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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 02779/2026

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a seguente SENTENZA ric3rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Gela, riqualificando la condotta di furto in quella di violazione di domicilio e condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione; Lette le conclusioni depositate dal difensore depositate il 28 ottobre 2025 che chiede accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in quanto la Certe di appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza di querela a seguito della riqualificazione operata - è fondato.

Difatti il delitto di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa, tranne che nelle ipotesi previste del comma quarto dell'art. 614 cod. pen., fra le quali, sia prima che dopo l'intervento innovativo del d.lgs. 150 del 2022, si annoverava anche l'ipotesi in cui !a violazione di domicilio avvenuta con violenza sulle cose.

Tale presupposto è stato però escluso dalla sentenza di primo grado con l'aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. cosicché - difettando la querela e sussistendo solo la denuncia di furto - ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita; il secondo motivo deve ritenersi assorbito; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglire estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA ric3rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Gela, riqualificando la condotta di furto in quella di violazione di domicilio e condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione; Lette le conclusioni depositate dal difensore depositate il 28 ottobre 2025 che chiede accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in quanto la Certe di appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza di querela a seguito della riqualificazione operata - è fondato. Difatti il delitto di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa, tranne che nelle ipotesi previste del comma quarto dell'art. 614 cod. pen., fra le quali, sia prima che dopo l'intervento innovativo del d.lgs. 150 del 2022, si annoverava anche l'ipotesi in cui !a violazione di domicilio avvenuta con violenza sulle cose. Tale presupposto è stato però escluso dalla sentenza di primo grado con l'aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. cosicché - difettando la querela e sussistendo solo la denuncia di furto - ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita; il secondo motivo deve ritenersi assorbito; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglire estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 02779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris