Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10454/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è inammissibile, in quanto, oltre ad articolare doglianze dal tenore del tutto astrattizzante e a omettere di considerare che, come rileva il giudice di appello, nessun aumento per la recidiva è stato disposto, è manifestamente infondato, avendo puntualmente rilevato la sentenza impugnata come il nuovo delitto, valutato alla luce dei precedenti (tre condanne per furto) sia espressione di maggiore pericolosità di Noto, già dichiarato recidivo.

Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, avendo la Corte distrettuale puntualmente motivato al riguardo, valorizzando le allarmanti modalità del fatto (caratterizzato dal lungo e pericoloso inseguimento per le strade cittadine cui Noto si diede una volta vistosi scoperto) e i precedenti dell'imputato, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è inammissibile, in quanto, oltre ad articolare doglianze dal tenore del tutto astrattizzante e a omettere di considerare che, come rileva il giudice di appello, nessun aumento per la recidiva è stato disposto, è manifestamente infondato, avendo puntualmente rilevato la sentenza impugnata come il nuovo delitto, valutato alla luce dei precedenti (tre condanne per furto) sia espressione di maggiore pericolosità di Noto, già dichiarato recidivo. Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, avendo la Corte distrettuale puntualmente motivato al riguardo, valorizzando le allarmanti modalità del fatto (caratterizzato dal lungo e pericoloso inseguimento per le strade cittadine cui Noto si diede una volta vistosi scoperto) e i precedenti dell'imputato, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10454/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris