CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Y.) avverso la sentenza del 07/07/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, con sua eliminazione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 07 Luglio 2022, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del 26 gennaio 2017, con la quale il Tribunale di Mantova ha condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione e alla pena accessoria di anni 2 di interdizione dai pubblici uffici, nonché alle altre conseguenze previste dalla legge, [OSCURATO:PERSONA] perché responsabile del reato di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000 ( per avere, in qualità di liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA]." unipersonale in liquidazione, al fine di evadere le imposte sui redditi dell'IVA, omesso di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno 2011). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione e inosservanza della legge penale in relazione agli art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione al reato di cui all'art. 5 D. Igs. 74/2000, sebbene tale pena sia stata prevista dall'art. 12 dello stesso decreto come conseguenza solamente dei reati di cui agli artt. 2, 3 ed 8, ivi previsti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte d'appello aveva confermato il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, richiamando l'inserimento del ricorrente in un contesto criminale di apprezzabile spessore e l'assenza di elementi positivi, senza però considerare la scelta processuale in ordine al giudizio abbreviato con conseguente rinuncia all'istruttoria dibattimentale. Aggiunge inoltre che sulla base degli stessi elementi era stata confermata la congruità della pena e ritenuta sussistente la contestata recidiva, così erroneamente considerate le stesse circostanze a fini diversi. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. L'art 12 comma 2 d.lgs 74/2000 prevede la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura specificata solo in casi di condanna per i reati di cui agli artt. 2,3 e 8 dello stesso decreto. Nella specie, quindi, essendo intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata dai Giudici di merito risulta illegale in quanto contraria all'assetto normativo vigente e come tale deducibile per la prima volta in cassazione ed ivi rilevabile di ufficio anche nel caso di ricorso inammissibile. L'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è, infatti, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 2, n. 7188/2019, Rv. 276320 - 01; Sez.3, n. 6997 del 22/11/2017, dep.14/02/2018, Rv.272090 - 01 ). Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena accessoria che va eliminata. 2. E', invece, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti generiche e recidiva in termini di equivalenza, richiamando l'entità dell'imposta evasa, le modalità della condotta e la personalità negativa dell'imputato. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5, n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992). Né coglie nel senso la doglianza che evidenzia l'utilizzazione a diversi fini degli stessi elementi, sia per determinare la pena base che per ritenere sussistente la recidiva contestata. Costituisce, infatti, affermazione consolidata che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione é affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente. Questa Corte, in diverse pronunce, ha affermato, pertanto, che opera legittimamente il giudice che, attraverso il riferimento alla gravità del fatto, neghi la concessione delle attenuanti generiche e nel contempo determini in misura superiore al minimo l'aumento per la continuazione; ovvero, tramite il riferimento ai precedenti penali, neghi le predette attenuanti ed eserciti al tempo stesso in senso sfavorevole la facoltà di ritenere o meno la recidiva, applicando l'aumento di pena corrispondente (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Rv. 209841; Sez. 2, n. 45206 del 09/11/2007, Rv. 238511; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425 Sez.3, n.40765 del 30/04/2015, Rv.264905 - 01). Nè può rilevare ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze la scelta dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato. Va, infatti, richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez.2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv.260012). 3. In definitiva, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena accessoria che va eliminata, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena acc