CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1977
Cassazione n. 13260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1977 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Catania con sentenza del 8.4.2015 in ordine al delitto di ricettazione. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il primo motivo, che contesta il riconoscimento in capo all'imputato dell'onere di provare la mancata conoscenza della provenienza delittuosa, è manifestamente infondato poiché travisa il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene detenuto dall'imputato dall'omessa o non attendibile indicazione circa la provenienza della cosa ricevuta (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0). Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, poiché per costante giurisprudenza la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., presuppone quale condizione imprescindibile, in primo luogo, il valore modesto del bene oggetto di ricettazione (e sul punto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in fatto evidenziando come il valore del veicolo, considerando necessariamente anche le utilità che si traggono dall'uso del mezzo, non potesse essere considerato alla stregua di valore di modica entità, non risultando dagli atti elementi assolutamente eccezionali, tali da ritenere che l'autoveicolo avere un valore commerciale scarsissimo o nullo). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente Sergiob4ola [OSCURATO:PERSONA],periali [OSCURATO:PERSONA]