CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9086-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 3515/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3515/2021, pubblicata il 29 settembre 2021, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo il gravame del ricorrente e ha liquidato le spese in favore delle parti appellate. Gli intimati Agenzia delle Entrate - Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro – Ispettorato del Lavoro non hanno presentato difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, avente ad oggetto la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: con il primo si lamenta la violazione dell’art.92 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 5 e 28 del d.m. n. 55/2014, con il secondo la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria. I due motivi contestano, richiamando i due parametri della violazione di legge e della nullità della sentenza, che la Corte d’appello abbia in motivazione affermato di liquidare le spese di lite negli importi minimi e poi nel dispositivo abbia invece liquidato una somma non attenendosi agli importi minimi. Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile. È vero che nella motivazione della sentenza si legge che le spese si liquidano «in favore di entrambe le parti appellate, sulla base del d.m. n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), negli importi minimi, in considerazione della pronuncia in rito, con la sola esclusione della voce per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata svolta» e nel dispositivo, invece, le spese vengono liquidate «nella misura, per ognuno [degli appellati], di € 1.525,00 per compensi, oltre iva e cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi», non applicando quindi il criterio prescritto in motivazione. L’errore in cui è incorsa la Corte d’appello non può però essere fatto valere con il ricorso per cassazione, trattandosi di errore correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (si veda al riguardo Cass. 26236/2019), che spetta alla Corte d’appello delibare. Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati proposto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n