CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06;12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. da lui avanzata, in parziale riforma della pronuncia resa il 7 novembre 2019 dal Tribunale di Lecco, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato ad anni tre e mesi sei di reclusione e la durata dell'interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque, confermando nei resto la sentenza di primo grado, che - per quei che qui rileva -- ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e bancarotta impropria da operazione dolose, lo aveva dichiarato in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena principale e irrogato le pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposte, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 599-bis e 129 cod. proc. pen. - si è censurata la decisione per non aver assolto all'obbligo di motivazione, segnatamente in ordine al difetto dei presupposti di cui all'art. 129 cit. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione degli artt. 37 cod. pen. e 216, ultimo comma, legge fall e il vizio di motivazione, evidenziando come la Corte di merito - pur riducendo la pena principale in tre anni e sei mesi di reclusione - abbia determinato in cinque anni la durata delle pene accessorie fallimentari, senza esplicitarne le ragioni e nonostante il primo Giudice l'avesse commisurata alla pena principale che aveva inflitto (ossia in cinque anni e quattro mesi). 3. Il difensore ha presentato istanza per la «trattazione ex art. 2 d.l. 11/2020 e contestuale istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato», chiedendo che l'udienza fosse celebrata ed «al contempo» chiedendone il differimento alla luce della gravità delle condizioni cliniche del Falco (in forza delle quali in altro procedimento è stato chiesto di valutarne la capacità di stare in giudizio; cfr. istanza cit. cui sono compiegati documentazione medica nonché verbale dell'udienza in data 10 novembre 2022 celebrata dal Tribunale di Varese). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile; tuttavia, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria di cui all'articolo 32 cod. pen. 1. Preliminarmente deve aversi riguardo alla sopra citata istanza difensiva. Ai di là dell'incongruo richiamo all'art. 2. D.L. 8 marzo 2020, n. 11, emanato nel primo periodo di emergenza pandemica da Covid-19, relativo - per quel che qui può interessare - alla celebrazione delle udienze penali a porte chiuse e al differimento di esse, e abrogato dall'art. 1, comma 2, legge 24 aprile 2020, n. 27, la difesa ha chiesto unicamente il rinvio del procedimento per legittimo impedimento dell'imputato. Tuttavia, esso non è consentito nel giudizio di legittimità, nel quale «non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori» e in cui, dunque, «non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza» (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877 - 01; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471 - 01). 2. Il ricorso è inammissibile. Difatti: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame, all'udienza del 6 dicembre 2021 il procuratore speciale dell'imputato e il Procuratore generale hanno concordato sulla rideterminazione della pena principale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, «ferme le pene accessorie specifiche ex art. 216, ult. co.», legge fall. e «salva la rimodulazione» della sanzione accessoria di cui all'art. 32 cod. peri. (cfr, verbale dell'udienza cit.). Dunque, il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, sia in relazione all'asserito difetto di motivazione sui presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. sia in ordine alla misura delle sanzioni accessorie, che la Corte territoriale ha tenuto ferme nella misura già determinata dal primo Giudice in conformità con la volontà delle parti (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01). Pur in presenza di un ricorso inammissibile deve eliminarsi ex officio (non essendo stata avanzata alcuna censura al riguardo; Sez. U. n. 38809 del 31 marzo 2022, Miraglia, Rv. 283689- 01) l'interdizione legale (art. 32 cod. pen.), trattandosi di pena illegale in quanto essa non è irrogabile all'imputato in ragione della pena principale in concreto a lui inflitta all'esito del giudizio di appello, inferiore a cinque anni (Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria di cui all'articolo 32 cp., che elimina