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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 15610/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3953/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.495/2016depositata il 22/11/2016 , R.G.N. 412/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 22/11/16 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma di sentenza del 2014 del tribunale di Padova, ha accolto l'opposizione dell'avvocato in epigrafe -cittadino tedesco iscritto all’albo degli avvocati tedesc o ed a quello italiano , e con residenza anche in Italia- a cartella esattoriale per il pagamento della sanzione ex articolo 17 comma 4 legge 576/80, per omessa comunicazione alla Cassa dei redditi degli anni 2003-2004-2005.

In particolare, ha ritenuto la corte territoriale che il presupposto della comunicazione è il potenziale assoggettamento all'iscrizione alla Cassa e che nella specie ciò era escluso sia per l'opzione ex articolo 1 comma 4 DM 22 597 a favore della Cassa tedesca, sia perché l'imposizione dell'obbligo si risolveva in un pregiudizio della libertà di stabilimento del lavoratore, in violazione dei principi del trattato UE e del divieto di discriminazione per nazionalità.

Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per un motivo, cui resiste l'avvocato con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 17 legge 576/80, per avere la corte territoriale trascurato che la comunicazione è obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo, e ciò anche i n caso di dichiarazioni fiscali non presentate o negative.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Occorre partire dal presupposto che si tratta dei redditi relativi agli anni 2003-2004-2005 e che è pacifico che il professionista abbia esercitato l'opzione ex articolo 1 comma 4 dm 22 .5. 97 in favore della Cassa tedesca.

In tale contesto, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 233 del 11/01/2006, Rv. 586337 - 01), secondo il quale l'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima, a prescindere dalla nazionalità, e non sussiste per gli avvocati iscritti in altri albi professionali e alle relative Casse di previdenza, alla stregua dell'art. 17 della legge n.576 del 1980 e delle istruzioni della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] con le quali, in sede di autoregolamentazione, la Cassa ha escluso, per tali avvocati, l'obbligo di comunicazione; pertanto, l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel paese di provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, non ha alcun obbligo di comunicazione alla Cassa di Previdenza italiana dell'ammontare del reddito professionale, conseguendone l'illegittimità della penalità comminata, dalla [OSCURATO:PERSONA], per l'asserita violazione (Conf. anche Sez.

L, Sentenza n. 24784 del 25/11/2009, Rv. 611700 -01).

Né può ritenersi che incida sulla materia l’ articolo 13 paragrafo 2 del regolamento comunitario n. 883/2004 (che prevede che si applichila legislazione italiana ove parte sostanziale dell'attività sia svolta in Italia e, per altro verso, esclude la facoltà di scelta del regime statale previdenziale),perché l’ efficacia del regolamento - ai sensi dell’art. 91 co. 2 del medesimo - opera dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (nella specie, il regolamento attuativo n. 987/2009, efficace a decorrere dal 1.5.2010 ai sensi dell’art. 97 dello stesso).

A differenza di quanto verificatosi in altre fattispecie (oggetto delle pronunce Cass. Sez.

Lav., ordinanze n. 6776/18 e 6826/23), nel caso di specie l'intervento della Cassa è escluso dall'opzione in favore della Cassa estera all'epoca esercitabile (ed in concreto esercitata dal professionista), mentre il su richiamato regolamento comunitario non può riguarda re i redditi degli anni precedenti al 2010.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3953/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.495/2016depositata il 22/11/2016 , R.G.N. 412/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 22/11/16 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma di sentenza del 2014 del tribunale di Padova, ha accolto l'opposizione dell'avvocato in epigrafe -cittadino tedesco iscritto all’albo degli avvocati tedesc o ed a quello italiano , e con residenza anche in Italia- a cartella esattoriale per il pagamento della sanzione ex articolo 17 comma 4 legge 576/80, per omessa comunicazione alla Cassa dei redditi degli anni 2003-2004-2005. In particolare, ha ritenuto la corte territoriale che il presupposto della comunicazione è il potenziale assoggettamento all'iscrizione alla Cassa e che nella specie ciò era escluso sia per l'opzione ex articolo 1 comma 4 DM 22 597 a favore della Cassa tedesca, sia perché l'imposizione dell'obbligo si risolveva in un pregiudizio della libertà di stabilimento del lavoratore, in violazione dei principi del trattato UE e del divieto di discriminazione per nazionalità. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per un motivo, cui resiste l'avvocato con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 17 legge 576/80, per avere la corte territoriale trascurato che la comunicazione è obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo, e ciò anche i n caso di dichiarazioni fiscali non presentate o negative. Il motivo non può trovare accoglimento. Occorre partire dal presupposto che si tratta dei redditi relativi agli anni 2003-2004-2005 e che è pacifico che il professionista abbia esercitato l'opzione ex articolo 1 comma 4 dm 22 .5. 97 in favore della Cassa tedesca. In tale contesto, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 233 del 11/01/2006, Rv. 586337 - 01), secondo il quale l'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima, a prescindere dalla nazionalità, e non sussiste per gli avvocati iscritti in altri albi professionali e alle relative Casse di previdenza, alla stregua dell'art. 17 della legge n.576 del 1980 e delle istruzioni della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] con le quali, in sede di autoregolamentazione, la Cassa ha escluso, per tali avvocati, l'obbligo di comunicazione; pertanto, l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel paese di provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, non ha alcun obbligo di comunicazione alla Cassa di Previdenza italiana dell'ammontare del reddito professionale, conseguendone l'illegittimità della penalità comminata, dalla [OSCURATO:PERSONA], per l'asserita violazione (Conf. anche Sez. L, Sentenza n. 24784 del 25/11/2009, Rv. 611700 -01). Né può ritenersi che incida sulla materia l’ articolo 13 paragrafo 2 del regolamento comunitario n. 883/2004 (che prevede che si applichila legislazione italiana ove parte sostanziale dell'attività sia svolta in Italia e, per altro verso, esclude la facoltà di scelta del regime statale previdenziale),perché l’ efficacia del regolamento - ai sensi dell’art. 91 co. 2 del medesimo - opera dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (nella specie, il regolamento attuativo n. 987/2009, efficace a decorrere dal 1.5.2010 ai sensi dell’art. 97 dello stesso). A differenza di quanto verificatosi in altre fattispecie (oggetto delle pronunce Cass. Sez. Lav., ordinanze n. 6776/18 e 6826/23), nel caso di specie l'intervento della Cassa è escluso dall'opzione in favore della Cassa estera all'epoca esercitabile (ed in concreto esercitata dal professionista), mentre il su richiamato regolamento comunitario non può riguarda re i redditi degli anni precedenti al 2010. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
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