CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13510/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29 giugno 2023, con cui in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Genova di condanna in ordine a quattro distinte fattispecie di reati di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (a, b, c, d) due delle quali relative a contestazioni di quattro episodi in continuazione ciascuna (b, c), commesso in Genova negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 540,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato. La Corte, muovendo dalla pena base individuata dal giudice di primo grado, ha operato nove aumenti in continuazione, in quanto le contestazioni di cui ai capi b) e c) erano relative a quattro episodi ciascuno, ed è pervenuta ad una pena ridotta rispetto quella della sentenza di primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]