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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 32293/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore , FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di assise d'appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiede la modifica del provvedimento di cumulo di pene concorrenti n. 120/06, emesso dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce.

Il giudice dell'esecuzione, premesso che la Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva annullato l'ordinanza emessa dalla suddetta corte d'assise di appello in data 1.3.2021, con rinvio per un nuovo giudizio, stabilendo la "sequenza delle operazioni da compiersi in vista della determinazione della pena da eseguire", e che, però, nel frattempo, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, ha emesso, in data 22.9.2022, un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che "revoca e sostituisce i precedenti atti restrittivi relativi alle condanne elencate", con fissazione della pena da espiare da parte del Trane in anni ventiquattro, mesi nove di reclusione, con decorrenza dal 4.3.1989 e scadenza il 3.12.2022, disponeva non luogo a provvedere in ordine al menzionato incidente di esecuzione, ritenendo, da un lato, che il nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti abbia posto nel nulla quello precedente; dall'altro, che il proprio scrutinio non potesse estendersi al nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non oggetto di opposizione, in relazione al quale il Trane potrà comunque proporre un nuovo incidente di esecuzione.

2. Avverso la a suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Trane lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 663, 666 e 627 c.p.p., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Rileva, in particolare, il ricorrente che, una volta avvenuta la giurisdizionalizzazione del procedimento, il pubblico ministero non • avrebbe potuto revocare il provvedimento e la corte d'assise d'appello avrebbe dovuto valutare il merito delle questioni devolute, non potendo abdicare alla funzione assegnatale dall'ordinamento processuale in favore di un nuovo provvedimento di cumulo di per sé illegittimo.

La materia, dunque, non poteva dirsi cessata, dal momento che la procura generale non avrebbe potuto invocare il principio della revocabilità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti, precluso dall'intervento del giudice.

Sussisteva, inoltre, l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, indipendentemente dalla futura intera espiazione delle pene per le quali è in esecuzione il provvedimento di cumulo.

La verifica della correttezza del computo delle pene concorrenti sarebbe ed è necessaria, anche se, medio tempore, l'espiazione abbia termine, ai fini, tra gli altri dell'accertamento di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

3. Con requisitoria scritta del 15.2.2023 il sostituito procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, condividendo il Collegio integralmente le osservazioni svolte dal ricorrente e dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 15.2.2023.

E invero, attraverso il provvedimento di cumulo emesso in data 22 settembre 2022, il pubblico ministero presso la corte di appello di Lecce ha precisato di intervenire allo scopo di "dare esecuzione all'ordinanza della Corte di assise di appello dell'i marzo 2021 e pertanto procedere allo scioglimento dei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale del 19 dicembre 2006 e del 10 febbraio 2020".

Tuttavia, non può non rilevarsi come l'ordinanza a cui dà esecuzione il provvedimento di cumulo è proprio quella che è stata annullata con la sentenza della suprema Corte n. 19893 del 2022, con rinvio alla Corte d'assise d'appello per nuovo giudizio.

Ne consegue che, come correttamente rilevato dal pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, "al momento in cui la Corte d'assise d'appello ha deciso con il non liquet, stante l'intervento del nuovo ordine di esecuzione, sussisteva l'interesse del ricorrente a che si pronunciasse il giudice di merito", posto che "da tale decisione (in quanto favorevole) ne sarebbe derivato l'obbligo del pubblico ministero di emettere nuovo ordine di esecuzione, senza attendere l'impugnativa di quello appena emesso (ritenuto a sua volta illegittimo e che fissava il fine pena al 3 dicembre 2022) con conseguente anticipazione del fine pena.

Inoltre, sussisteva l'interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione pregresso del 10 febbraio 2020 (che fissava il fine pena agosto 2023) ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione.

E' noto che con la sentenza n. 310 del 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione», e ha ampliato così il rimedio che il legislatore aveva riservato solo alle persone ingiustamente sottoposte alla custodia cautelare.

Dunque, con la pronuncia nel merito della Corte d'assise d'appello avrebbe potuto far accertare l'illegittimità del precedente ordine di esecuzione ai fini della riparazione per ingiusta detenzione subita (in quanto il fine pena avrebbe dovuto essere anticipato, tra l'altro anche rispetto a quello indicato dal nuovo provvedimento emesso il 22 settembre 2022)".

Tali conclusioni risultano del tutto conformi ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663, c.p.p., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile d'essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 9708 del 09/01/2007, Rv. 236240).e Se è vero, peraltro, che la determinazione della data di decorrenza della pena cumulata spetta al P.M. in sede di formazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, è altrettanto vero che, allorquando il P.M. abbia investito il giudice dell'esecuzione di tutte le varie operazioni di cumulo e di tutte le varie problematiche connesse alle predette operazioni, quest'ultimo non può rifiutarsi di provvedere (cfr. Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, Rv. 195436).

Costante, infine, appare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (cfr, ex plurimis, Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, Rv. 282857; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Rv. 281735).

Sicché appare del tutto priva di fondamento giuridico la decisione assunta dalla corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione penale, di non luogo a provvedere.

4. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio alla corte di assise di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione penale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore , FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di assise d'appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiede la modifica del provvedimento di cumulo di pene concorrenti n. 120/06, emesso dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce. Il giudice dell'esecuzione, premesso che la Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva annullato l'ordinanza emessa dalla suddetta corte d'assise di appello in data 1.3.2021, con rinvio per un nuovo giudizio, stabilendo la "sequenza delle operazioni da compiersi in vista della determinazione della pena da eseguire", e che, però, nel frattempo, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, ha emesso, in data 22.9.2022, un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che "revoca e sostituisce i precedenti atti restrittivi relativi alle condanne elencate", con fissazione della pena da espiare da parte del Trane in anni ventiquattro, mesi nove di reclusione, con decorrenza dal 4.3.1989 e scadenza il 3.12.2022, disponeva non luogo a provvedere in ordine al menzionato incidente di esecuzione, ritenendo, da un lato, che il nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti abbia posto nel nulla quello precedente; dall'altro, che il proprio scrutinio non potesse estendersi al nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non oggetto di opposizione, in relazione al quale il Trane potrà comunque proporre un nuovo incidente di esecuzione. 2. Avverso la a suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Trane lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 663, 666 e 627 c.p.p., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Rileva, in particolare, il ricorrente che, una volta avvenuta la giurisdizionalizzazione del procedimento, il pubblico ministero non • avrebbe potuto revocare il provvedimento e la corte d'assise d'appello avrebbe dovuto valutare il merito delle questioni devolute, non potendo abdicare alla funzione assegnatale dall'ordinamento processuale in favore di un nuovo provvedimento di cumulo di per sé illegittimo. La materia, dunque, non poteva dirsi cessata, dal momento che la procura generale non avrebbe potuto invocare il principio della revocabilità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti, precluso dall'intervento del giudice. Sussisteva, inoltre, l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, indipendentemente dalla futura intera espiazione delle pene per le quali è in esecuzione il provvedimento di cumulo. La verifica della correttezza del computo delle pene concorrenti sarebbe ed è necessaria, anche se, medio tempore, l'espiazione abbia termine, ai fini, tra gli altri dell'accertamento di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. 3. Con requisitoria scritta del 15.2.2023 il sostituito procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso è fondato e va accolto, condividendo il Collegio integralmente le osservazioni svolte dal ricorrente e dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 15.2.2023. E invero, attraverso il provvedimento di cumulo emesso in data 22 settembre 2022, il pubblico ministero presso la corte di appello di Lecce ha precisato di intervenire allo scopo di "dare esecuzione all'ordinanza della Corte di assise di appello dell'i marzo 2021 e pertanto procedere allo scioglimento dei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale del 19 dicembre 2006 e del 10 febbraio 2020". Tuttavia, non può non rilevarsi come l'ordinanza a cui dà esecuzione il provvedimento di cumulo è proprio quella che è stata annullata con la sentenza della suprema Corte n. 19893 del 2022, con rinvio alla Corte d'assise d'appello per nuovo giudizio. Ne consegue che, come correttamente rilevato dal pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, "al momento in cui la Corte d'assise d'appello ha deciso con il non liquet, stante l'intervento del nuovo ordine di esecuzione, sussisteva l'interesse del ricorrente a che si pronunciasse il giudice di merito", posto che "da tale decisione (in quanto favorevole) ne sarebbe derivato l'obbligo del pubblico ministero di emettere nuovo ordine di esecuzione, senza attendere l'impugnativa di quello appena emesso (ritenuto a sua volta illegittimo e che fissava il fine pena al 3 dicembre 2022) con conseguente anticipazione del fine pena. Inoltre, sussisteva l'interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione pregresso del 10 febbraio 2020 (che fissava il fine pena agosto 2023) ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione. E' noto che con la sentenza n. 310 del 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione», e ha ampliato così il rimedio che il legislatore aveva riservato solo alle persone ingiustamente sottoposte alla custodia cautelare. Dunque, con la pronuncia nel merito della Corte d'assise d'appello avrebbe potuto far accertare l'illegittimità del precedente ordine di esecuzione ai fini della riparazione per ingiusta detenzione subita (in quanto il fine pena avrebbe dovuto essere anticipato, tra l'altro anche rispetto a quello indicato dal nuovo provvedimento emesso il 22 settembre 2022)". Tali conclusioni risultano del tutto conformi ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663, c.p.p., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile d'essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 9708 del 09/01/2007, Rv. 236240).e Se è vero, peraltro, che la determinazione della data di decorrenza della pena cumulata spetta al P.M. in sede di formazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, è altrettanto vero che, allorquando il P.M. abbia investito il giudice dell'esecuzione di tutte le varie operazioni di cumulo e di tutte le varie problematiche connesse alle predette operazioni, quest'ultimo non può rifiutarsi di provvedere (cfr. Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, Rv. 195436). Costante, infine, appare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (cfr, ex plurimis, Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, Rv. 282857; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Rv. 281735). Sicché appare del tutto priva di fondamento giuridico la decisione assunta dalla corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione penale, di non luogo a provvedere. 4. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio alla corte di assise di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione penale. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato
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