CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.253/2022 depositata l’8 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso peril rigetto dei primi due motivi, l’accoglimento del terzo motivo diricorso ed assorbimento dei restanti motivi;uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avvocatoANTONIO TESTA per la controricorrente.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Catania di accertare e dichiarare ladecadenza dei germani [OSCURATO:PERSONA] e Maria GraziaSciuto Angelina (deceduta in data 18/9/2014), per la dedottainosservanza – da parte dei medesimi – del termine di legge exart. 485 c.c. stabilito nei confronti dei chiamati all’eredità nelpossesso dei beni ereditari.Con distinte memorie di costituzione, intervenivano nel processola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito “[OSCURATO:PERSONA]”) – che in virtù dicontratto di cessione di crediti in blocco depositava dichiarazionedi credito nella procedura ereditaria datata gennaio 2017 – e ilCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 di Catania, aderendo alladomanda attorea.Con ordinanza del 10/12/2020, il Tribunale di Catania rigettava ilricorso, compensando integralmente tra le parti le speseprocessuali.Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/20262. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello,chiedendone la riforma, perché erronea ed illegittima in quanto ilTribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 485 c.c. – in ordine allasituazione di comproprietà e di compossesso dei beni ereditari giànell’asse del de cuius [OSCURATO:PERSONA] – dichiarando ladecadenza dei germani Finocchiaro dall’accettazione beneficiatadell’eredità della loro madre, [OSCURATO:PERSONA], in luogo dell’art.487, co. 2, c.c. che disciplina la diversa ipotesi dell’erede non inpossesso dei beni ereditari.Si sono costituiti i germani Finocchiaro, chiedendo che l’appellofosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 253 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],in accoglimento dell’appello, ha riformato l’ordinanza, dichiarandola decadenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] beneficio di inventario relativamente all’accettazionedell’eredità della de cuius [OSCURATO:PERSONA], condannando gliappellati al pagamento in solido delle spese di lite.Preliminarmente, il giudice di secondo grado ha disattesol’eccezione di inammissibilità dell’intervento proposto da [OSCURATO:PERSONA]nel giudizio di primo grado, non potendosi qualificare come“adesivo dipendente” e dunque sorretto da un mero interesse difatto ancorché giuridicamente rilevante all’esito della controversiaprincipale e, come tale, estraneo allo specifico rapporto dedottosub iudice, con la conseguente limitazione della possibilità dellostesso interventore di proporre appello. In particolare, la Corte harilevato come [OSCURATO:PERSONA], nel suo atto di intervento nel giudizio aquo, aveva dedotto espressamente la natura autonoma della suaposizione creditoria; natura autonoma, questa, che integra unRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervento litisconsortile suscettibile di legittimare un più ampioappello da parte dell’interventore. Ha aggiunto il giudice di meritocome il primo giudice non avesse qualificato detto interventocome “adesivo dipendente”, limitandosi a precisare che i duesoggetti intervenuti in giudizio avevano dichiarato di aderire alricorso; precisazione che non risultava incompatibile con lanatura litisconsortile o adesiva autonoma dell’intervento.In merito all’eccezione di difetto di legittimazione attiva di ACOSPV, per carenza di prova dell’avvenuto inserimento, nellecessioni di credito, anche del credito vantato dall’appellante neiconfronti della de cuius [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziatocome la stessa dovesse essere disattesa in quanto, nell’ipotesi dicessione di azienda bancaria e di crediti oggetto dicartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sullaGazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso ol’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenzache, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per ilcessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazioneda parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiedesoltanto la prova – come fornita da [OSCURATO:PERSONA] – che la cessione siastata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA].Il giudice del gravame ha ritenuto infondata l’eccezione di tardivapresentazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della dichiarazione di creditoex art. 498 c.c., comportante la decadenza della stessa dallaqualità di “creditore del defunto” e il conseguente suo difetto dilegittimazione attiva a chiedere la declaratoria di decadenza deglieredi dal beneficio di inventario, in quanto azione riservata, exart. 505, ultimo comma, c.c., ai creditori del defunto e ai legatari,Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026in quanto la tardività della presentazione della dichiarazione dicredito, pur ammessa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], preclude ai creditorila possibilità di partecipare alla liquidazione concorsualedell’eredità secondo lo stato di graduazione, riconoscendo aimedesimi (creditori tardivi) la possibilità di agire per ilsoddisfacimento del loro credito soltanto entro i limiti previstidall’art. 502, co.3, c.c., ma non incide, eliminandola, sulla loroqualificazione di creditori (della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi eredi) e sullalegittimazione a chiedere giudizialmente la declaratoria didecadenza degli stessi eredi dal beneficio di inventario.Secondo il giudice di merito risultava infondata anche l’eccezionedi prescrizione del credito – con riferimento sia all’iniziale data deldecreto ingiuntivo (notificato nel 1996), sia a quella dellasuccessiva sentenza (del 2002), in difetto di ulteriori attiinterruttivi (tale non potendo essere considerata la dichiarazionedi credito, diretta al notaio e non al debitore) da parte di ACOSPV – in quanto l’appellante, nelle more di tale giudizio, avevaintrapreso un’azione esecutiva (interruttiva della prescrizione) neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], azione poi sospesa per il decesso delladebitrice.La Corte territoriale ha proceduto, poi, all’esame congiunto dellecensure di merito dedotte dall’appellante riguardanti la questionedel compossesso o meno, da parte dei germani Finocchiaro, deibeni della de cuius, [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’aperturadella successione di quest’ultima, circostanza rilevante ai finidella verificazione del rispetto, o meno, dei prescritti tempi diredazione dell’inventario e del conseguente mantenimento omeno, ad opera degli appellati, del beneficio di inventarioRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026relativamente all’eredità materna. In tal senso il giudice di meritoha evidenziato che il creditore del de cuius, che invochil’applicazione dell’art. 485 c.c., ai fini della declaratoria didecadenza degli eredi del debitore dal beneficio di inventario, hal’onere di provare l’omissione o il ritardo di questi ultimi nelcompimento delle operazioni di inventario, e, nella specie, ACOSPV ha dedotto tale ritardo sul presupposto del compossesso, incapo agli appellati, dei beni ereditari al momento dell’aperturadella successione.Risultava pertanto pacifico, a parere della Corte territoriale, che igermani Finocchiaro erano nel compossesso (per la quota del50%, per averla acquistata a titolo ereditario dal loro padre,della de cuius [OSCURATO:PERSONA] (debitrice di [OSCURATO:PERSONA]), almomento del decesso di quest’ultima. Ai fini dell’applicazionedell’art. 485 c.c., l’erede va, infatti, considerato nel possesso o,come nel caso di specie, nel compossesso dei beni ereditariogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con glistessi beni, tale da consentirgli l’esercizio di concreti potericonnessi alla proprietà, con la consapevolezza della loroappartenenza al compendio ereditario.Con riferimento alla fattispecie, il Collegio ha evidenziato come lasituazione di compossesso obbligava i coeredi ad ultimare leoperazioni di inventario nei termini previsti dall’art. 485 c.c. edecorrenti dalla data di apertura della successione. In particolare,il giudice del gravame ha rilevato come i termini non risultavanorispettati in quanto, anche aggiungendo agli iniziali tre mesi dalladata dell’apertura della successione (18/9/2014) previsti dall’art.Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026485 c.c., i successivi sei mesi di proroga assegnati dal [OSCURATO:PERSONA], i germani Finocchiaro avrebbero dovuto ultimare leoperazioni di inventario entro il 18/6/2015, mentre l’inventarioera stato depositato in data 6/7/2015 e, pertanto, oltre ilpredetto termine stabilito per l’erede nel possesso dei beni.3 Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] emotivi.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimitàdell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per omessoesame da parte della Corte territoriale di una domandaritualmente formulata sia nel primo sia nel secondo grado e, inparticolare, quella volta a dichiarare l’inammissibilitàdell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla circostanza chel’intervento volontario del terzo sarebbe incompatibile con ilprocedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c.A parere dei ricorrenti, la mancata valutazione sarebbe dirimentein quanto, se la contestazione fosse stata esaminata, la sentenzadi primo grado, favorevole ai germani Finocchiaro, sarebbe stataconfermata.Il secondo motivo di ricorso denuncia l’inammissibilitàdell’intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del terzo [OSCURATO:PERSONA] nelprocesso sommario di cognizione, nonché la violazione e falsaRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026applicazione degli artt. 702-bis e 105 c.p.c. in relazione all’art.360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.Secondo i ricorrenti, nonostante la domanda fosse stataformulata ritualmente come prima domanda pregiudiziale, laCorte territoriale avrebbe ritenuto di non esaminarla. L’interventodi [OSCURATO:PERSONA], svolto nel giudizio ex art. 702- bis c.p.c., sarebbe daritenersi inammissibile, per la sua incompatibilità con ilprocedimento sommario, la quale sarebbe frutto di una precisascelta legislativa.2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, in quanto volti a contrastare l’ammissibilitàdell’intervento adesivo promosso dalla controricorrente nel corsodel giudizio di primo grado, sono in parte inammissibili ed inparte manifestamente infondati.Quanto all’inammissibilità, rileva il principio costantementeribadito da questa Corte secondo cui l'omesso esame di unaquestione puramente processuale non integra il vizio di omessapronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame didomande od eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024; Cass. n.321/2016; Cass. n. 6174/2018; Cass. n. 1876/2018; Cass. n.25154/2018, proprio relativa al mancato esame, da parte dellasentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilitàdell'intervento del terzo).Ne risulta quindi preclusa la possibilità di invocare il vizio diomessa pronuncia nel caso in cui sulla questione processuale,sebbene formalmente dedotta dalla parte ricorrente, non vi siastata un’esplicita pronuncia da parte del giudice di merito, cheperò nella sostanza l’abbia reputata infondata, avendo, comeRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026nella specie, accolto la domanda dell’interventrice, mostrando intal modo di avere implicitamente disatteso il rilievo in ritoformulato dagli appellati.La censura, ove si abbia invece riguardo alla stessa ammissibilitàdell’intervento adesivo autonomo nell’ambito del rito sommario dicognizione, è manifestamente infondata, avendo questa Corteaffermato il principio, al quale intende assicurarsi continuità, inragione dell’assoluta condivisione delle argomentazioni che losorreggono, per cui anche nel procedimento sommario dicognizione, come in quello ordinario ed a maggior ragione inconsiderazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deveescludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione daparte del terzo interveniente di domande nuove ed autonomerispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo laformulazione della domanda l'essenza stessa dell'interventoprincipale e litisconsortile (Cass. n. 23931/2023).3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la carenza di legittimazionee la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. n.385/1993, 1-4 l. n. 130 del 1999, nonché degli artt. 1189, 1260e 1264 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazioneall’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non avere la Corte di Appelloaccertato la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA],ancorché non avesse dimostrato la titolarità del credito derivantedal decreto ingiuntivo n. 3071/96 del Tribunale di Novara.Secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe erroneamente basato laprova della legittimazione unicamente sull’avvenuta pubblicazionedell’ultima cessione di credito nella [OSCURATO:PERSONA], posto chetale pubblicazione avrebbe efficacia di mera pubblicità notiziaRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026volta unicamente ad impedire che il debitore ceduto paghi nellemani del cedente.Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema dicessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993,stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il creditooggetto del contendere è questione che compete al giudice dimerito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero divalorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritienepersuasivi (Cass. n. 33966/2025).Peraltro, si è precisato (cfr. Cass. n. 4277/2023) che, in caso dicessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazionesulla [OSCURATO:PERSONA] - che rechi l'indicazione per categorie deirapporti ceduti "in blocco" - è sufficiente a dimostrare la titolaritàdel credito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,allorché gli elementi che accomunano le singole categorieconsentano di individuarli senza incertezze, restando comunquedevoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneitàasseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, allastregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede dilegittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.Inoltre, la prova del trasferimento del credito - ove ne siacontestata la sussistenza in quanto tale - può essere data ancheper presunzioni, attraverso la dimostrazione della sua inclusionenella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cuiRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale dell'atto, oppure mediante altri elementiindiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza(Cass. n. 31457/2025; Cass. n. 31188/2017).Il giudice di merito ha ritenuto che la prova della titolarità delcredito fosse stata offerta dalla società controricorrente e devereputarsi che sul punto sia stata recepita la puntualericostruzione delle vicende traslative del credito originariamentevantato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara nei confronti delladefunta [OSCURATO:PERSONA], come offerta nelle note autorizzate depositatedall’interventrice in primo grado in data 12/11/2020, il cuicontenuto risulta anche reiterato nel controricorso alle pagg. 26-28. La stessa appare avvalorata dalla documentazione prodotta inquella occasione, che comprova appunto i vari trasferimenti delcredito che parte controricorrente assume di avere acquisito.Peraltro, la stessa censura mossa dai ricorrenti appare del tuttogenerica, in quanto nella premessa del motivo non si discostadalla ricostruzione delle vicende che hanno interessato l’originariabanca creditrice ([OSCURATO:PERSONA] di Novara soc. coop.), cheaveva appunto conseguito il decreto ingiuntivo n. 73/1996emesso dal Tribunale di Novara anche nei confronti della decuius.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater,183 c.p.c. e2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4, c.p.c. per lamodifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] della domanda e allegazione dinuovi mezzi di prova non indicati nel primo atto difensivo nelprocesso sommario di cognizione.Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026In particolare, secondo i ricorrenti, nell’atto di interventodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe associata alla domandaformulata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “avente ad oggetto la decadenzadal beneficio d’inventario dei germani Finocchiaro perché essi,non nel possesso dei beni avrebbero ultimato le operazionid’inventario oltre il termine assegnato con decreto del Presidentedel Tribunale di Catania (art. 487 c.c.)”, per poi, però,successivamente con le note autorizzate del 12/11/2020 chiedere“che i germani venissero dichiarati decaduti dal beneficiod’inventario perché, l’inventario sarebbe stato redattotardivamente perché a suo dire, al momento dell’accettazionedell’eredità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i germani Finocchiaro erano nelpossesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.)”, depositando “ulterioredocumentazione”. Conseguentemente, secondo i ricorrenti, lasentenza, ritenendo erroneamente legittima la nuova domandaformulata tardivamente, avrebbe dichiarato decaduti dal beneficiod’inventario gli eredi di Finocchiaro non già ex art. 487 c.c., cosìcome originalmente richiesto, ma ex art. 485 c.c., ovvero perchéessendo nel possesso dei beni hanno iniziato le operazionid’inventario tardivamente.Il motivo è manifestamente infondato.Richiamato quanto esposto in precedenza, circa l’ammissibilitàdell’intervento nel processo sommario di cognizione, ed il fattoche l’intervento si caratterizza proprio per la domanda chedisattendere la deduzione secondo cui sarebbe inammissibile laproduzione di documentazione successivamente allapresentazione dell’intervento, e ciò in quanto costituisceRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,quello secondo cui in tema di procedimento sommario dicognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzioneprocessuale in relazione al mancato rispetto del requisito dispecifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui ilricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi,né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, alricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile laproduzione documentale successiva al deposito del primo attodifensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-terc.p.c. (Cass. n. 19226/2024; Cass. n. 46/2021).Quanto invece alla pretesa mutatio libelli, conseguente al fattoche l’interventrice solo con le note del 12 novembre 2020avrebbe inteso far valere la causa di decadenza correlata allamancata redazione dell’inventario nel termine di cui all’art. 485,co. 2, c.c., come prorogato dall’autorità giudiziaria, nel mentre ladomanda originaria avanzata tramite intervento sarebbe risultatameramente adesiva a quella dell’originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA],che invece intendeva far valere la diversa decadenza di cui all’art.487 c.c., e quindi sul presupposto che i Finocchiaro non fosseronel possesso dei beni ereditari, la doglianza è manifestamenteinfondata.Come si ricava dalla lettura del ricorso introduttivo delprocedimento sommario ex art. 702- bis c.p.c., (il cui contenutorisulta riprodotto in controricorso), l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestodichiararsi la decadenza dei resistenti dall’accettazionebeneficiata, e l’acquisto della qualità di eredi puri e semplici,evidenziando alla pag. 3 del ricorso che lo scrivente “ha scopertoRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026che i convenuti sono incorsi nella causa di decadenza dalsummenzionato beneficio prevista dal secondo comma dell’art.485 c.c., consistente nella redazione fuori terminedell’inventario.”Trattasi della medesima domanda che risulta essere statacoltivata con l’atto di intervento, il che esclude che quindi vi siastata un’indebita mutatio libelli da parte della [OSCURATO:PERSONA] con lericordate note.Né può sostenersi che il Tribunale abbia deciso sulla domanda exart. 487 c.c., sul presupposto che solo questa sia stata quellaavanzata dal ricorrente originario, in quanto, come si ricava dallalettura dell’ordinanza appellata del 10 dicembre 2020, il Tribunalealla pag. 3 ha chiaramente riferito che la domanda del Leocataera volta a far accertare il mancato rispetto del termine di cui alsecondo comma dell’art. 485 c.c. (che presuppone che i chiamatiall’eredità siano nel possesso dei beni ereditari), ma che talenorma non era in concreto invocabile, essendosi dato credito alladichiarazione sostitutiva di atto notorio raccolta dal notaioGaleardi in data 23 settembre 2014, con la quale i Finocchiaroaffermavano di non essere nel possesso dei beni ereditari.Nelle note del 12 novembre 2020 la società intimata si è limitatasolo a ribadire quella che era la causa petendi del propriointervento, peraltro in adesione a quella di cui al ricorsointroduttivo del giudizio, il che evidentemente esclude che vi siastata alcuna violazione delle preclusioni in ordine alla formazionedel thema decidendum.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 485 e 487 c.c. in combinato disposto conRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. peravere la Corte territoriale ritenuto sussistente il possesso dei benida parte dei germani Finocchiaro.In particolare, secondo i ricorrenti, gli stessi germani Finocchiaro,ex art. 490 c.c., in quanto eredi che hanno accettato l’ereditàpaterna con beneficio d’inventario, non potrebbero essereconsiderati nella relazione di fatto tale da poter presupporre ilpossesso di cui all’art. 485 c.c. dovendo e potendo gli stessigestire i beni caduti in successione solo nell’interesse deicreditori. La Corte territoriale non avrebbe pertanto interpretatocorrettamente l’art. 485 c.c.Anche tale motivo è manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principioper cui, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di unsolo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesidecorrenti dal momento di inizio del possesso, viene consideratoerede puro e semplice (Cass. n. 15690/2020; Cass. n.6167/2019, che specifica che nella nozione di "possesso" ex art.485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consental'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi èincluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno deglialtri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure inquesto caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i dettipoteri).La decisione di appello, con valutazione in fatto, ha evidenziatoche i ricorrenti erano già contitolari pro quota dei beni la cuiresidua quota apparteneva alla defunta [OSCURATO:PERSONA] e che nella dettaqualità avevano la disponibilità materiale dei beni, comeRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026comprovato dal contenuto dei verbali di inventario, avendo altresìprovveduto, anche dopo l’apertura della successione materna, agestire le locazioni che interessavano la maggior parte degliimmobili caduti in successione, avendo quindi esteso quello cheera il (com)possesso derivante dalla successione paterna, aquello derivante dalla chiamata per effetto della successionematerna, venendo quindi ad instaurare quella relazione materialecon i beni relitti, che si manifesta in una situazione di fatto checonsenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi (cfr. Cass.n. 7076/1995; Cass. n. 6167/2019).La concreta configurazione della relazione intercorsa tra iricorrenti ed i beni caduti nella successione della madre (e cioè laquota dei quali la medesima era contitolare in origine con ildefunto coniuge), rende incensurabile l’assunto del giudice dimerito che ha ritenuto che i ricorrenti fossero entrati nel(com)possesso dei beni relitti.Né può giovare alla tesi sostenuta nel motivo la circostanza chegli stessi ricorrenti avessero già accettato l’eredità paterna conbeneficio di inventario, con le conseguenti limitazioni in ordine alpotere di gestione delle quote cadute in successione, in quantociò che si addebita nella fattispecie è, non già la gestione dei benidi cui alla prima successione, ma il fatto che si fossero immessinel materiale (com)possesso dei beni caduti nella successionematerna, senza provvedere alla redazione dell’inventario neltermine imposto dall’art. 485, co. 2, c.c., senza che rilevi a talfine che l’amministrazione sia stata rispettosa delle prescrizionidettate però in merito alla gestione della diversa successionepaterna.Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/20266. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. pernon aver la Corte territoriale ritenuto prescritto il credito vantatoda [OSCURATO:PERSONA] sulla base della non contestazione di quest’ultima.In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice di secondo gradoavrebbe erroneamente considerato non prescritto il creditoasseritamente vantato dall’odierna controricorrente. L’eccezionedi prescrizione sarebbe stata tempestivamente sollevata nelgiudizio di primo grado nel primo atto difensivo, reiterata nellacomparsa di costituzione e nella precisazione delle conclusioni. Afronte di detta eccezione, nulla sarebbe stato eccepito dall’ACOSPV, né nel giudizio di primo grado né nell’atto di appello,dovendosi pertanto ritenere la prescrizione, in ragione delprincipio di non contestazione, riconosciuta dalla stessacontroricorrente.La controricorrente avrebbe dovuto, pertanto, contestare lamancata prescrizione già nell’atto di appello.7. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2943 e 2946 c.c., incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamenteritenuto non prescritto il credito di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, secondo i ricorrenti, il giudice del gravame nonavrebbe tenuto conto di un fatto decisivo per il giudizio, costituitodalla circostanza che l’intervento del 1998 posto in essere dallaBanca Popolare di Novara nella procedura 1333/97 nei confrontidella signora [OSCURATO:PERSONA] era stato coltivato nel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal BancoRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026Popolare Soc. Coop. e non dal [OSCURATO:PERSONA] BPM, dante causadel dante causa di [OSCURATO:PERSONA]. Detto intervento nella proceduraesecutiva non sarebbe, pertanto, atto idoneo ad interrompere laprescrizione ormai maturata.8. I motivi sesto e settimo, da esaminare congiuntamente per laloro connessione, sono manifestamente infondati.Quanto all’applicazione del principio di non contestazione, ostaalla possibilità che possa essere invocato nella fattispecie il rilievoper cui lo stesso opera per i fatti e non già per le conseguenzeche da tali fatti vogliano trarsi, il che rende già evidente comenon sia dato ritenere che la prescrizione sia non contestata,laddove, come accaduto nella fattispecie, il giudice rilevi ex actisl’esistenza di un atto interruttivo – sospensivo che ostiall’estinzione del diritto per il decorrere del tempo.Infatti, il principio di non contestazione rende i fatti per i quali siamaturata, non già provati, ma solo non bisognevoli di prova, cosìche il suo effetto diviene recessivo nel momento in cui dalle proveritualmente raccolte o acquisite al giudizio emerga la sussistenzadi un fatto contrario a quello che si intende ricavare dal principiodi non contestazione.Infine, va qui richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unitesecondo cui, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in sensostretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, siidentificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserviil potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fattointegratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un dirittopotestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi,per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di unRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione divolontà della parte (da sola o realizzabile attraverso unaccertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione dellaprescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in sensostretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sullabase di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti,dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di partepossa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltantoad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non hafondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazionedi una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione,qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. Sez. U. n.15661/2005; Cass. n. 9053/2007; Cass. n. 1583/2010; Cass. n.9810/2023).Ne deriva che, pur essendo stata eccepita da partedei ricorrenti la prescrizione del credito sulla scorta del quale lacontroparte ha agito, anche a fronte della mancata reazione diquest’ultima, legittimamente la Corte d’Appello ha rilevatol’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, avvalendosi atal fine di un atto (quello di intervento nella procedura esecutivaintentata a suo tempo nei confronti della de cuius), che risultavapacificamente inserito tra quelli prodotti già in primo gradodall’interventrice.Il motivo è poi anche infondato nella parte in cui contestal’idoneità a determinare l’effetto interruttivo – sospensivo dellaprescrizione all’atto di intervento nella procedura esecutiva postoin essere dalla dante causa della controricorrente.Al riguardo la Corte d’Appello ha osservato che la societàappellante aveva intrapreso, per il soddisfacimento del creditoRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026per cui è causa, un’azione esecutiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],procedura che era stata poi sospesa a seguito del decesso delladebitrice.Si tratta in effetti dell’atto di intervento spiegato ex art. 499c.p.c. in data 4 maggio 1998 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novaras.c.a.r.l. nella procedura esecutiva n. 1333/1997, instaurata aseguito di pignoramento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA].L’atto di intervento si fonda proprio sul diritto di credito derivantedal ricordato decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n.73/1996, di cui vi è specifica menzione anche nella cessione infavore della [OSCURATO:PERSONA], oggetto di pubblicazione nella GazzettaUfficiale.La coincidenza del credito per il quale è stato effettuatol’intervento con quello su cui si fonda la domandadell’interventrice conforta quindi la correttezza della soluzione delgiudice di appello circa l’infondatezza dell’eccezione diprescrizione.Rileva a tal fine il principio per cui nell'espropriazione forzata, ilricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alladistribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domandaproposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943,secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dalgiorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sinoall'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dellavendita (Cass. n. 26929/2014; Cass. n. 14602/2020; Cass. n.20614/2024, che ha specificato che, una volta prodottosi l'effettointerruttivo permanente conseguente all'intervento nellaRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026procedura esecutiva, il creditore intervenuto per conservare taleeffetto non è onerato di un comportamento processualmentePoiché, come si ricava dal provvedimento del GE emesso nelladetta procedura esecutiva in data 31/10/2018, richiamato dalladifesa dei ricorrenti, la procedura esecutiva risulta ancorapendente, benché sospesa, e risulta rigettata la richiesta diestinzione avanzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], appareincensurabile il riscontro della infondatezza dell’eccezione diprescrizione sollevata dai ricorrenti, senza che nemmeno divengarilevante appurare se l’istanza di riassunzione del processoesecutivo del 2 febbraio 2017 sia stata presentata dal soggettoeffettivamente legittimato (secondo i ricorrenti risulta presentatada [OSCURATO:PERSONA]. coop., e non anche da Banco PopolareBPM), in quanto risulta inattaccabile l’effetto interruttivo -sospensivo correlato allo stesso atto di intervento pacificamenteposto in essere dalla dante causa originaria dellacontroricorrente.9. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 306 e 329 c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4, c.p.c.per aver la Corte sia omesso l’esame di una domanda ritualmenteintrodotta in giudizio sia erroneamente interpretato l’istituto dellarinuncia all’azione e della prescrizione della stessa. Secondo iricorrenti, l’odierna controricorrente era perfettamente aconoscenza, o avrebbe potuto/dovuto conoscere usandol’ordinaria diligenza, dell’avvenuta accettazione, con il beneficiod’inventario, dei germani Finocchiaro a seguito dellaRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -21-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026pubblicazione dell’avviso ai creditori ex art. 498 c.c. avvenuta il26/9/2015 e ben avrebbe potuto/dovuto vigilare sulla procedurae sui tempi di redazione degli inventari. Pur essendo aconoscenza della tempistica, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di non agireper ottenere la decadenza dal beneficio d’inventario rinunciandoall’azione. Detta rinuncia emergerebbe, secondo i ricorrenti, inmodo esplicito dalla dichiarazione di credito nella procedura diaccertamento del passivo ereditario versata in atti.La Corte si sarebbe limitata ad analizzare l’eccezione diprescrizione del credito, omettendo di esaminare la domanda,ritualmente introdotta secondo i ricorrenti, circa l’avvenutaprescrizione del diritto di far valere la decadenza dal beneficiod’inventario, per fatti (risalenti al 2014) pregressi alladichiarazione del credito ex art. 499 c.c. del 2017 ovvero perchéla procedura di redazione dell’inventario si sarebbe conclusa nonnei termini previsti dall’art 485 c.c.10. Anche questo motivo è infondato.Sicuramente deve escludersi che ricorra il vizio di omesso esameo di omessa pronuncia sulla contestazione riproposta con ilmotivo in esame, atteso che la Corte d’Appello alla pag. 6, allalett. b), nel replicare alla deduzione difensiva degli appellati,secondo cui la tardiva presentazione della dichiarazione dicredito, rispetto al termine di cui all’art. 498 c.c. avrebbecomportato la decadenza della società dalla qualità di creditricedella defunta, con il conseguente difetto di legittimazione adintervenire, ha indicato le ragioni per disattendere la stessa. Inparticolare, ha rilevato che la presentazione tardiva delladichiarazione di credito, se precludeva alla creditrice la possibilitàRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -22-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026di partecipare alla liquidazione concorsuale, potendo trovaresoddisfazione, nella persistenza della procedura di accettazionebeneficiata dell’eredità, solo nei limiti dettati dall’art. 502, co. 3,c.c., tuttavia non faceva venir meno la qualità di creditrice esoprattutto non faceva venir meno (ma addirittura accresceva)l’interesse a far dichiarare i debitori decaduti dal beneficio de quo(in quanto una volta venuta meno la limitazione dettatadall’accettazione con beneficio di inventario, la società avrebbepotuto partecipare al soddisfacimento sui beni ereditari, senzaalcuna postergazione, ma anzi avrebbe potuto anche aggredire ibeni dei ricorrenti, in quanto eredi puri e semplici, stantel’avvenuta confusione dei patrimoni).Tali considerazioni danno contezza anche dell’infondatezza dellatesi secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione dicredito varrebbe come rinuncia a far valere anche il diritto a faraccertare la qualità di eredi puri e semplici dei ricorrenti, per nonavere proceduto a redigere l’inventario nel termine di cui all’art.485 c.c.La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, puòtuttavia desumersi da un comportamento concludente, chemanifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi deldiritto, la volontà di rinunciare. Peraltro, la valutazione inconcreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio dimerito, insindacabile in sede di legittimità se non percontraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza oillogicità (Cass. n. 16061/2019; Cass. n. 460/2009).La censura, per quanto detto, oltre ad attingere quella che è unavalutazione riservata al giudice di merito, quanto allaRic. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -23-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026concludenza ed univocità della condotta della parte a porsi intermini di rinuncia tacita al diritto, censura che risulta preclusa insede di legittimità, si palesa anche infondata, atteso che è propriol’intempestiva presentazione della dichiarazione di credito a far,se non insorgere, quanto meno rafforzare l’interesse dellacreditrice a conseguire una pronuncia di accertamentodell’acquisto della qualità di eredi puri e semplici in capo a coloroche avevano invece accettato con beneficio di inventario, inquanto solo in tal modo sarebbe stato possibile evitare l’effettopregiudizievole scaturente dal mancato rispetto del termine di cuiall’art. 499 c.c.11. Il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue lacondanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spesedel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.12. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che haaggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo diversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido traloro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida incomplessivi € 5.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, sedovuti.Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -24-Numero registro generale 12407/2022Numero sezionale 1028/2026Numero di raccolta generale 14287/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/12, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato a normadell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) (Francesco M. Cirillo)Ric. 2022 n. 12407 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -25-