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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 1988

Cassazione n. 43224/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18.4.1988, contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 25.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25.3.2022 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di convalida del sequestro eseguito a séguito di decreto del PM che aveva ordinato la perquisizione locale, personale ed informatica degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 615ter cod. pen., e che aveva portato al sequestro, di iniziativa della PG, di: cinque assegni di cui quattro emessi da [OSCURATO:PERSONA] intestati all'odierno ricorrente; una card garanzia internazionale Longines; una garanzia Rolex; una dichiarazione di vendita e lecita provenienza di un orologio Rolex; due dichiarazioni di vendita e garanzia di due orologi Rolex; 3 orologi di alta gamma; 11 scatole vuote per orologi marca Rolex; quattro scatole vuote per orologi marca [OSCURATO:PERSONA]; 1 scatola per orologi usata con marchio IWA con dichiarazione di vendita di orologio in oro di quella marca; un porta documenti relativo ad orologio [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 324 comma 3, 178 cod. proc. pen., 111 comma 4 e 24 Cost.; inosservanza di norme processuali con riguardo alla trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e violazione del diritto di difesa: rileva che nel procedimento di riesame la difesa aveva prodotto documentazione circa la attività del Khan e del di lui fratello che operano nel commercio di orologi di lusso in quanto titolari di una gioielleria in centro a Milano; osserva che su tale deduzione difensiva il Tribunale non ha speso alcuna considerazione limitandosi a ritenere "singolare" la detenzione, da parte del Khan, di quanto rinvenuto presso la sua abitazione; segnala, inoltre, che in materia di riesame delle misure cautelari reali non opera la regola della inefficacia conseguente alla omessa trasmissione degli atti nei termine di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. sicché il Tribunale ben avrebbe potuto acquisirli di iniziativa decorrendo solo da quel momento il termine per la decisione; osserva che ciò, nel caso di specie, non è stato fatto con conseguente violazione del diritto di difesa e la nullità del provvedimento impugnato; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 125 comma 3, 253 cod. proc. pen.: rileva, infatti, il difetto assoluto di motivazione sul "fumus commissi delicti" e sul nesso pertinenziale tra quanto appreso e la ipotesi di reato formulata; sottolinea come il difetto assoluto di motivazione consenta l'impugnazione avanzata in questa sede ove il ricorso è ammessa esclusivamente per violazione di legge e, da ultimo, ribadisce la nozione normativa di corpo di reato ovvero di cosa pertinente al reato e richiama la giurisprudenza in merito all'onere di motivare sull'esigenza probatoria che abbia giustificato il provvedimento ablatorio;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: ribaditi i limiti della ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio, sottolinea che il riesame era stato nel caso di specie proposto nei confronti del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla PG di iniziativa ed in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. per le quali erano stati trasmessi gli atti e che, in ogni caso, non risulta dedotto il pregiudizio al diritto di difesa conseguente alla asseritamente omessa loro trasmissione; rileva, quindi, la manifesta infondatezza del secondo motivo avendo il Tribunale ben evidenziato le caratteristiche degli oggetti caduti in sequestro, il loro numero ed il luogo di rinvenimento laddove ha sottolineato che la stessa attività professionale del ricorrente finisce in realtà per corroborare la ipotesi investigativa ed avendo perciò operato una diagnosi sul "fumus" del tutto corretta in diritto e tale da sorreggere quella concernente il nesso di funzionalità tra il bene ed il reato e la proporzionalità del vincolo rispetto alle condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. È opportuno, peraltro, ricostruire la scansione procedimentale che ha portato al sequestro dei beni indicati nel ricorso del Khan indagato, insieme ad altri, nell'ambito del procedimento n. 27342/2021 RGNR, per il delitto di eccesso abusivo a sistema informatico protetto (art. 615bis cod. pen.) e nei cui confronti il PM aveva adottato un decreto di perquisizione locale, personale ed informatica e sequestro; nel corso delle operazioni di perquisizione, tuttavia, gli operanti avevano proceduto, di iniziativa, al sequestro di cinque assegni di cui quattro emessi da [OSCURATO:PERSONA] intestati all'odierno ricorrente, una card garanzia internazionale Longines, una garanzia Rolex, una dichiarazione di vendita e lecita provenienza di un orologio Rolex, due dichiarazioni di vendita e garanzia di due orologi Rolex, 3 orologi di alta gamma, 11 scatole vuote per orologi marca Rolex, quattro scatole vuote per orologi marca [OSCURATO:PERSONA], 1 scatola per orologi usata con marchio IWA con dichiarazione di vendita di orologio in oro di quella marca, un porta documenti relativo ad orologio [OSCURATO:PERSONA].

Con provvedimento dell'11.3.2022, perciò, il PM ha (correttamente) proceduto alla convalida del sequestro di quanto sopra in quanto "corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen." spiegando che "... trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini (volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato)" (cfr., dal provvedimento).

2. Tanto premesso, è appena il caso di ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass.

SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov).

Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc.

Basile).

E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc.

Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc.

Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussunnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).

3. Detto questo, ritiene il collegio che il provvedimento del Tribunale del Riesame non si presti alle censure articolate con il ricorso proposto nell'interesse del Khan.

I giudici del riesame hanno infatti giudicato corretto il provvedimento di convalida del sequestro eseguito in un diverso contesto investigativo ed hanno in particolare giudicato "singolare" che il ricorrente detenesse, presso la propria abitazione (e non già presso il suo negozio della cui esistenza, pertanto, avevano certamente tenuto conto), una garanzia Rolex del 6.3.1972, ovvero tre dichiarazioni di vendita e lecita provenienza, scatole vuote e, inoltre, il portadocumenti relativo ad un orologio [OSCURATO:PERSONA] con all'interno un certificato di garanzie ed origine.3.1 Il motivo articolato in punto di violazione del diritto di difesa parrebbe collegato alla mancata acquisizione, da parte del Tribunale, della documentazione "ulteriore" rispetto a quella concernente le indagini svolte per il reato di cui all'art. 615ter cod. pen.; si deve tuttavia prendere atto che il ricorso è assolutamente generico perché non indica di quali atti si tratta e quale sarebbe stata la loro rilevanza dal punto di vista difensivo, tenendo conto che il sequestro era avvenuto di iniziativa della PG che stava procedendo per accesso abusivo a sistema informatico protetto essendosi incidentalmente imbattuta negli oggetti poi sequestrati in relazione ad ipotesi di reato tutt'affatto diverse. 3.2 Per altro verso, e passando all'ulteriore rilievo su cui la difesa ha particolarmente insistito, la documentazione attestante la attività commerciale del ricorrente non è stata affatto ignorata dal Tribunale che, sia pure in termini sintetici, ma di certo non apparenti, ne aveva tenuto conto ritenendo che proprio l'esistenza di una attività commerciale facesse ritenere non lineare ed anzi particolarmente sospetta la detenzione di quel materiale nella abitazione; si tratta, cioè, di un dato non pretermesso ma di cui si discute la diversa "lettura" in termini non consentiti in sede di legittimità. 3.3 E' ormai pacifico che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc.

Botticelli ed altri, Rv. 273548 - 01); nel caso di specie, come si è visto, il provvedimento impugnato non ha mancato di evidenziare le esigenze istruttorie che avevano giustificato la apprensione dei beni in sequestro e di cui era necessario mantenere la disponibilità al fine per l'appunto, di appurarne - tra le altre cose - le caratteristiche intrinseche e, in tal modo, la provenienza.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18.4.1988, contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 25.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25.3.2022 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di convalida del sequestro eseguito a séguito di decreto del PM che aveva ordinato la perquisizione locale, personale ed informatica degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 615ter cod. pen., e che aveva portato al sequestro, di iniziativa della PG, di: cinque assegni di cui quattro emessi da [OSCURATO:PERSONA] intestati all'odierno ricorrente; una card garanzia internazionale Longines; una garanzia Rolex; una dichiarazione di vendita e lecita provenienza di un orologio Rolex; due dichiarazioni di vendita e garanzia di due orologi Rolex; 3 orologi di alta gamma; 11 scatole vuote per orologi marca Rolex; quattro scatole vuote per orologi marca [OSCURATO:PERSONA]; 1 scatola per orologi usata con marchio IWA con dichiarazione di vendita di orologio in oro di quella marca; un porta documenti relativo ad orologio [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 324 comma 3, 178 cod. proc. pen., 111 comma 4 e 24 Cost.; inosservanza di norme processuali con riguardo alla trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e violazione del diritto di difesa: rileva che nel procedimento di riesame la difesa aveva prodotto documentazione circa la attività del Khan e del di lui fratello che operano nel commercio di orologi di lusso in quanto titolari di una gioielleria in centro a Milano; osserva che su tale deduzione difensiva il Tribunale non ha speso alcuna considerazione limitandosi a ritenere "singolare" la detenzione, da parte del Khan, di quanto rinvenuto presso la sua abitazione; segnala, inoltre, che in materia di riesame delle misure cautelari reali non opera la regola della inefficacia conseguente alla omessa trasmissione degli atti nei termine di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. sicché il Tribunale ben avrebbe potuto acquisirli di iniziativa decorrendo solo da quel momento il termine per la decisione; osserva che ciò, nel caso di specie, non è stato fatto con conseguente violazione del diritto di difesa e la nullità del provvedimento impugnato; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 125 comma 3, 253 cod. proc. pen.: rileva, infatti, il difetto assoluto di motivazione sul "fumus commissi delicti" e sul nesso pertinenziale tra quanto appreso e la ipotesi di reato formulata; sottolinea come il difetto assoluto di motivazione consenta l'impugnazione avanzata in questa sede ove il ricorso è ammessa esclusivamente per violazione di legge e, da ultimo, ribadisce la nozione normativa di corpo di reato ovvero di cosa pertinente al reato e richiama la giurisprudenza in merito all'onere di motivare sull'esigenza probatoria che abbia giustificato il provvedimento ablatorio; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: ribaditi i limiti della ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio, sottolinea che il riesame era stato nel caso di specie proposto nei confronti del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla PG di iniziativa ed in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. per le quali erano stati trasmessi gli atti e che, in ogni caso, non risulta dedotto il pregiudizio al diritto di difesa conseguente alla asseritamente omessa loro trasmissione; rileva, quindi, la manifesta infondatezza del secondo motivo avendo il Tribunale ben evidenziato le caratteristiche degli oggetti caduti in sequestro, il loro numero ed il luogo di rinvenimento laddove ha sottolineato che la stessa attività professionale del ricorrente finisce in realtà per corroborare la ipotesi investigativa ed avendo perciò operato una diagnosi sul "fumus" del tutto corretta in diritto e tale da sorreggere quella concernente il nesso di funzionalità tra il bene ed il reato e la proporzionalità del vincolo rispetto alle condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. È opportuno, peraltro, ricostruire la scansione procedimentale che ha portato al sequestro dei beni indicati nel ricorso del Khan indagato, insieme ad altri, nell'ambito del procedimento n. 27342/2021 RGNR, per il delitto di eccesso abusivo a sistema informatico protetto (art. 615bis cod. pen.) e nei cui confronti il PM aveva adottato un decreto di perquisizione locale, personale ed informatica e sequestro; nel corso delle operazioni di perquisizione, tuttavia, gli operanti avevano proceduto, di iniziativa, al sequestro di cinque assegni di cui quattro emessi da [OSCURATO:PERSONA] intestati all'odierno ricorrente, una card garanzia internazionale Longines, una garanzia Rolex, una dichiarazione di vendita e lecita provenienza di un orologio Rolex, due dichiarazioni di vendita e garanzia di due orologi Rolex, 3 orologi di alta gamma, 11 scatole vuote per orologi marca Rolex, quattro scatole vuote per orologi marca [OSCURATO:PERSONA], 1 scatola per orologi usata con marchio IWA con dichiarazione di vendita di orologio in oro di quella marca, un porta documenti relativo ad orologio [OSCURATO:PERSONA]. Con provvedimento dell'11.3.2022, perciò, il PM ha (correttamente) proceduto alla convalida del sequestro di quanto sopra in quanto "corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen." spiegando che "... trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini (volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato)" (cfr., dal provvedimento). 2. Tanto premesso, è appena il caso di ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussunnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi). 3. Detto questo, ritiene il collegio che il provvedimento del Tribunale del Riesame non si presti alle censure articolate con il ricorso proposto nell'interesse del Khan. I giudici del riesame hanno infatti giudicato corretto il provvedimento di convalida del sequestro eseguito in un diverso contesto investigativo ed hanno in particolare giudicato "singolare" che il ricorrente detenesse, presso la propria abitazione (e non già presso il suo negozio della cui esistenza, pertanto, avevano certamente tenuto conto), una garanzia Rolex del 6.3.1972, ovvero tre dichiarazioni di vendita e lecita provenienza, scatole vuote e, inoltre, il portadocumenti relativo ad un orologio [OSCURATO:PERSONA] con all'interno un certificato di garanzie ed origine.3.1 Il motivo articolato in punto di violazione del diritto di difesa parrebbe collegato alla mancata acquisizione, da parte del Tribunale, della documentazione "ulteriore" rispetto a quella concernente le indagini svolte per il reato di cui all'art. 615ter cod. pen.; si deve tuttavia prendere atto che il ricorso è assolutamente generico perché non indica di quali atti si tratta e quale sarebbe stata la loro rilevanza dal punto di vista difensivo, tenendo conto che il sequestro era avvenuto di iniziativa della PG che stava procedendo per accesso abusivo a sistema informatico protetto essendosi incidentalmente imbattuta negli oggetti poi sequestrati in relazione ad ipotesi di reato tutt'affatto diverse. 3.2 Per altro verso, e passando all'ulteriore rilievo su cui la difesa ha particolarmente insistito, la documentazione attestante la attività commerciale del ricorrente non è stata affatto ignorata dal Tribunale che, sia pure in termini sintetici, ma di certo non apparenti, ne aveva tenuto conto ritenendo che proprio l'esistenza di una attività commerciale facesse ritenere non lineare ed anzi particolarmente sospetta la detenzione di quel materiale nella abitazione; si tratta, cioè, di un dato non pretermesso ma di cui si discute la diversa "lettura" in termini non consentiti in sede di legittimità. 3.3 E' ormai pacifico che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr., Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli ed altri, Rv. 273548 - 01); nel caso di specie, come si è visto, il provvedimento impugnato non ha mancato di evidenziare le esigenze istruttorie che avevano giustificato la apprensione dei beni in sequestro e di cui era necessario mantenere la disponibilità al fine per l'appunto, di appurarne - tra le altre cose - le caratteristiche intrinseche e, in tal modo, la provenienza. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent
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