CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23117/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Lecce, via dei Salesiani, 45 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza delTribunale di Lecce n. 1778 /20 1 8 , depositata il 10 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce , depositata il 10 maggio 2018 , che, Oggetto:società di capitali -estinzione - effetti pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente pronuncia, harespinto il suo appello per la riforma della sentenza del locale Giudice di pace che avevaa sua volta respinto l’opposizione a un decreto ingiuntivo notificatole su istanza dellaA.[OSCURATO:SOCIETA].; -il Tribunale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , evocati in giudizio quali ex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., fossero privi di legittimazione passiva in quanto il bilancio di liquidazione si era concluso con una perdita di esercizio; -il ricorso è affidato a tre motivi; -nessuno degli intimati spiega difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 75 e 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli ex soc i della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. fossero privi di legittimazione passiva; - evidenzia che l a mancata percezione da parte di questi ultimi di somme risultanti dal bilancio di liquidazione assumeva rilevanza quale limite della loro responsabilità e non già quale fatto assolutorio di una pronuncia sul merito; -il motivo è inammissibile; - la doglianza coglie nel segno nella par t e in cui sottolinea l’erroneo riferimento del Tribunale al concetto della legittimazione ad agire,che va riconosciuta negli exsoci della [OSCURATO:SOCIETA]. in applicazione del principi o per cui qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo a quest’ultima si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estinguema si trasferisce ai soci (cfr. Cass., Sez. Un., 2013, n. 6070); -tuttavia, dall’esame della decisione risulta in modo inequivoco che il giudice di merito non ha negato la ricorrenza del dedotto fenomeno successorio, ma ha escluso la responsabilità degli ex soci – evocata in relazione alla domanda di restituzione della somma ingiunta nelle more versata –in ragione della mancata riscossione da parte loro di somme all’esito dell’approvazione del bilancio di liquidazione, in quanto chiuso con perdita, utilizzando, dunque,impropriamente il concetto di carenza di legittimazione; - il motivo, dunque, muove da una non corretta interpretazione della sentenza, per cui non aggredisce la ratio decidendi; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 112 e 394, secondo comma, cod. proc. civ., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione della somma di euro 1.312,25 versata successivamente all’estinzione della società nelle mani dell’ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del decreto ingiuntivo notificatole; -il motivo è inammissibile; -pur rispondendo al vero che la Corte di appello non si è pronunciata sul punto, ciò non giustifica l'accoglimento del motivo, in relazione all’inammissibilità della questione sollevata; - in proposito, si rammenta che, al la luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti inammissibile o infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. 19 aprile 2018, n. 9693; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2731); - orbene, la ricorrente a fferma di aver effettuato il pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo in contestazione dopo la cancellazione della società e che l’importo è stato incassato dall’ ex liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], soggetto che non sarebbe stato a ciò legittimato a seguito della cessazione dei poteri connessi alla carica rivestita; -da tale allegazione consegue che la do manda proposta nei confronti di quest’ultimo è fatta valere in ragione dell’asserita esistenza non già di un debito sociale del quale l’ex liquidatore sarebbe responsabile in presenza dei presupposti di cui all’art. 2495, secondocomma, cod. civ. (nella formulazione applicabile al caso in esame), bensì di un debito proprio avente nascente dalla ricezione di un pagamento senza alcun titolo; -una siffatta domanda, in quanto proposta per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio, non è ammissibile poiché nuova, stante il carattere chiuso di tale giudizio, e non può trovare ingresso ai sensi dell’art. 394, secondo comma, cod. proc. civ., invocato dalla parte, esulando dalla posizione che questa aveva nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata; - con l’ultimo motivo si duole della violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata compensato integralmente le spese dell’intero giudizio senza che ne ricorressero i relativi presupposti; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello, nel compensare integralmente le spese del giudizio, ha derogato al criterio ordinario di allocazione delle stesse rappresentato dalla soccombenza, sollevando, in tal modo, l’odierna ricorrente, parte soccombente,dalla rifusione integrale delle stesse; -si rammenta, in proposito, che dal sistema delineato d agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. emerge il principio secondo il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; - da ciò discende che la riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato dalla ricorrente si porrebbe in palese violazione di tale principio; - per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichi ara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella r icorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p