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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33923/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Rinomati -I e E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNC in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 19/11/2021 dal Tribunale di Salerno, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], previa riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in anni tre di reclusione ed € 14.000,00 di multa per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

La Corte territoriale ha richiamato gli elementi di fatto posti alla base della sentenza di condanna emessa in primo grado, rilevando che - a seguito di perquisizione domiciliare - l'imputato era stato trovato in possesso di sostanza • stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish (idonea, in relazione a quest'ultima, al ricavo di 4252 dosi medie), frazionata in appositi involucri e occultata nell'appartamento, venendo anche ritrovato in possesso di sostanza idonea al taglio e al confezionamento; ha altresì rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto qualificabile la condotta sotto la specie di quella di lieve entità caratterizzandosi la stessa per una detenzione di contenuta portata con ridotta circolazione di merce e guadagni limitati.

La Corte ha quindi ritenuto infondato l'appello proposto dall'imputato, valutando come fossero da ritenere non ricevibili le doglianze inerenti al mancato accertamento del principio attivo della sostanza e alla mancata dimostrazione della destinazione della stessa a uso non personale.

E' stato invece ritenuto fondato il motivo di appello proposto dal procuratore generale, atteso che gli indici concreti ravvisabili nel caso di specie - con particolare riferimento al numero di dosi di hashish ricavabili, uniti al dato dell'eterogeneità dette sostanze - non erano tali da giustificare l'inquadramento della condotta sotto la specie del fatto di lieve entità, con conseguente riqualificazione della stessa sotto la fattispecie descritta nel capo di imputazione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponendo un unico motivo di impugnazione articolato in due punti, tendenti a evidenziare il vizio di motivazione della pronuncia gravata in riferimento alla qualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, commi 1 e 4, T.U.stup..

Nel primo punto, ha dedotto che la Corte territoriale - nel riformare la decisione del primo giudice - non aveva dato correttamente corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, giungendo erroneamente a escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, avendo nel caso di specie il giudice di secondo grado erroneamente valutato gli indici dettati dalla disposizione di riferimento; ha altresì rilevato che la Corte avrebbe erroneamente pretermesso di valutare l'effettivo principio attivo della sostanza sequestrata nonché il dato afferente al profitto effettivamente ricavabile dallo smercio dello stupefacente nonché di valutare se la condotta del prevenuto fosse espressione di un programma criminoso indeterminato e protratto nel tempo.

Con il secondo punto ha dedotto che gli esiti del narcotest effettuato il 18/9/2021 presso i laboratori del LASS non erano stati asseverati presso i laboratori del GIPS di Napoli, ribadendo che alcuna analisi era stata disposta in punto di principio attivo presente nella sostanza sequestrata e che quindi non era stata accertata l'offensività concreta della condotta.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I due punti di doglianza illustrati nel corpo del motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro stretta connessione logica, riguardando gli stessi la complessiva correttezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte distrettuale in punto di esclusione dell'inquadramento della condotta di detenzione accertata a carico dell'imputato in quella di lieve entità regolata dall'art.73, comma 5, T.U. stup..

Il motivo deve, complessivamente, essere ritenul:o manifestamente infondato.

3. In riferimento alla valutazione degh elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va quindi fatto riferimento alla parte motiva di Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico.

Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto.

In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge; in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cSez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).

All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite.

Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto.

Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto dí valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.

In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup..

In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.

Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti ; risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.

D'altra parte, proprio in conseguenza di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in base al quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.Deve altresì essere rilevato, in punto di valutazione del quantitativo di sostanza idonea a determinare la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, che in una pronuncia della Sesta Sezione è stato ritenuto che il giudice può tener conto del fatto che il quantitativo di stupefacente, sulla base della giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sia da ritenere compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149); sulla base di una lettura che, peraltro, in altra e più recente pronuncia, è stato considerata come valutabile in senso meramente orientativo atteso che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, cornnna 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, ricavata dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319).

4. Ciò posto, nell'accogliere l'appello proposto dal pubblico ministero, la Corte distrettuale si è incentrata - attesa l'oggettiva it_tg quantità di sostanza sequestrata del tipo cocaina e marijuana - sul due elementi rappresentati dal dato rappresentato dalle dosi di hashish ricavabile (pari a 4.252) nonché da quello dell'eterogeneità delle sostanze detenute.

Sulla base di tali presupposti di fatto, deve ritenersi che la Corte distrettuale si sia complessivamente ben confrontata con i principi dettati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

In riferimento alle argomentazioni spese dalla difesa, in punto di mancato accertamento della quantità complessiva di principio attivo presente nella sostanza, va rilevato che la nozione di dose media giornaliera - ai sensi del d.m. 11/4/2006 - indica, per l'appunto, la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente (tanto sulla base della lettura del preambolo del d.m., nel quale si dà espressamente atto che la dose media singola va «intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, la frequenza media giornaliera delle assunzioni, la quantità di principio attivo assunta giornalmente, la dose media settimanale, il potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie»).

Ne consegue che la valutazione del numero di dosi medie giornaliere effettuata nel caso di specie comprende necessariamente - sulla base del parametro normativo di riferimento - anche la conseguente individuazione del principio attivo presente nella sostanza, operata con rimando per relationem a quella dettata nelle tabelle contenute nel citato d.m..

Per l'effetto, sfugge alle denunciate censure il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale; la quale ha valutato, in relazione agli indici previsti dall'art.73, comma 5, T.U, stup., come negativo quello inerente al quantitativo di stupefacente detenuto e che - considerato in chiave sinergica con l'ulteriore dato rappresentato dall'eterogeneità delle sostanze in possesso - ha quindi ritenuto tale da escludere, sulla base dell'esame complessivo imposto dal citato arresto delle Sezioni Unite, che ci si trovi di fronte a una detenzione finalizzata allo spaccio di lieve entità; dovendosi quindi considerare assorbite le valutazionspresse dalla difesa in punto di mancata dimostrazione della correlazione della detenzione di sostanza stupefacente all'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Rinomati -I e E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNC in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 19/11/2021 dal Tribunale di Salerno, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], previa riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in anni tre di reclusione ed € 14.000,00 di multa per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte territoriale ha richiamato gli elementi di fatto posti alla base della sentenza di condanna emessa in primo grado, rilevando che - a seguito di perquisizione domiciliare - l'imputato era stato trovato in possesso di sostanza • stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish (idonea, in relazione a quest'ultima, al ricavo di 4252 dosi medie), frazionata in appositi involucri e occultata nell'appartamento, venendo anche ritrovato in possesso di sostanza idonea al taglio e al confezionamento; ha altresì rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto qualificabile la condotta sotto la specie di quella di lieve entità caratterizzandosi la stessa per una detenzione di contenuta portata con ridotta circolazione di merce e guadagni limitati. La Corte ha quindi ritenuto infondato l'appello proposto dall'imputato, valutando come fossero da ritenere non ricevibili le doglianze inerenti al mancato accertamento del principio attivo della sostanza e alla mancata dimostrazione della destinazione della stessa a uso non personale. E' stato invece ritenuto fondato il motivo di appello proposto dal procuratore generale, atteso che gli indici concreti ravvisabili nel caso di specie - con particolare riferimento al numero di dosi di hashish ricavabili, uniti al dato dell'eterogeneità dette sostanze - non erano tali da giustificare l'inquadramento della condotta sotto la specie del fatto di lieve entità, con conseguente riqualificazione della stessa sotto la fattispecie descritta nel capo di imputazione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponendo un unico motivo di impugnazione articolato in due punti, tendenti a evidenziare il vizio di motivazione della pronuncia gravata in riferimento alla qualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, commi 1 e 4, T.U.stup.. Nel primo punto, ha dedotto che la Corte territoriale - nel riformare la decisione del primo giudice - non aveva dato correttamente corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, giungendo erroneamente a escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, avendo nel caso di specie il giudice di secondo grado erroneamente valutato gli indici dettati dalla disposizione di riferimento; ha altresì rilevato che la Corte avrebbe erroneamente pretermesso di valutare l'effettivo principio attivo della sostanza sequestrata nonché il dato afferente al profitto effettivamente ricavabile dallo smercio dello stupefacente nonché di valutare se la condotta del prevenuto fosse espressione di un programma criminoso indeterminato e protratto nel tempo. Con il secondo punto ha dedotto che gli esiti del narcotest effettuato il 18/9/2021 presso i laboratori del LASS non erano stati asseverati presso i laboratori del GIPS di Napoli, ribadendo che alcuna analisi era stata disposta in punto di principio attivo presente nella sostanza sequestrata e che quindi non era stata accertata l'offensività concreta della condotta. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due punti di doglianza illustrati nel corpo del motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro stretta connessione logica, riguardando gli stessi la complessiva correttezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte distrettuale in punto di esclusione dell'inquadramento della condotta di detenzione accertata a carico dell'imputato in quella di lieve entità regolata dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Il motivo deve, complessivamente, essere ritenul:o manifestamente infondato. 3. In riferimento alla valutazione degh elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va quindi fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto. In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge; in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cSez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto dí valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti ; risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. D'altra parte, proprio in conseguenza di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in base al quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.Deve altresì essere rilevato, in punto di valutazione del quantitativo di sostanza idonea a determinare la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, che in una pronuncia della Sesta Sezione è stato ritenuto che il giudice può tener conto del fatto che il quantitativo di stupefacente, sulla base della giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sia da ritenere compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149); sulla base di una lettura che, peraltro, in altra e più recente pronuncia, è stato considerata come valutabile in senso meramente orientativo atteso che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, cornnna 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, ricavata dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). 4. Ciò posto, nell'accogliere l'appello proposto dal pubblico ministero, la Corte distrettuale si è incentrata - attesa l'oggettiva it_tg quantità di sostanza sequestrata del tipo cocaina e marijuana - sul due elementi rappresentati dal dato rappresentato dalle dosi di hashish ricavabile (pari a 4.252) nonché da quello dell'eterogeneità delle sostanze detenute. Sulla base di tali presupposti di fatto, deve ritenersi che la Corte distrettuale si sia complessivamente ben confrontata con i principi dettati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. In riferimento alle argomentazioni spese dalla difesa, in punto di mancato accertamento della quantità complessiva di principio attivo presente nella sostanza, va rilevato che la nozione di dose media giornaliera - ai sensi del d.m. 11/4/2006 - indica, per l'appunto, la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente (tanto sulla base della lettura del preambolo del d.m., nel quale si dà espressamente atto che la dose media singola va «intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, la frequenza media giornaliera delle assunzioni, la quantità di principio attivo assunta giornalmente, la dose media settimanale, il potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie»). Ne consegue che la valutazione del numero di dosi medie giornaliere effettuata nel caso di specie comprende necessariamente - sulla base del parametro normativo di riferimento - anche la conseguente individuazione del principio attivo presente nella sostanza, operata con rimando per relationem a quella dettata nelle tabelle contenute nel citato d.m.. Per l'effetto, sfugge alle denunciate censure il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale; la quale ha valutato, in relazione agli indici previsti dall'art.73, comma 5, T.U, stup., come negativo quello inerente al quantitativo di stupefacente detenuto e che - considerato in chiave sinergica con l'ulteriore dato rappresentato dall'eterogeneità delle sostanze in possesso - ha quindi ritenuto tale da escludere, sulla base dell'esame complessivo imposto dal citato arresto delle Sezioni Unite, che ci si trovi di fronte a una detenzione finalizzata allo spaccio di lieve entità; dovendosi quindi considerare assorbite le valutazionspresse dalla difesa in punto di mancata dimostrazione della correlazione della detenzione di sostanza stupefacente all'attuazione di un programma criminoso indeterminato. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico
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