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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35654/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/02/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, adito ex art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 4 febbraio 2022 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli 81, 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen. (capo A), 81, 110, 319-quater e 326, terzo comma, cod. pen. (capo B).

Secondo le imputazioni provvisorie, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto il ruolo di mediatore nel rapporto corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e i gestori del Consorzio di imprese ReseArch, affinché il primo, in cambio della promessa di favori per la propria compagna, avv. [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente, del conferimento di incarichi di consulenza professionale), abusando delle sue qualità e dei sui poteri, assicurasse la sua disponibilità, per favorire [OSCURATO:PERSONA] e le imprese del suddetto consorzio, a a) fornire informazioni su indagini o accertamenti pregiudizievoli per gli interessi del consorzio; b) presentare, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], il consorzio a funzionari della Prefettura di Salerno per favorire la stipula di un protocollo di legalità e l'inserimento nella white list; c) compiere attività di indagine nei confronti del gruppo imprenditoriale [OSCURATO:PERSONA] (capo A); nonché avrebbe concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA] — quale istigatore e intermediario con esponenti di tale ultimo gruppo imprenditoriale - per indurre, con l'abuso della funzione e delle qualità del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sorella di questi ad assicurare opportunità lavorative, incarichi professionali e altre utilità alla [OSCURATO:PERSONA] (capo B).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen.

I capi di imputazione sono stati ritenuti dal Tribunale tra loro compatibili sul filo comune — peraltro irrazionale — della intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di favorire l'attività professionale della compagna.

Tuttavia, per giustificare la sussistenza della piattaforma indiziaria il Tribunale è ricorso ad una motivazione assiomatica, che non è riuscita a superare le contraddizioni dedotte dalla difesa.

In particolare, il momento della conclusione del pactum sceleris: per aggirare il rilievo difensivo che all'incontro del 5 gennaio 2021 presso l'ufficio del P.M. non era stato captato alcun accordo corruttivo, il Tribunale ha ritenuto l'accordo a quel momento già concluso e l'incontro volto soltanto a far conoscere la [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, non vi è alcuna base indiziaria che dimostri la sussistenza dell'accordo illecito (epoca, luogo, oggetto); il [OSCURATO:PERSONA] prima del 5 gennaio 2021 non conosceva i soggetti da favorire con le sue funzioni per ottenere favori per la sua compagna; né poteva rilevare la captazione del "4 aprile 2021" (rectius 4 gennaio 2021), trattandosi di millanteria del ricorrente, come dimostrato dalle indagini svolte.Non si poteva ritenere che l'utilità richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] fosse l'ottenimento di incarichi per la compagna senza spiegare come il P.M., pur trovandosi in una posizione di forza, avrebbe dato corso ai suoi impegni, sviando le sue funzioni, senza prima ottenere l'utilità pattuita o meglio avrebbe continuato a garantire il suo contributo a fine febbraio, avviando le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], quando all'epoca la [OSCURATO:PERSONA] era già stata scaricata dal consorzio.

Non si poteva ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse svelato notizie di indagini a fronte del rilievo difensivo che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al P.M. se vi fosse un'indagine su [OSCURATO:PERSONA] (che dimostrava che la notizia era di pubblico dominio e che fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] ad interrogare [OSCURATO:PERSONA] sulla veridicità delle voci, quando costui era per il Tribunale il destinatario privilegiato con il consorzio delle informazioni giudiziarie).

Non è sostenibile che l'intenzione di indagare [OSCURATO:PERSONA] fosse stata manifestata all'incontro del 5 gennaio 2021, in quanto alla stessa data [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA] che non se ne stupiva perché era nota da tempo questa attenzione del P.M. (il che esclude che si potesse trattare di una prestazione sinallagmatica del patto).

Proprio la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] contraddice il ruolo assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] (ottenuta la controprestazione del patto illecito a favore del Consorzio, la vanifica riferendo il segreto al concorrente).

Tutte queste censure che venivano ad inficiare punti centrali della ricostruzione indiziaria sono state eluse dal Tribunale.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 319 -quater e 326 cod. pen.

La motivazione sul capo B) è del tutto apodittica.

Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, le intenzioni del [OSCURATO:PERSONA] di indagare sulle attività di [OSCURATO:PERSONA], palesate nell'incontro del 5 gennaio 2021, sono immediatamente trasferite dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; le indagini sono realmente svolte dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], che è a conoscenza delle indagini svolte dal [OSCURATO:PERSONA], ottiene dai [OSCURATO:PERSONA] plurimi incarichi professionali.

Vi sono dati che pongono seri dubbi a tale ricostruzione per le seguenti incongruenze.

Il 5 gennaio non vi era alcuna indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA] e quindi non vi era alcun segreto investigativo da violare ai fini della fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen.; le intenzioni del [OSCURATO:PERSONA] di indagare su nuovi appalti in corso erano note da tempo a [OSCURATO:PERSONA] (quindi si trattava di un'iniziativa autonoma a prescindere da accordi illeciti).

Che gli eventi fossero svincolati tra loro lo dimostra la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'incontro che doveva consentire la conoscenza del P.M. con il consorzio, per favorire quest'ultimo rispetto alla concorrenza, avvisa [OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni del magistrato.Gli incarichi dati alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] rappresentano piuttosto il tentativo corruttivo del [OSCURATO:PERSONA] (non andato a segno) ai danni del P.M., una volta avvisato dall'[OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni del magistrato, così da ostacolare la sua azione contro l'azienda.

Andava poi considerato che il P.M., nonostante fosse naufragato il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il consorzio (non assunse alcun incarico e neppure venne retribuita per il tentativo di intercessione presso la prefettura), aveva comunque avviato l'inchiesta sul gruppo [OSCURATO:PERSONA], che era pur sempre l'unico soggetto che aveva elargito incarichi alla [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e motivazione apparente sul pericolo cautelare in termini di attualità e concretezza.

Il Tribunale non ha considerato gli elementi che portano ad escludere un siffatto pericolo: ovvero che [OSCURATO:PERSONA] si è dimesso da tutte le cariche societarie e anche all'interno del Consorzio; che i rapporti intrapresi con la Prefettura di cui al capo a) erano stati interrotti già da gennaio 2021 e l'ultima captazione che interessa il capo B) risale al 12 marzo 2021 (nella quale [OSCURATO:PERSONA] dimostra di disinteressarsi del triangolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che l'indagato aveva offerto importanti contributi investigativi e aveva chiesto di essere interrogato; aveva saldato tutti i debiti di imposte per il triennio 2018-2020; che a seguito della perquisizione subita, l'indagato è sprofondato in uno stato di malessere psicofisico che stravolgeva anche la sua vita familiare.

2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e motivazione apparente sulla scelta della misura.

Con motivazione apparente è stata liquidata la questione della scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. I primi due motivi sulla gravità indiziaria, presentati nel ricorso come denuncia di "violazione della legge penale", finiscono soltanto per proporre un'inammissibile alternativa ricostruzione delle vicende processuali, criticando in modo viepiù aspecifico la motivazione della ordinanza impugnata, che ha affrontato senza rilievi, rilevanti in questa sede, le critiche difensive.

E' appena il caso di evidenziare a tal riguardo che il Tribunale aveva ritenuto non consentite le censure proposte dalla difesa, volte a "parcellizzare" e isolare elementi di indagine raccolti, sottraendoli - secondo un metodo di valutazion egli indizi notoriamente non consentito - alla lettura complessiva e unitaria dell'intero compendio investigativo (tra tante, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 27978).

3. Quanto ai fatti di corruzione, è sufficiente osservare i seguenti punti.

In ordine alla base indiziaria dell'accordo corruttivo, la critica si rivela aspecifica e meramente oppositiva.

Il ricorrente infatti non si confronta con la ricostruzione del Tribunale che veniva a giustificare la ipotesi accusatoria facendo leva sui seguenti elementi: gli antefatti e il contesto in cui veniva a collocarsi la vicenda (alcune società consorziate nella Research erano state colpite da interdittiva antimafia e il timore espresso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che anche il consorzio potesse subire la medesima sorte; di qui la opportunità di spostarne la sede in Salerno dove [OSCURATO:PERSONA] era in grado di offrire importanti entrature - creare "una struttura blindata" e "un ottimo ambiente" — per porre il consorzio in una posizione favorevole a riparo da pregiudizievoli iniziative); il contenuto delle captazioni che avevano preceduto l'incontro in Procura del 5 gennaio 2021 (definite dal ricorrente, con argomentazioni generiche e di puro fatto, di "mera millanteria") e che erano ad esso seguite (esse davano atto della intermediazione svolta dall'[OSCURATO:PERSONA]; dell'attivazione del magistrato a favore del consorzio; del ruolo che lo stesso aveva inteso conferire alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei rapporti con il consorzio, utilizzando il proprio ufficio per stabilire il contatto tra la compagna e i privati imprenditori; delle utilità che il magistrato e la compagna intendevano ricavare dagli accordi con il consorzio; della disponibilità manifestata dal magistrato a mettere a disposizione i propri poteri e qualità in favore di quest'ultimo).

L'analisi del Tribunale — che il ricorrente critica solo per violazione di legge - non appare in ogni caso né manifestamente illogica (in quanto priva di salti logici rispetto alle evidenze richiamate) né viziata giuridicamente rispetto alla contestazione provvisoria.

Ai fini della dimostrazione dell'esistenza del pactum sceleris non è era infatti necessaria la prova diretta, ben potendo la stessa essere ricavata per via indiziaria e logica.

Di merito e meramente alternativa — come più plausibile — è la critica difensiva sulla inverosimiglianza di un patto stretto dal magistrato senza prima ottenere l'utilità per la compagna.

Il Tribunale ha coerentemente spiegato perché il patto non diede i risultati sperati (la [OSCURATO:PERSONA] si era dimostrata agli occhi del [OSCURATO:PERSONA] autoreferenziale e quindi non utile in Prefettura e pertanto non ottenne alcun incarico).

Non colgono nel segno neppure i rilievi volti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non portò a termine alcun'attività utile al Consorzio (essendo rilevante per l'ipotesi accusatoria soltanto la sua messa a disposizione).Neppure è distonica alla ricostruzione accusatoria la apertura dello scenario di cui al capo B).

La posizione di [OSCURATO:PERSONA], come ricostruita dal Tribunale, è invero quella di un faccendiere che si spende per portare incarichi e favori alla [OSCURATO:PERSONA] e quindi all'amico P.M., così da ottenerne il coinvolgimento illecito nelle sue funzioni istituzionali e di qui un proprio ritorno economico ("debbo avere un interesse a farlo").

4. Parimenti di merito e aspecifiche sono le critiche avanzate per il capo B).

Anche in tal caso il Tribunale ha offerto una ricostruzione della vicenda coerente alle complessive evidenze indiziarie esposte e all'ipotesi accusatoria provvisoriamente contestata.

Dopo l'incorro ,con Ma e la [OSCURATO:PERSONA] in Procura, [OSCURATO:PERSONA] utilizza le esternazioni del PM. per veicolarle al [OSCURATO:PERSONA] e prospettargli di dare incarichi alla [OSCURATO:PERSONA] ("facciamo faticare Gabriella", "Gabriella servg") per,gvite le indagini del its1-4 magistrato e proponendosi come intermediario con il ~l. (che poteva "bloccargli" tutto).

Di tale accordo [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA], incontrandosi con questi in Procura da dove contattava [OSCURATO:PERSONA] per proporgli l'incontro con la [OSCURATO:PERSONA] (che a sua volta incontrerà il [OSCURATO:PERSONA] prima di vedere [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ottiene subito dopo gli incarichi dal Gruppo imprenditoriale, iniziando una collaborazione "spropositata", quanto a numero di incarichi ricevuti. [OSCURATO:PERSONA], per evitare il collegamento con [OSCURATO:PERSONA] (in vista di indagini sul suo conto), si fa sostituire ad un seminario organizzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e presieduto da [OSCURATO:PERSONA] alla presenza anche di uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]; per continuare le pressioni sui [OSCURATO:PERSONA] promuove la pubblicazione di articoli di stampa che paventavano l'apertura di indagini su tale gruppo imprenditoriale; cerca di farsi assegnare dal Procuratore il fascicolo su [OSCURATO:PERSONA] e non riuscendoci si costruisce un'indagine (servendosi di organi di stampa e comitati di quartiere) per poi farsela assegnare (utilizzando accorgimenti ad hoc nella notizia da far trapelare per ottenere l'assegnazione).

E' significativamente evidenziata dal Tribunale la captazione che dava atto della coincidenza tra le indagini delegate al N.O.E. dal [OSCURATO:PERSONA] e il sopralluogo ad opera dei [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] per una ristrutturazione a titolo gratuito. [OSCURATO:PERSONA], allarmato, contatta subito [OSCURATO:PERSONA] per informarlo e poco dopo [OSCURATO:PERSONA] si incontrerà con [OSCURATO:PERSONA] allo stadio.

Sono riportate a supporto della gravità indiziaria anchey1„digi.i«.ar,Flzioni di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] si presentava come molto amico del P.M. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dimostrato di voler indagare il loro gruppo imprenditoriale in un momento critico (era in corso un'operazione immobiliare importante con preliminari già conclusi e con scadenze fisse, per l'ultimazione dei lavori per poter ottenere i bon Sisma); [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato l'utilità della [OSCURATO:PERSONA], compagna del [OSCURATO:PERSONA], che già stava facendo lavorare; [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato disponibile a riferire al [OSCURATO:PERSONA] della possibilità dei [OSCURATO:PERSONA] di far lavorare la [OSCURATO:PERSONA]; ebbe modo di notare quando fu oggetto di indagine dei N.O.E. che la stessa era partita a gennaio ovvero in coincidenza con l'incontro con la [OSCURATO:PERSONA] al fine di farla lavorare.

A fronte di tale ricostruzione il ricorrente prospetta: generiche critiche sulla insussistenza del reato di cui all'art. 326, terzo comma cod. pen., quanto alle notizie segrete da rivelare; alternative ricostruzioni di merito - come maggiormente plausibili - sulla finalità degli incarichi dati alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; aspecifici rilievi (che [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad indagare su [OSCURATO:PERSONA] era infatti il punto centrale della ricostruzione in termini di abuso costrittivo).

5. In ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, le critiche si rivelano ancora una volta non consentite in sede di legittimità.

Il ricorrente propone argomenti che non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale sulla sua pericolosità, in termini di attualità e concretezza.

E stato evidenziato invero come dagli atti risultassero il particolare attivismo e la specifica abilità dell'[OSCURATO:PERSONA] nello sfruttare per proprio tornaconto economico i suoi contatti istituzionali (che risultano molteplici e variegati nell'ambiente salernitano) e i canali per gli si offrivano (come la "disponibilità" manifestata da [OSCURATO:PERSONA] ad asservire le sue funzioni per far lavorare la compagna).

In tal senso è illustrata in modo significativo la sua capacità di "virare" immediatamente l'opportunità colta con le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] per sfruttarle per una nuova operazione illecita, che veniva a coinvolgere l'amico magistrato.

In tale prospettiva, il ricorrente non ha considerato, ai fini dell'attualità del pericolo, la valutazione prognostica effettuata dal Tribunale sulla possibilità di condotte reiterative, basata proprio sull'analisi puntuale della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale.

Quanto alla scelta della misura, i rilievi sono generici, posto che il Tribunale con motivazione adeguata al quadro cautelare, così come in sintesi sopra tratteggiato, ha giustificato la scelta della misura domiciliare (la necessità di impedire nuovi "contatti inquinanti", stante la fitta rete di conoscenze istituzionali con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di svolgere la sua attività di intermediazione illecita).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/02/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, adito ex art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 4 febbraio 2022 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli 81, 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen. (capo A), 81, 110, 319-quater e 326, terzo comma, cod. pen. (capo B). Secondo le imputazioni provvisorie, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto il ruolo di mediatore nel rapporto corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e i gestori del Consorzio di imprese ReseArch, affinché il primo, in cambio della promessa di favori per la propria compagna, avv. [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente, del conferimento di incarichi di consulenza professionale), abusando delle sue qualità e dei sui poteri, assicurasse la sua disponibilità, per favorire [OSCURATO:PERSONA] e le imprese del suddetto consorzio, a a) fornire informazioni su indagini o accertamenti pregiudizievoli per gli interessi del consorzio; b) presentare, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], il consorzio a funzionari della Prefettura di Salerno per favorire la stipula di un protocollo di legalità e l'inserimento nella white list; c) compiere attività di indagine nei confronti del gruppo imprenditoriale [OSCURATO:PERSONA] (capo A); nonché avrebbe concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA] — quale istigatore e intermediario con esponenti di tale ultimo gruppo imprenditoriale - per indurre, con l'abuso della funzione e delle qualità del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sorella di questi ad assicurare opportunità lavorative, incarichi professionali e altre utilità alla [OSCURATO:PERSONA] (capo B). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen. I capi di imputazione sono stati ritenuti dal Tribunale tra loro compatibili sul filo comune — peraltro irrazionale — della intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di favorire l'attività professionale della compagna. Tuttavia, per giustificare la sussistenza della piattaforma indiziaria il Tribunale è ricorso ad una motivazione assiomatica, che non è riuscita a superare le contraddizioni dedotte dalla difesa. In particolare, il momento della conclusione del pactum sceleris: per aggirare il rilievo difensivo che all'incontro del 5 gennaio 2021 presso l'ufficio del P.M. non era stato captato alcun accordo corruttivo, il Tribunale ha ritenuto l'accordo a quel momento già concluso e l'incontro volto soltanto a far conoscere la [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, non vi è alcuna base indiziaria che dimostri la sussistenza dell'accordo illecito (epoca, luogo, oggetto); il [OSCURATO:PERSONA] prima del 5 gennaio 2021 non conosceva i soggetti da favorire con le sue funzioni per ottenere favori per la sua compagna; né poteva rilevare la captazione del "4 aprile 2021" (rectius 4 gennaio 2021), trattandosi di millanteria del ricorrente, come dimostrato dalle indagini svolte.Non si poteva ritenere che l'utilità richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] fosse l'ottenimento di incarichi per la compagna senza spiegare come il P.M., pur trovandosi in una posizione di forza, avrebbe dato corso ai suoi impegni, sviando le sue funzioni, senza prima ottenere l'utilità pattuita o meglio avrebbe continuato a garantire il suo contributo a fine febbraio, avviando le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], quando all'epoca la [OSCURATO:PERSONA] era già stata scaricata dal consorzio. Non si poteva ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse svelato notizie di indagini a fronte del rilievo difensivo che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al P.M. se vi fosse un'indagine su [OSCURATO:PERSONA] (che dimostrava che la notizia era di pubblico dominio e che fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] ad interrogare [OSCURATO:PERSONA] sulla veridicità delle voci, quando costui era per il Tribunale il destinatario privilegiato con il consorzio delle informazioni giudiziarie). Non è sostenibile che l'intenzione di indagare [OSCURATO:PERSONA] fosse stata manifestata all'incontro del 5 gennaio 2021, in quanto alla stessa data [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA] che non se ne stupiva perché era nota da tempo questa attenzione del P.M. (il che esclude che si potesse trattare di una prestazione sinallagmatica del patto). Proprio la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] contraddice il ruolo assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] (ottenuta la controprestazione del patto illecito a favore del Consorzio, la vanifica riferendo il segreto al concorrente). Tutte queste censure che venivano ad inficiare punti centrali della ricostruzione indiziaria sono state eluse dal Tribunale. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 319 -quater e 326 cod. pen. La motivazione sul capo B) è del tutto apodittica. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, le intenzioni del [OSCURATO:PERSONA] di indagare sulle attività di [OSCURATO:PERSONA], palesate nell'incontro del 5 gennaio 2021, sono immediatamente trasferite dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; le indagini sono realmente svolte dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], che è a conoscenza delle indagini svolte dal [OSCURATO:PERSONA], ottiene dai [OSCURATO:PERSONA] plurimi incarichi professionali. Vi sono dati che pongono seri dubbi a tale ricostruzione per le seguenti incongruenze. Il 5 gennaio non vi era alcuna indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA] e quindi non vi era alcun segreto investigativo da violare ai fini della fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen.; le intenzioni del [OSCURATO:PERSONA] di indagare su nuovi appalti in corso erano note da tempo a [OSCURATO:PERSONA] (quindi si trattava di un'iniziativa autonoma a prescindere da accordi illeciti). Che gli eventi fossero svincolati tra loro lo dimostra la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'incontro che doveva consentire la conoscenza del P.M. con il consorzio, per favorire quest'ultimo rispetto alla concorrenza, avvisa [OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni del magistrato.Gli incarichi dati alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] rappresentano piuttosto il tentativo corruttivo del [OSCURATO:PERSONA] (non andato a segno) ai danni del P.M., una volta avvisato dall'[OSCURATO:PERSONA] delle intenzioni del magistrato, così da ostacolare la sua azione contro l'azienda. Andava poi considerato che il P.M., nonostante fosse naufragato il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il consorzio (non assunse alcun incarico e neppure venne retribuita per il tentativo di intercessione presso la prefettura), aveva comunque avviato l'inchiesta sul gruppo [OSCURATO:PERSONA], che era pur sempre l'unico soggetto che aveva elargito incarichi alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e motivazione apparente sul pericolo cautelare in termini di attualità e concretezza. Il Tribunale non ha considerato gli elementi che portano ad escludere un siffatto pericolo: ovvero che [OSCURATO:PERSONA] si è dimesso da tutte le cariche societarie e anche all'interno del Consorzio; che i rapporti intrapresi con la Prefettura di cui al capo a) erano stati interrotti già da gennaio 2021 e l'ultima captazione che interessa il capo B) risale al 12 marzo 2021 (nella quale [OSCURATO:PERSONA] dimostra di disinteressarsi del triangolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che l'indagato aveva offerto importanti contributi investigativi e aveva chiesto di essere interrogato; aveva saldato tutti i debiti di imposte per il triennio 2018-2020; che a seguito della perquisizione subita, l'indagato è sprofondato in uno stato di malessere psicofisico che stravolgeva anche la sua vita familiare. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e motivazione apparente sulla scelta della misura. Con motivazione apparente è stata liquidata la questione della scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi sulla gravità indiziaria, presentati nel ricorso come denuncia di "violazione della legge penale", finiscono soltanto per proporre un'inammissibile alternativa ricostruzione delle vicende processuali, criticando in modo viepiù aspecifico la motivazione della ordinanza impugnata, che ha affrontato senza rilievi, rilevanti in questa sede, le critiche difensive. E' appena il caso di evidenziare a tal riguardo che il Tribunale aveva ritenuto non consentite le censure proposte dalla difesa, volte a "parcellizzare" e isolare elementi di indagine raccolti, sottraendoli - secondo un metodo di valutazion egli indizi notoriamente non consentito - alla lettura complessiva e unitaria dell'intero compendio investigativo (tra tante, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 27978). 3. Quanto ai fatti di corruzione, è sufficiente osservare i seguenti punti. In ordine alla base indiziaria dell'accordo corruttivo, la critica si rivela aspecifica e meramente oppositiva. Il ricorrente infatti non si confronta con la ricostruzione del Tribunale che veniva a giustificare la ipotesi accusatoria facendo leva sui seguenti elementi: gli antefatti e il contesto in cui veniva a collocarsi la vicenda (alcune società consorziate nella Research erano state colpite da interdittiva antimafia e il timore espresso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che anche il consorzio potesse subire la medesima sorte; di qui la opportunità di spostarne la sede in Salerno dove [OSCURATO:PERSONA] era in grado di offrire importanti entrature - creare "una struttura blindata" e "un ottimo ambiente" — per porre il consorzio in una posizione favorevole a riparo da pregiudizievoli iniziative); il contenuto delle captazioni che avevano preceduto l'incontro in Procura del 5 gennaio 2021 (definite dal ricorrente, con argomentazioni generiche e di puro fatto, di "mera millanteria") e che erano ad esso seguite (esse davano atto della intermediazione svolta dall'[OSCURATO:PERSONA]; dell'attivazione del magistrato a favore del consorzio; del ruolo che lo stesso aveva inteso conferire alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei rapporti con il consorzio, utilizzando il proprio ufficio per stabilire il contatto tra la compagna e i privati imprenditori; delle utilità che il magistrato e la compagna intendevano ricavare dagli accordi con il consorzio; della disponibilità manifestata dal magistrato a mettere a disposizione i propri poteri e qualità in favore di quest'ultimo). L'analisi del Tribunale — che il ricorrente critica solo per violazione di legge - non appare in ogni caso né manifestamente illogica (in quanto priva di salti logici rispetto alle evidenze richiamate) né viziata giuridicamente rispetto alla contestazione provvisoria. Ai fini della dimostrazione dell'esistenza del pactum sceleris non è era infatti necessaria la prova diretta, ben potendo la stessa essere ricavata per via indiziaria e logica. Di merito e meramente alternativa — come più plausibile — è la critica difensiva sulla inverosimiglianza di un patto stretto dal magistrato senza prima ottenere l'utilità per la compagna. Il Tribunale ha coerentemente spiegato perché il patto non diede i risultati sperati (la [OSCURATO:PERSONA] si era dimostrata agli occhi del [OSCURATO:PERSONA] autoreferenziale e quindi non utile in Prefettura e pertanto non ottenne alcun incarico). Non colgono nel segno neppure i rilievi volti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non portò a termine alcun'attività utile al Consorzio (essendo rilevante per l'ipotesi accusatoria soltanto la sua messa a disposizione).Neppure è distonica alla ricostruzione accusatoria la apertura dello scenario di cui al capo B). La posizione di [OSCURATO:PERSONA], come ricostruita dal Tribunale, è invero quella di un faccendiere che si spende per portare incarichi e favori alla [OSCURATO:PERSONA] e quindi all'amico P.M., così da ottenerne il coinvolgimento illecito nelle sue funzioni istituzionali e di qui un proprio ritorno economico ("debbo avere un interesse a farlo"). 4. Parimenti di merito e aspecifiche sono le critiche avanzate per il capo B). Anche in tal caso il Tribunale ha offerto una ricostruzione della vicenda coerente alle complessive evidenze indiziarie esposte e all'ipotesi accusatoria provvisoriamente contestata. Dopo l'incorro ,con Ma e la [OSCURATO:PERSONA] in Procura, [OSCURATO:PERSONA] utilizza le esternazioni del PM. per veicolarle al [OSCURATO:PERSONA] e prospettargli di dare incarichi alla [OSCURATO:PERSONA] ("facciamo faticare Gabriella", "Gabriella servg") per,gvite le indagini del its1-4 magistrato e proponendosi come intermediario con il ~l. (che poteva "bloccargli" tutto). Di tale accordo [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA], incontrandosi con questi in Procura da dove contattava [OSCURATO:PERSONA] per proporgli l'incontro con la [OSCURATO:PERSONA] (che a sua volta incontrerà il [OSCURATO:PERSONA] prima di vedere [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ottiene subito dopo gli incarichi dal Gruppo imprenditoriale, iniziando una collaborazione "spropositata", quanto a numero di incarichi ricevuti. [OSCURATO:PERSONA], per evitare il collegamento con [OSCURATO:PERSONA] (in vista di indagini sul suo conto), si fa sostituire ad un seminario organizzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e presieduto da [OSCURATO:PERSONA] alla presenza anche di uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]; per continuare le pressioni sui [OSCURATO:PERSONA] promuove la pubblicazione di articoli di stampa che paventavano l'apertura di indagini su tale gruppo imprenditoriale; cerca di farsi assegnare dal Procuratore il fascicolo su [OSCURATO:PERSONA] e non riuscendoci si costruisce un'indagine (servendosi di organi di stampa e comitati di quartiere) per poi farsela assegnare (utilizzando accorgimenti ad hoc nella notizia da far trapelare per ottenere l'assegnazione). E' significativamente evidenziata dal Tribunale la captazione che dava atto della coincidenza tra le indagini delegate al N.O.E. dal [OSCURATO:PERSONA] e il sopralluogo ad opera dei [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] per una ristrutturazione a titolo gratuito. [OSCURATO:PERSONA], allarmato, contatta subito [OSCURATO:PERSONA] per informarlo e poco dopo [OSCURATO:PERSONA] si incontrerà con [OSCURATO:PERSONA] allo stadio. Sono riportate a supporto della gravità indiziaria anchey1„digi.i«.ar,Flzioni di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] si presentava come molto amico del P.M. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dimostrato di voler indagare il loro gruppo imprenditoriale in un momento critico (era in corso un'operazione immobiliare importante con preliminari già conclusi e con scadenze fisse, per l'ultimazione dei lavori per poter ottenere i bon Sisma); [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato l'utilità della [OSCURATO:PERSONA], compagna del [OSCURATO:PERSONA], che già stava facendo lavorare; [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato disponibile a riferire al [OSCURATO:PERSONA] della possibilità dei [OSCURATO:PERSONA] di far lavorare la [OSCURATO:PERSONA]; ebbe modo di notare quando fu oggetto di indagine dei N.O.E. che la stessa era partita a gennaio ovvero in coincidenza con l'incontro con la [OSCURATO:PERSONA] al fine di farla lavorare. A fronte di tale ricostruzione il ricorrente prospetta: generiche critiche sulla insussistenza del reato di cui all'art. 326, terzo comma cod. pen., quanto alle notizie segrete da rivelare; alternative ricostruzioni di merito - come maggiormente plausibili - sulla finalità degli incarichi dati alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; aspecifici rilievi (che [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad indagare su [OSCURATO:PERSONA] era infatti il punto centrale della ricostruzione in termini di abuso costrittivo). 5. In ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, le critiche si rivelano ancora una volta non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente propone argomenti che non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale sulla sua pericolosità, in termini di attualità e concretezza. E stato evidenziato invero come dagli atti risultassero il particolare attivismo e la specifica abilità dell'[OSCURATO:PERSONA] nello sfruttare per proprio tornaconto economico i suoi contatti istituzionali (che risultano molteplici e variegati nell'ambiente salernitano) e i canali per gli si offrivano (come la "disponibilità" manifestata da [OSCURATO:PERSONA] ad asservire le sue funzioni per far lavorare la compagna). In tal senso è illustrata in modo significativo la sua capacità di "virare" immediatamente l'opportunità colta con le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] per sfruttarle per una nuova operazione illecita, che veniva a coinvolgere l'amico magistrato. In tale prospettiva, il ricorrente non ha considerato, ai fini dell'attualità del pericolo, la valutazione prognostica effettuata dal Tribunale sulla possibilità di condotte reiterative, basata proprio sull'analisi puntuale della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Quanto alla scelta della misura, i rilievi sono generici, posto che il Tribunale con motivazione adeguata al quadro cautelare, così come in sintesi sopra tratteggiato, ha giustificato la scelta della misura domiciliare (la necessità di impedire nuovi "contatti inquinanti", stante la fitta rete di conoscenze istituzionali con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di svolgere la sua attività di intermediazione illecita). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 35654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris