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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05916/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, in data 26/6/2015 il Tribunale di Siracusa dichiarava Gaetano Italia colpevole del delitto di incendio.

La Corte d'appello di Catania in data 14/10/2020 confermava la decisione.

Nel giudizio abbreviato si era discusso della imputabilità di Gaetano Italia e la Corte territoriale riteneva che pur a fronte della condizione di scompenso di Italia, accertata con perizia, non vi fosse incidenza sulla capacità di intendere e di volere.

2. Ricorre per cassazione Gaetano Italia, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la affermazione di responsabilità penale.

Ciò alla luce del quadro clinico comunque emerso in sede processuale che attestava il deficit psichico dell'imputato che aveva appiccato il fuoco all'abitazione degli zii conviventi che avevano deciso di allontanarlo per il carattere violento.

3. La decisione di condanna va annullata senza rinvio per prescrizione.

Non emergono elementi che possano, invero, indurre a ritenere inammissibile l'atto di impugnazione con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale.

La prescrizione è maturata il 6/8/2020 e nonostante le cause di sospensione il termine anzidetto è spirato il 14/11/2020, in epoca anteriore alla emissione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, in data 26/6/2015 il Tribunale di Siracusa dichiarava Gaetano Italia colpevole del delitto di incendio. La Corte d'appello di Catania in data 14/10/2020 confermava la decisione. Nel giudizio abbreviato si era discusso della imputabilità di Gaetano Italia e la Corte territoriale riteneva che pur a fronte della condizione di scompenso di Italia, accertata con perizia, non vi fosse incidenza sulla capacità di intendere e di volere. 2. Ricorre per cassazione Gaetano Italia, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la affermazione di responsabilità penale. Ciò alla luce del quadro clinico comunque emerso in sede processuale che attestava il deficit psichico dell'imputato che aveva appiccato il fuoco all'abitazione degli zii conviventi che avevano deciso di allontanarlo per il carattere violento. 3. La decisione di condanna va annullata senza rinvio per prescrizione. Non emergono elementi che possano, invero, indurre a ritenere inammissibile l'atto di impugnazione con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale. La prescrizione è maturata il 6/8/2020 e nonostante le cause di sospensione il termine anzidetto è spirato il 14/11/2020, in epoca anteriore alla emissione della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris