CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 e la manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile perché generico e articolato in fatto; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (in motivazione si dà atto della detenzione di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, suddiviso in 611 involucri, e dell'elevato numero di dosi ricavabili -1320 dosi di cocaina-, incompatibili con la minima offensività del fatto, anche tenendo conto del ruolo di custode della ricorrente, evidentemente disposta a collaborare con trafficanti di livello, come desumibile dal numero di involucri e dalla accurata modalità di confezionamento); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere tensore Il tresidente