CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entiu Constantin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza in data 26/05/2025 della Corte di appello di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppeSassone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;udito per [OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;udito per Prioteasa l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento di entrambi i ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 26 maggio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza in data 22 maggio 2024 del G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia, ha ridotto la penaa [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato il concordato in appello, a Laurentiu ConstantinPrioteasa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalentealla contestata recidiva, a [OSCURATO:PERSONA], tutti condannati per violazione del [OSCURATO:PERSONA] inmateria di stupefacenti.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità del concordato in appello perché si erano susseguitediverse proposte per cui non aveva avuto piena consapevolezza dei termini dell’accordo cheera stato concluso.Prioteasa, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta la violazionedi legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di incompetenza territorialeproposta nell’udienza preliminare (primo motivo), in ordine all’accertamento di responsabilitàin assenza di riferimenti individualizzanti e di una valutazione sulla riqualificazione del fatto aisensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo), in ordine agli aumentiper la continuazione (terzo motivo), in ordine alla somma confiscata (quarto motivo); nelricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di norme processualie il vizio di motivazione per nullità della sentenza in virtù dell’incompetenza territoriale delTribunale di Civitavecchia in favore di quello di Roma (primo motivo), la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione alla misura dell’allontanamento dal territorio dello Stato apena espiata (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordineall’accertamento di responsabilità (primo motivo), all’omessa riqualificazione del fatto aisensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo), alla conferma dellamisura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato (terzo motivo, maerroneamente denominato come quinto con numero romano).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono manifestamente infondati.[OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello per cui è eccentrico l’argomento della difesadi una presunta e indimostrata confusione nella manifestazione della volontà. Il sindacato dilegittimità è ammesso solo per illegalità della pena (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n.41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02) e il ricorrente non ha dedotto alcuntrattamento peggiorativo.2.Prioteasa ha innanzi tutto lamentato il rigetto dell’eccezione di incompetenzaterritoriale (primo motivo comune a entrambi i ricorsi). Il G.u.p. del Tribunale di Civitavecchiaha dichiarato inammissibile l’eccezione, perché presentata dopo l’ammissione al ritoabbreviato, e comunque infondata, attesa la connessione teleologica tra i reati di cui il piùgrave, e primo in ordine di tempo, è proprio quello di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990, commesso nel circondario del Tribunale di Civitavecchia. La Corte di appello haconfermato tale decisione perché l’eccezione è stata ripresentata dopo l’inizio delladiscussione dell’abbreviato, ma ha anche avuto cura di motivare nel merito evidenziando laconnessione teleologica tra i reati.Nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’imputato ha contestato la decisione sotto unprofilo processuale, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto delle considerazionianche nel merito. In entrambi i casi le censure sono manifestamente infondate.La Corte di appello ha ricostruito in fatto, con motivazione non censurata sul punto, chela difesa aveva sollevato l’eccezione d’incompetenza all’udienza preliminare del 21 febbraio2024, rigettata dal G.u.p. con ordinanza dettata a verbale. Alla successiva udienza del 24aprile 2024, l’imputato aveva chiesto di definire la sua posizione con il rito abbreviato e,prima della discussione, aveva depositato, insieme ad altri, della documentazione, quindi,dopo le conclusioni del P.m., aveva rassegnato le sue conclusioni, reiterando nell’eccezione.Orbene, è pacifico in giurisprudenza che l’eccezione è proposta tardivamente se, rigettatanell’udienza preliminare, non sia riproposta subito dopo l’ammissione al rito abbreviato eprima della discussione delle parti (si veda amplius, Sez. 2, n. 27756 del 19/06/2024,Luccisano, non mass., che richiama Sez. 1, n. 12293 del 8/10/2019, Foglia, Rv. 279323 - 01;Sez. 3, n. 11054 del 2/2/2017, Onofri, Rv. 269174 - 0 1; Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013,Petini, Rv. 257561 - 01; Sez. 2, n. 22366 del 23/4/2013, Pisu, Rv. 255931 - 01). Nel caso inesame, l’eccezione è stata quindi formulata tardivamente. La circostanza evidenziata dalricorrente secondo cui il G.u.p. l’aveva dichiarata inammissibile per la scelta del rito e laCorte di appello per tardività è irrilevante. Alla Corte di appello compete sempre lacorrezione della motivazione, ma, a ben vedere, in questo caso, il G.u.p. ha utilizzato unaformula sintetica, quella della scelta del rito, in cui ha inteso ricomprendere anche latardività. Peraltro, non può non rilevarsi che l’eccezione, per come formulata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], è monca, perché non colpisce anche la parte relativa all’infondatezza del meritodell’eccezione, questione genericamente sollevata, invece, nel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha allegato elementi di valutazione idonei a sovvertire le conclusioni dei Giudici dimerito sulla connessione teleologica.Il secondo motivo, relativo all’accertamento di responsabilità e alla mancataqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è generico. LaCorte territoriale ha diffusamente motivato sulla responsabilità dell’imputato (si vedano lepag. 26-30 della sentenza), evidenziando che erano emersi elementi certi a suo carico,comprovanti il ruolo di stabile fornitore di cocaina. In ogni caso, il quadro probatorio si eraulteriormente arricchito dopo la perquisizione domiciliare eseguita in concomitanza conl’esecuzione della misura cautelare nei confronti dei correi. Erano stati trovati 53,38 grammilordi di cocaina con grado di purezza tra il 76,5% e l’80,8% da cui era possibile ricavare 272dosi singole medie, due bilancini di precisione, una carta d’identità con altro nome ma con lasua foto, la somma di euro 17.050,00 in contanti, un telefono Iphone 4 che l’imputato erariuscito a bloccare prima del sequestro. Ineccepibile è la motivazione anche con riferimentoall’insussistenza dei presupposti per la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 (si vedano le pag. 30-32 della sentenza), dove la Corte territoriale, inossequio al principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01), ha apprezzato sia i quantitativi di stupefacentemovimentati sia la collaudata rete organizzativa.Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo sugli aumenti per la continuazionecon i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e di cui all’art. 497-bis cod. pen.,calcolati nella misura irrisoria di tre mesi di reclusione ed euro 250 di multa.La deduzione riguarda l’assenza di motivazione, ma le Sezioni Unite hanno chiarito cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).Nel caso in esame, risulta che la pena finale di anni sette di reclusione ed euro 27.000di multa (poi ridotta per il rito ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000 dimulta) è largamente inferiore al medio edittale, per cui comunque la motivazione sarebbecoperta dal riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, DelPapa, Rv. 276288 – 01).Il quarto motivo, relativo alla confisca del denaro, è inconsistente. La Corte territorialeha puntualmente motivato in ordine alla misura patrimoniale a pag. 39 e 40 della sentenza,evidenziando l’anomalia dell’occultamento in casa di somme di danaro così importanti,nonostante la disponibilità di un conto corrente e di redditi leciti con cui fronteggiare leordinarie esigenze di famiglia. [OSCURATO:PERSONA] il curriculum criminale e la presenza in casa dicocaina e di bilancini di precisione, è logica la deduzione della Corte territoriale secondo cuiil denaro servisse all’acquisito della cocaina per la successiva rivendita.Già si è detto del primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il secondo motivo, relativo all’applicazione della misura di sicurezza dell’allontanamentodel territorio dello Stato a pena espiata per omessa valutazione delle condizioni familiari,lavorative e sociali del ricorrente, è manifestamente infondato.A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha esaminato glielementi dedotti dall’imputato dell’inserimento nel tessuto sociale italiano e della stabilitàdella condizione familiare e lavorativa, e li ha motivatamente ritenuti recessivi rispetto allagravità dei fatti, alla propensione a delinquere manifestata quanto meno a partire dal 2019,all’inefficacia deterrente della precedente pena scontata a domicilio dal 2019 al 2022 pergravi reati in materia di detenzione illegale di armi, ricettazione e violazione del [OSCURATO:PERSONA] materia di stupefacenti. La motivazione è immune da censure.3. I primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’accertamento di responsabilità e aldiniego della riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,sono assolutamente generici e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata che ha ben tracciato a pag. 37 il ruolo di custode e di depositario dellostupefacente, consentendo al complice [OSCURATO:PERSONA] di gestire con massima tranquillità le fasidell’acquisto da Prioteasa e la rivendita dello stupefacente, nonché avendo cura diassicurare l’esito negativo di eventuali perquisizioni da parte delle forze dell’ordine. [OSCURATO:PERSONA] le stesse considerazioni svolte per Prioteasa, avuto riguardo alla reteorganizzativa e alla quantità e qualità di stupefacente movimentato.Il terzo motivo, relativo all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dalterritorio dello Stato, del pari non si confronta con la motivazione della sentenza impugnatadove si è evidenziata la gravità dei fatti, la mancata dimostrazione della conclusione delpercorso d’integrazione e, per contro, l’inserimento nel contesto criminale.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsidebbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000,n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che iricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa diinammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]