CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 26786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 14256/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Caprettari nr. 70 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti -controricorrente, ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto del 24 marzo 2015 pronunciato dal Tribunale di Bari udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 24 marzo 2015, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha revocato il decreto pronunciato, ex art 26 l.fall., dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in data 28/11/2014, il quale aveva disposto che il pagamento del credito IVA dell’importo di € 6.139.827, oggetto di richiesta di rimborso da parte del Fallimento, avvenisse, «ove ritenuto fondato nella sede competente», in favore della sola società [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito EIGA) succeduta a Lanzone sei srl, assuntrice del concordato fallimentare e ritenuta unica legittima titolare del credito. 1.1 In via preliminare, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del reclamo svolta dalla reclamata , rilevando ne la tempestività, perchéproposto nel termine di 10 giorni dalla notifica del decreto del G.D. secondo quanto previsto dall’art 26 l.fall., nella nuova versione risultante dagli interventi del d.lgs. 5/2006 e del d.lgs.167/2007, applicabile, ratione temporis, al caso di specie. 1.1 Il giudic e del merito ha inoltre evidenziato che l’art 136 l.fall. attribuisce al G.D. il potere di adottare soltanto eventuali provvedimenti integrativi ed attuativi, al fine di dare completa esecuzione al concordato, ma non anche la potestà di statu ire sulla spettanza di diritti che, secondo il sistema processuale, rientrano nel giudizio ordinario di cognizione da svolgersi dinanzi al giudice competente; ciò tanto più nel caso, quale quello di specie, in cui il concordato fallimentare abbia già avuto integrale esecuzione. 2 EIGA ha proposto ricorso per la c assazione del provvedimento sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (nelle more del giudizio divenuta [OSCURATO:SOCIETA]) ha replicato con controricorso con il quale ha pure proposto ricorso incidentale condizionato;il Fallimento è rimasto intimato. 3. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 136 della legge fallimentare per avere i giudici baresi errato nell’escludere dalla competenza del giudice delegato la risoluzione della controversia in esame, che inerisce ad una questione esecutiva del concordato quale è quella della individuazione di una posta dell’attivo fallimentare ceduto all’assuntrice proponente. 1.1 Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.26 l.fall. e 150 del d.l gs. 5/2006 : il t ribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile la nuova disciplina dei termini di reclamo contenuta nell’art 26 l.fall. alla procedura fallimentare aperta nel 2004 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della novella del 2006 e del correttivo del 2007 e non la previgente normativa. 2 In accoglimento della preliminare eccezione proposta dalla resistente, rilevabile anche d’ufficio, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1 Secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni, su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014) e che dunque, se fosse sottratto al giudizio di legittimità, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato ingiustamente sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr. ex multis , S .U. n. 3073/2003; 3452/2015 e 8968/2015). 2.2 Venendo alla materia fallimentare, l’art 136 l.fall. stabilisce, al primo e al terzo comma, quanto segue: « dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato , il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione… Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato». 2.3 Questa Corte ha avuto modo di precisare che, una volta omologato il concordato fallimentare, i poteri di intervento del Giudice delegato attengono esclusivamente all’attività di sorveglianza e di controllo sull’esecuzione del concordato e si manifestano con provvedimenti privi di carattere decisorio e definitività, e conseguentemente, insuscettibili di ricorso per Cassazione. (cfr. Cass. 13626/1992, 15716/2002,8837/2007 , 2.4 Tutte le questioni che involgono situazioni soggettive di natura sostanziale dei soggetti interessati -fallito, terzo assuntore creditori e/o acquirenti -danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06 e 12265/2016). 2.5 Ne consegue che il provvedimento del Tribunale barese che, uniformandosi ai suindicati principi, ha correttamente ritenuto che la controversia insorta tra il terzo assuntore e la società tornata in bonis a seguito dell’esecuzione del concordato fallimentare sulla spettanza del credito IVA esorbitasse dai poteri integrativi e di attuazione del G.D. ed appartenesse alla cognizione del giudice ordinario, non ha certo precluso alla ricorrente di far valere il preteso diritto a vedersi riconosciuto il credito Iva maturato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante il giudizio ordinario di cognizione da svolgersi dinanzi al giudice competente. 2.6 Va, infine, evidenziato che nessuna rilevanza riveste, nell’economia del presente giudizio, la sentenza nr. 9793/2023 del 12/4/2023 di questa Corte, cui si fa ampio riferimento nelle memorie ex art 380 bis cpc, che riguarda il giudizio, promosso da [OSCURATO:SOCIETA] e dal Fallimento, di impugnazione del diniego da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del rimborso del credito Iva. 3 La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 15.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a nor