CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42568/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione del compendio probatorio, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del reato per cui si è proceduto quale più grave ai fini della determinazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione con quelli oggetto di precedente condanna riportata dall'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Indeducibile è anzitutto la violazione di legge denunziata ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Quanto alla deduzione di tale vizio deve osservarsi che le doglianze del ricorrente propongono esclusivamente questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali, per di più in maniera generica, avendo evocato in maniera solo sommaria queste ultime. Generiche e versate in fatto sono altresì le censure relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, che eludono qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza sul punto. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, posto che tutti i reati per cui è stata ritenuta la continuazione sono assimilabili quanto alla previsione edittale di pena, talchè correttamente i giudici del merito hanno provveduto ad una valutazione in concreto delle singole fattispecie al fine di individuare quello più grave fornendo congrua motivazione sul punto insindacabile in questa sede. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così