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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10056/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29316-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 355/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 4/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 3132/14, con la quale il Giudice di pace di Lecce aveva rigettato la domanda ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 dal medesimo proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice dell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'auto del Montinari a seguito di un tamponamento a catena, ad avviso di quest'ultimo verificatosi per responsabilità dell'Ettaqy; la società assicuratrice si costituì chiedendo il rigetto del gravame mentre l'altro appellato rimase contumace; Tribunale di Lecce, con sentenza n. 355/2020, pubblicata in data 4 febbraio 2020, rigettò l'appello, condannò l'appellante alle spese dì quel grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarò la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002; avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; considerato che; Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 175 cod. proc. chi. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., evidenziando che nell'ultima parte dell'unico motivo proposto (v. ricorso p. 6) si censura l'interpretazione, operata dal Giudice di appello, della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 e che a proposito dell'impugnabilità in Ric. 2020 n. 29316 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- questa sede della relativa statuizione si registrano orientamenti non del tutto univoci, essendo stato ritenuto da alcune decisioni di questa Corte inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare tali statuizioni (Cass., ord., 11/06/2018, n. 15166; Cass., ord., 13/11/2019, n. 29424), essendo stato, altresì, precisato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) che la questione circa la debenza del contributo in parola è estranea alla cognizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario, ed essendo stato da ultimo affermato che l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (Cass., ord., 22/02/2021, n. 4731).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 novembre 2021.

Il presidte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29316-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 355/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 4/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 3132/14, con la quale il Giudice di pace di Lecce aveva rigettato la domanda ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 dal medesimo proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice dell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'auto del Montinari a seguito di un tamponamento a catena, ad avviso di quest'ultimo verificatosi per responsabilità dell'Ettaqy; la società assicuratrice si costituì chiedendo il rigetto del gravame mentre l'altro appellato rimase contumace; Tribunale di Lecce, con sentenza n. 355/2020, pubblicata in data 4 febbraio 2020, rigettò l'appello, condannò l'appellante alle spese dì quel grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarò la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002; avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; considerato che; Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 175 cod. proc. chi. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., evidenziando che nell'ultima parte dell'unico motivo proposto (v. ricorso p. 6) si censura l'interpretazione, operata dal Giudice di appello, della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 e che a proposito dell'impugnabilità in Ric. 2020 n. 29316 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- questa sede della relativa statuizione si registrano orientamenti non del tutto univoci, essendo stato ritenuto da alcune decisioni di questa Corte inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare tali statuizioni (Cass., ord., 11/06/2018, n. 15166; Cass., ord., 13/11/2019, n. 29424), essendo stato, altresì, precisato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) che la questione circa la debenza del contributo in parola è estranea alla cognizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario, ed essendo stato da ultimo affermato che l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (Cass., ord., 22/02/2021, n. 4731). P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 novembre 2021. Il presidte
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