Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 novembre 2019
Corte di giustizia UE n. 1215/2019
ECLI:EU:C:2019:985
Testo integrale del provvedimento
62019CO0200_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2019 – INA e a.
(causa C‑200/19) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Obbligazioni pecuniarie imposte dalla legge nazionale ai comproprietari di un immobile – Azione giudiziaria in vista dell’esecuzione di tali obbligazioni»
1.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Nozione – Obbligazioni pecuniarie imposte dalla legge ai comproprietari di un immobile – Inclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, a)]
(v. punti 27‑31, dispositivo 1)
2.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività – Nozione – Azione relativa a un’obbligazione risultante dal possesso, da parte di una società, di locali professionali – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 5)
(v. punti 35‑38, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che occorre ricomprendere nella nozione di «materia contrattuale» di cui al punto 1, lettera a), di detto articolo una controversia che verta sull’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie imposte dalla legge nazionale ai comproprietari di un immobile.
2)
L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un’obbligazione risultante dal possesso, da parte di una società, di locali professionali nei quali sia stabilita e svolga attività non costituisce una «controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività» ai sensi di detta disposizione.
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GU C 164 del 13.5.2019
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