CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 16/07/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello della difesa di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo avente a oggetto il saldo di conto corrente di euro 3500,00 adottato dal Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, in relazione al reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta, ha limitato il sequestro all'importo stabilito dall'art. 545 co. 8 cod. proc. civ. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge tre motivi. 2.1. violazione dell'art. 321 in relazione all'art. 125 co. 3 cod. proc. pen. e 116 cost. per carenza del presupposto del fumus commissi delicti. Sostiene la Difesa di avere giustificato, con idonea allegazione dinanzi al Tribunale del riesame, gli accrediti sul conto corrente della Bongelli, in parte riconducibili a compensi retributivi della prestazione lavorativa svolta in favore della fallita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale responsabile del punto vendita di [OSCURATO:PERSONA], oltre che socia di minoranza ( 1°/0), e, in parte, a rimborso di somme precedentemente versate nell'interesse della società, in favore dei fornitori, a mezzo assegni bancari. Si tratta, in sostanza, di partita di giro che non ha prodotto arricchimento né profitto in capo all'indagata. Sul punto, la motivazione del Tribunale del Riesame è solo apparente laddove ritiene incompatibile tale versione ( la possibilità di anticipare somme per i fornitori della società) con i redditi da lavoro dipendente percepiti dalla ricorrente. Si deduce, altresì, il travisamento probatorio nel quale sarebbe incorso il Tribunale del riesame nell'affermare, in contrasto con gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che era emerso il prelevamento di ingenti somme di danaro dal conto corrente della società. 2.2. violazione dei principi di proporzionalità e gradualità del sequestro in relazione all'art.275 cod. proc. pen. Secondo quanto emergente dalla stessa relazione della G.d.F., la ricorrente avrebbe ottenuto versamenti complessivi per euro 88.000, da qui, la sproporzione dell'importo oggetto del decreto di sequestro, pari a euro 379.900,00. 2.3. violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra la fattispecie di reato contestato, anche in considerazione dell'ampio lasso temporale trascorso dalla commissione dei fatti, e il danaro sequestrato, relativo a redditi entrati lecitamente nel patrimonio della ricorrente in epoca successiva alla commissione del reato, cosicchè non può essere considerato quale profitto del reato. Si contesta, altresì, la interpretazione punitiva data dalle sezioni Unite "Coppola" in ordine alla qualificazione, quale confisca diretta, della apprensione del denaro costituente il profitto o il prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta ( Sez. Un. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Il ricorrente, al di là della formale enunciazione, denuncia vizi attinenti alla motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, che sono inammissibili in sede di legittimità, nell'ipotesi in cui si ricorra avverso un provvedimento cautelare reale, inammissibili in questa sede, giacchè il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692), oppure quando il provvedimento impugnato omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio ( Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020 Rv. 279435). E' stato, inoltre, già chiarito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2. Invero, il Collegio per il riesame ha svolto un puntuale scrutinio delle doglianze difensive - da qui la inconfigurabilità di una motivazione mancante o apparente - motivando in termini coerenti e logici con le evidenze probatorie disponibili sulle ragioni della non condivisibilità della prospettazione difensiva tendente a sconfessare le ragioni della ritenuta sussistenza del fumus. E' sufficiente, allora, osservare che il Tribunale - condividendo il percorso argomentativo sviluppato dal Giudice di prime cure - ha dato atto di come, dalle indagini già svolte, e, in particolare dagli accertamenti bancari, dalla perizia di stima e dalla relazione del curatore fallimentare, " è chiaramente emerso il prelevamento di ingenti somme di danaro dal conto corrente bancario della società le quali poi, spesso, erano confluite con identità di importo e vicinanza temporale all'interno dei conti correnti bancari personali dei due soci tramite versamento di danaro contante". Tali prelevamenti, effettuati, mediante operazioni da euro 2.900,00 ciascuna, negli anni 2006 e 2007 - che, per quanto si legge nel decreto del G.I.P., ammonterebbero a più di 350.000 euro - hanno prodotto lo svuotamento del patrimonio sociale con grave pregiudizio dei creditori. Nell'ordinanza impugnata, sono state illustrate le ragioni per cui risulti infondata la doglianza difensiva riguardante il fumus, in assenza di prova delle anticipazioni che la ricorrente asserisce di avere effettuato tramite emissione di assegni, e, comunque, il Tribunale ha sottolineato la mancanza della necessaria disponibilità per effettuare tali versamenti, in considerazione dell'unica sua fonte reddituale, costituita dallo stipendio per il lavoro prestato in favore della società. A tanto, la Difesa oppone una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove che, però, come si è premesso, non è ammissibile in questa Sede, né può dirsi che ci si trovi dinnanzi a una motivazione apparente, dal momento che gli argomenti sviluppati dal Tribunale distrettuale sono ancorati a oggettivi risultati investigativi. Poiché la ricorrente ha riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della causa del dissesto, già scrutinate dal Tribunale distrettuale, alla fine si discute della condivisibilità o meno dalla ricostruzione a cui sono giunti i giudici di merito. Il ricorso pone, cioè, un quesito che, chiamando in causa il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, non compete al giudice di legittimità affrontare, giacchè, in presenza di una indiscussa approfondita valutazione delle fonti di prova, non vengono in rilievo violazioni di legge, sotto il denunciato profilo della motivazione carente o apparente. 3. Anche la deduzione con la quale si contesta la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità - (sul tema, Corte Cost., n. 85 del 2013, nonché alcune pronunce in cui questa Corte ha ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509) - rimanda al merito della motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame, giacchè il motivo, che si concentra sul significato degli esiti investigativi, pretende di mettere in discussione l' interpretazione che ne hanno dato i giudici di merito, scorporando gli importi dei quali si sarebbe appropriata la ricorrente da quelli riconducibili, invece, alla condotta del socio accomandatario, in tal modo operando una parcellizzazione degli elementi indiziari che impone di riconsiderare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato che, peraltro, ha limitato l'importo sequestrabile ai sensi dell'art. 545 co. 4 cod. proc. civ. 4. Allo stesso modo, non colgono nel segno le doglianze - anch'esse, in ogni caso, afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato - con le quali si contesta il vincolo di pertinenzialità, alla luce della natura fungibile per elezione del bene oggetto del provvedimento cautelare. Le Sezioni Unite "Coppola", infatti, pronunciandosi, in un recentissimo approdo, sulla questione di diritto se il sequestro delle somme di denaro giacenti sul conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito, hanno affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual