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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0824_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 gennaio 2021 – RY / Commissione (Causa T‑824/19) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Diritto di essere ascoltato – Nuova decisione di risoluzione»

1. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata (Art. 266 TFUE) (v. punti 26‑28)

2. Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Portata [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punti 29, 37‑39, 41‑43) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2019 che risolve il contratto a tempo indeterminato del ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) RY è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0824_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 gennaio 2021 – RY / Commissione (Causa T‑824/19) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Diritto di essere ascoltato – Nuova decisione di risoluzione» 1. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata (Art. 266 TFUE) (v. punti 26‑28) 2. Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Portata [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punti 29, 37‑39, 41‑43) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2019 che risolve il contratto a tempo indeterminato del ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) RY è condannato alle spese.
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