, in mancanza di un'occupazione stabile, aveva vissuto di espedienti svolgendo per lo più attività lavorativa senza regolare contratto, producendo in ultima analisi un reddito di circa 1.500 euro.

Ettaleb aveva inoltre dichiarato che, una volta detenuto, aveva svolto saltuariamente lavoro penitenziario che però non aveva ecceduto la soglia reddituale annuale prevista dalla legge.

Quanto ai redditi prodotti all'estero, l'istante, in assenza della certificazione consolare pur debitamente richiesta, dichiarava di non possedere beni immobili né di aver prodotto alcun reddito nell'anno 2020 nel proprio Paese d'origine.

Ebbene, secondo il difensore ricorrente, come si evince da questa breve ricognizione ma soprattutto dalla documentazione in atti, [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella propria istanza di ammissione al patrocinio statale, in modo preciso e circostanziato, tutti gli elementi richiesti in particolare dagli artt. 76 e 79 del [OSCURATO:PERSONA].

L'istante ha infatti precisamente indicato che i redditi prodotti fino al 9 marzo 2020 erano derivati da attività di lavoro saltuario e irregolare, mentre i redditi prodotti durante la detenzione, dal 10 marzo sino alla fine dell'anno, come confermato anche dalla Agenzia delle Entrate, provenivano dal lavoro penitenziario svolto appunto all'interno dell'istituto di pena.

Ciononostante, la Corte d'Appello osserverebbe erroneamente che Ettaleb non avrebbe indicato le fonti dei propri redditi, né il periodo in cui li avrebbe maturati.

Peraltro, con riferimento ai redditi prodotti durante il periodo detentivo, sarebbe bastato alla Corte prendere in considerazione la nota resa dall'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Milano 1) che corroborava quanto già autocertificato dall'istante e, per quanto riguardi i redditi irregolari, fare rferimento alla pur circostanziata e precisa autocertificazione, se del caso integrandola con i poteri officiosi che pure il [OSCURATO:PERSONA] attribuisce.

Va da sé -aggiunge il ricorrente- che, per quanto riguarda i redditi prodotti fino al 9/3/2020, lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolare contratto non impedisce per ciò solo l'accesso al beneficio.

Per il ricorrente il precedente citato dal giudice dell'opposizione (Sez. 4 n. 29458/2020) risulterebbe invero inconferente, in quanto nel caso menzionato dalla Corte d'Appello il giudice aveva negato l'accesso al beneficio ad un soggetto (già affiliato ad un'organizzazione criminale) che aveva autocertificato genericamente di non avere redditi e corredato la propria istanza con una certificazione ISEE relativa ad un anno diverso da quello da prendere effettivamente in considerazione.

Evidentemente -si legge in ricorso- il caso di [OSCURATO:PERSONA] non può essere paragonato a quello deciso dalla sentenza menzionata dalla Corte d'Appello di Milano.

La decisione della Corte d'Appello apparirebbe, dunque, del tutto discrezionale e per giunta contraddittoria rispetto a quanto risultante dall'autocertificazione (che, in quanto tale, come sostiene pacificamente la giurisprudenza, è dotata di valenza probatoria) e comunque assunta in violazione degli artt. 76 e 79 del [OSCURATO:PERSONA] che regolano i requisiti di accesso alla misura.

L'illegittimità dell'ordinanza impugnata si apprezza altresì alla luce della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 96, la quale prescrive che il Giudice possa respingere l'istanza se vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte.

Posto che il quantum dichiarato da Ettaleb appare francamente verosimile e congruo rispetto a tutti questi parametri, per giurisprudenza consolidata il giudice poteva vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione reddituale dell'istante e rigettare l'istanza solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (così Sez. 4 n. 36787/2018).

Ancora, viene ricordato il dictum second o cui la legge impone al Giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 26053/2020).

Ebbene, ci si duole che la Corte d'Appello di Milano, nel respingere l'opposizione di Ettaleb, abbia omesso totalmente questo vaglio, incorrendo per ciò solo anche nella violazione dell'art. 96 DPR 115/02.Con un secondo motivo si deduce violazione/erronea applicazione dell'art. 111. co. 6 Cost. e dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. con riferimento all'apparenza della motivazione resa dalla Corte d'Appello a sostegno del provvedimento di rigetto.

A ben vedere, secondo il ricorrente, il ragionamento svolto dalla Corte d'Appello, oltre che fallace per la violazione delle norme che regolano l'accesso al beneficio, risulterebbe anche apparente poiché, anziché supplire alle lacunose motivazioni del giudice dell'ammissione che aveva laconicamente rilevato la "genericità" delle allegazioni di Ettaleb, la Corte si è limitata ad accertare l'assenta incompletezza dell'istanza ignorando il contenuto dell'autocertificazione di Ettaleb.

Anche in ossequio alla pacifica natura devolutiva dell'opposizione ex art. 99 DPR 115/02, la Corte d'Appello, come in parte già accennato nel motivo n. 1, avrebbe dovuto verificare l'attendibilità di quanto autocertific:ato sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 96, co. 2 DPR 115/02 oppure ricorrendo agli strumenti istruttori che pure il [OSCURATO:PERSONA] gli attribuisce.

Da questa prospettiva, il provvedimento impugnato risulterebbe, dunque, essere stato assunto anche in violazione dell'art. 111, co. 6 Cost. e dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. perché invero privo dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, tanto da rendere incomprensibile l'iter logico seguito nei suoi passaggi intermedi.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 3/7/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati.

2. Va premesso, quanto al secondo motivo, che la denuncia di violazione di norme costituzionali (nel caso che ci occupa l'art. 111 co. 6 Cost.) o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è avvenuto nel caso in esame.

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).

Nemmeno sussiste, sempre in relazione al secondo motivo di ricorso, la denunciata motivazione apparente.

3. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato in quanto il giudice dell'opposizione ex art. 99 [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, fornendo un'interpretazione della norma di riferimento conforme al consolidato dictum di questa Corte di legittimità.

Ed invero, come correttamente evidenzia il provvedimento impugnato, nel definire i presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato il legislatore ha precisato al primo comma dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte dalla quale trarre l'importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda, ovvero la dichiarazione.

Avendo tuttavia riguardo al fatto che al di sotto di determinati limiti non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi, l'onere di cui alla lettera c) dell'art. 79 [OSCURATO:PERSONA] deve in tali casi ritenersi assolto con la presentazione di un'autodichiarazione da parte del richiedente.

Il sistema prevede, tuttavia, che tale autocertificazione sia soggetta a verifica dell'ufficio finanziario e affinché tale verifica possa essere effettuata l'autocertificazione reddituale deve tuttavia contenere precise indicazioni temporali, e che deve dalla stessa risultare possibile risalire alle fonti del reddito percepito dall'istante.

Corretto è il rilievo della Corte milanese che richiama un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui l'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente ai sensi del d.P.R. 115/2002, art. 76, co. 1 (conferente in tal senso è il richiamo a Sez. 4 n. 29458/2020).Né detta inammissibilità può considerarsi non configurabile solo perché l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento può essere integrata delle parti mancanti - ivi compreso il riferimento temporale - successivamente alla presentazione della stessa in quanto a ciò osta il testo del ricordato art. 79 [OSCURATO:PERSONA] il quale prevede che l'istanza debba contenere, a pena di inammissibilità, "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 d.P.R. 115/2002".

Ebbene, con motivazione logica e congrua il giudice dell'opposizione, concordando in ciò con il provvedimento ivi impugnato, ha ritenuto che dall'autocertificazione prodotta dall'Ettaleb non risultasse in alcun modo possibile risalire alle fonti dei redditi asseritamente percepiti dallo stesso nel periodo antecedente la detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano, giacché la genericità delle allegazioni rende vano ogni tentativo di verificarne l'attendibilità o di circostanziarle nel tempo.

Tale motivazione si palesa immune da vizi di legittimità e rispetto ad essa non si può -come alla fine pare richiedere il ricorso- operare in questa sede una terza valutazione nel merito dei contenuti dell'istanza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale n. 6679/20 RGAPP (n. 8819/20 RGNR) presentava alla Corte d'Appello di Milano, Sez. III penale istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, con decreto del 3/6/2021, veniva rigettata in ragione della "genericità delle allegazioni in relazioni alle fonti di reddito, indicati in C 1.500,00 senza ulteriori precisazioni e in "espedienti", ritenuto che l'autocertificazione reddituale deve contenere precise indicazioni temporali e che l'istante abbia comunque provveduto al suo sostentamento ma non ha indicato nulla di specifico sulle fonti di reddito percepito". Avverso detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] promuoveva opposizione ai sensi dell'art. 99 DPR 115/02 e, con ordinanza del 29/9/2021 (depositata in cancelleria e notificata in data 12/11/2021), la Corte d'Appello di Milano, Sezione H Civile, rigettava l'opposizione rilevando che "dall'autocertificazione prodotta dall'Ettaleb non risulta in alcun modo possibile risalire alle fonti dei redditi asseritam ente percepiti dallo stesso nel periodo antecedente la detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano, giacché la genericità delle allegazioni rende vano ogni tentativo di verificarne l'attendibilità o di circostanziarle nel tempo". 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente ricorda in premessa il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui deve essere riconosciuta al difensore, in relazione al subprocedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato, esercitabile sia in sede di reclamo ex art. 99 DPR 115/02, sia nella eventuale e successiva fase di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 99, co. 4 DPR cit. (il richiamo è a SS.UU. n. 30181/2004 e alla più recente Sez. 4 n. 15197/2017). Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione/erronea applicazione degli artt. 76, 79 e 96. co. 2 del DPR 115/02. con riferimento alla valutazione della sussistenza in capo a Ettaleb dei requisiti di ammissione al patrocinio statale. Ricorda che la Corte d'Appello di Milano ha negato a Ettaleb l'accesso al patrocinio statale, rigettando l'opposizione interposta, rilevando sostanzialmente l'incompletezza dell'istanza di ammissione. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che dall'autocertificazione reddituale allegata alla domanda non sarebbe possibile risalire alle fonti dei redditi dichiarati né circostanziarli nel tempo. Tuttavia, il ricorrente deduce che, come già osservato in sede di opposizione, l'istanza di ammissione al beneficio e l'allegata autocertificazione reddituale risultano conformi, dal punto di vista contenutistico e dell'ammissibilità, a quanto stabilito dagli artt. 76 e 79 del [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, con l'istanza di ammissione al beneficio, Ettaleb depositava autocertificazione in cui dichiarava di essere cittadino extracomunitario; di possedere il codice fiscale italiano n. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], la carta d'identità italiana n. AS3567196, il passaporto marocchino n. HY3701904 e il lasciapassare rilasciato dal Consolato Generale del Regno del Marocco di Milano n, 916-2019. Ettaleb dava altresì atto che la propria famiglia anagrafica era composta solo da se stesso e di essere nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con particolare riferimento agli aspetti reddituali, l'istante dichiarava di trovarsi in stato detentivo a far data dal 10/03/2020 e che nel periodo antecedente all'arresto, in mancanza di un'occupazione stabile, aveva vissuto di espedienti svolgendo per lo più attività lavorativa senza regolare contratto, producendo in ultima analisi un reddito di circa 1.500 euro. Ettaleb aveva inoltre dichiarato che, una volta detenuto, aveva svolto saltuariamente lavoro penitenziario che però non aveva ecceduto la soglia reddituale annuale prevista dalla legge. Quanto ai redditi prodotti all'estero, l'istante, in assenza della certificazione consolare pur debitamente richiesta, dichiarava di non possedere beni immobili né di aver prodotto alcun reddito nell'anno 2020 nel proprio Paese d'origine. Ebbene, secondo il difensore ricorrente, come si evince da questa breve ricognizione ma soprattutto dalla documentazione in atti, [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella propria istanza di ammissione al patrocinio statale, in modo preciso e circostanziato, tutti gli elementi richiesti in particolare dagli artt. 76 e 79 del [OSCURATO:PERSONA]. L'istante ha infatti precisamente indicato che i redditi prodotti fino al 9 marzo 2020 erano derivati da attività di lavoro saltuario e irregolare, mentre i redditi prodotti durante la detenzione, dal 10 marzo sino alla fine dell'anno, come confermato anche dalla Agenzia delle Entrate, provenivano dal lavoro penitenziario svolto appunto all'interno dell'istituto di pena. Ciononostante, la Corte d'Appello osserverebbe erroneamente che Ettaleb non avrebbe indicato le fonti dei propri redditi, né il periodo in cui li avrebbe maturati. Peraltro, con riferimento ai redditi prodotti durante il periodo detentivo, sarebbe bastato alla Corte prendere in considerazione la nota resa dall'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Milano 1) che corroborava quanto già autocertificato dall'istante e, per quanto riguardi i redditi irregolari, fare rferimento alla pur circostanziata e precisa autocertificazione, se del caso integrandola con i poteri officiosi che pure il [OSCURATO:PERSONA] attribuisce. Va da sé -aggiunge il ricorrente- che, per quanto riguarda i redditi prodotti fino al 9/3/2020, lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolare contratto non impedisce per ciò solo l'accesso al beneficio. Per il ricorrente il precedente citato dal giudice dell'opposizione (Sez. 4 n. 29458/2020) risulterebbe invero inconferente, in quanto nel caso menzionato dalla Corte d'Appello il giudice aveva negato l'accesso al beneficio ad un soggetto (già affiliato ad un'organizzazione criminale) che aveva autocertificato genericamente di non avere redditi e corredato la propria istanza con una certificazione ISEE relativa ad un anno diverso da quello da prendere effettivamente in considerazione. Evidentemente -si legge in ricorso- il caso di [OSCURATO:PERSONA] non può essere paragonato a quello deciso dalla sentenza menzionata dalla Corte d'Appello di Milano. La decisione della Corte d'Appello apparirebbe, dunque, del tutto discrezionale e per giunta contraddittoria rispetto a quanto risultante dall'autocertificazione (che, in quanto tale, come sostiene pacificamente la giurisprudenza, è dotata di valenza probatoria) e comunque assunta in violazione degli artt. 76 e 79 del [OSCURATO:PERSONA] che regolano i requisiti di accesso alla misura. L'illegittimità dell'ordinanza impugnata si apprezza altresì alla luce della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 96, la quale prescrive che il Giudice possa respingere l'istanza se vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Posto che il quantum dichiarato da Ettaleb appare francamente verosimile e congruo rispetto a tutti questi parametri, per giurisprudenza consolidata il giudice poteva vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione reddituale dell'istante e rigettare l'istanza solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (così Sez. 4 n. 36787/2018). Ancora, viene ricordato il dictum second o cui la legge impone al Giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 26053/2020). Ebbene, ci si duole che la Corte d'Appello di Milano, nel respingere l'opposizione di Ettaleb, abbia omesso totalmente questo vaglio, incorrendo per ciò solo anche nella violazione dell'art. 96 DPR 115/02.Con un secondo motivo si deduce violazione/erronea applicazione dell'art. 111. co. 6 Cost. e dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. con riferimento all'apparenza della motivazione resa dalla Corte d'Appello a sostegno del provvedimento di rigetto. A ben vedere, secondo il ricorrente, il ragionamento svolto dalla Corte d'Appello, oltre che fallace per la violazione delle norme che regolano l'accesso al beneficio, risulterebbe anche apparente poiché, anziché supplire alle lacunose motivazioni del giudice dell'ammissione che aveva laconicamente rilevato la "genericità" delle allegazioni di Ettaleb, la Corte si è limitata ad accertare l'assenta incompletezza dell'istanza ignorando il contenuto dell'autocertificazione di Ettaleb. Anche in ossequio alla pacifica natura devolutiva dell'opposizione ex art. 99 DPR 115/02, la Corte d'Appello, come in parte già accennato nel motivo n. 1, avrebbe dovuto verificare l'attendibilità di quanto autocertific:ato sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 96, co. 2 DPR 115/02 oppure ricorrendo agli strumenti istruttori che pure il [OSCURATO:PERSONA] gli attribuisce. Da questa prospettiva, il provvedimento impugnato risulterebbe, dunque, essere stato assunto anche in violazione dell'art. 111, co. 6 Cost. e dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. perché invero privo dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, tanto da rendere incomprensibile l'iter logico seguito nei suoi passaggi intermedi. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 3/7/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati. 2. Va premesso, quanto al secondo motivo, che la denuncia di violazione di norme costituzionali (nel caso che ci occupa l'art. 111 co. 6 Cost.) o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Nemmeno sussiste, sempre in relazione al secondo motivo di ricorso, la denunciata motivazione apparente. 3. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato in quanto il giudice dell'opposizione ex art. 99 [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, fornendo un'interpretazione della norma di riferimento conforme al consolidato dictum di questa Corte di legittimità. Ed invero, come correttamente evidenzia il provvedimento impugnato, nel definire i presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato il legislatore ha precisato al primo comma dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte dalla quale trarre l'importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda, ovvero la dichiarazione. Avendo tuttavia riguardo al fatto che al di sotto di determinati limiti non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi, l'onere di cui alla lettera c) dell'art. 79 [OSCURATO:PERSONA] deve in tali casi ritenersi assolto con la presentazione di un'autodichiarazione da parte del richiedente. Il sistema prevede, tuttavia, che tale autocertificazione sia soggetta a verifica dell'ufficio finanziario e affinché tale verifica possa essere effettuata l'autocertificazione reddituale deve tuttavia contenere precise indicazioni temporali, e che deve dalla stessa risultare possibile risalire alle fonti del reddito percepito dall'istante. Corretto è il rilievo della Corte milanese che richiama un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui l'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente ai sensi del d.P.R. 115/2002, art. 76, co. 1 (conferente in tal senso è il richiamo a Sez. 4 n. 29458/2020).Né detta inammissibilità può considerarsi non configurabile solo perché l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento può essere integrata delle parti mancanti - ivi compreso il riferimento temporale - successivamente alla presentazione della stessa in quanto a ciò osta il testo del ricordato art. 79 [OSCURATO:PERSONA] il quale prevede che l'istanza debba contenere, a pena di inammissibilità, "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 d.P.R. 115/2002". Ebbene, con motivazione logica e congrua il giudice dell'opposizione, concordando in ciò con il provvedimento ivi impugnato, ha ritenuto che dall'autocertificazione prodotta dall'Ettaleb non risultasse in alcun modo possibile risalire alle fonti dei redditi asseritamente percepiti dallo stesso nel periodo antecedente la detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano, giacché la genericità delle allegazioni rende vano ogni tentativo di verificarne l'attendibilità o di circostanziarle nel tempo. Tale motivazione si palesa immune da vizi di legittimità e rispetto ad essa non si può -come alla fine pare richiedere il ricorso- operare in questa sede una terza valutazione nel merito dei contenuti dell'istanza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Decreto Cassazione n. 39034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris