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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35935/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1988 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1990 avverso la sentenza n. 186/2021 della Corte d'Appello di Perugia del 15 febbraio Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 aprile 2017 il Tribunale di Chieti ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione a vari reati di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, agli artt. 2 e 7 L. n. 773/1931, agli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967 e all'art. 629 cod. pen.

Con sentenza del 4 maggio 2018 la Corte d'appello di L'Aquila, decidendo sugli appelli proposti dagli imputati, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Chieti sul presupposto della riscontrata violazione dell'art. 525, comma due, cod. proc. pen. e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale.

A seguito di ricorsi per Cassazione, la Suprema Corte, con sentenza pronunciata dalle Sezioni unite il 30 maggio 2019, ha annullato la sentenza d'appello limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; con una seconda sentenza del 29 ottobre 2019 la Sesta Sezione ha del pari annullato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila relativamente alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per il prosieguo.

Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito delle due sentenze della Suprema Corte di Cassazione nei procedimenti riuniti n. 1064/19 e n. :1248/19, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti il 18 aprile 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo D2,per non aver commesso il fatto, nonché ha dichiarato non doversi procedere a carico del medesimo in ordine al reato di cui al capo H2, perché già giudicato con sentenza irrevocabile, e ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi C3, A4, Al, A2, A3, B2, G1 e n; ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] per i reati K1 e B2; ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] per i reati 31 e 32, confermando nel resto.

Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per non avere la Corte d'appello disposto il rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021, nonostante la richiesta formulata dal difensore; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale confutato adeguatamente gli argomenti devoluti con l'atto d'appello e per avere fornito una motivazione inidonea a non lasciare spazio a ricostruzioni alternative, così violando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali in riferimento all'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. - mancata trascrizione - nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. delle testimonianze rese dagli agenti di Polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni (motivo riferibile ad entrambi i ricorrenti).Secondo i ricorrenti, sarebbe irrilevante l'inserimento delle intercettazioni nel fascicolo per il dibattimento, posto che, in ogni caso, la questione della formazione del fascicolo processuale poteva essere riproposta nella fase preliminare al dibattimento e, comunque, l'eventuale inserimento di un atto, assunto in violazione di specifici divieti probatori, non precluderebbe l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto ai fini di prova, la quale è sempre rilevabile anche di ufficio ex art. 191 cod. proc. pen.

Nella specie, sarebbe stata sollevata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, presenti nel fascicolo, perché riguardanti prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 271, 267, 268, comma uno e tre, cod. proc. pen., atteso che: a) erano stati inseriti i cosiddetti brogliacci, consistenti nella sommaria trascrizione delle conversazioni ambientali e telefoniche, intercettate in lingua albanese, e le trascrizioni; b) la polizia giudiziaria operante si era avvalsa di un traduttore del quale non risultava la nomina; c) i verbali non contenevano l'indicazione degli estremi del decreto, che aveva disposto le intercettazioni, e dell'impianto utilizzato; d) non era stata operata la trascrizione integrale delle registrazioni con la nomina di un interprete; e) il contenuto delle intercettazioni non poteva ritenersi legittimamente introdotto nel giudizio attraverso le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Inoltre, non potrebbe essere trascurato che l'art. 268, commi uno e due, cod. proc. pen. prescrive la puntuale registrazione delle comunicazioni intercettate e la verbalizzazione delle operazioni compiute e nel verbale deve essere trascritto anche sommariamente il loro contenuto.

Sarebbero imposte a pena di nullità ex art. 142 cod. proc. pen. l'annotazione nel verbale dei nominativi delle persone, che hanno preso parte alle operazioni, e la sottoscrizione dell'ufficiale di Polizia giudiziaria, che ha redatto il verbale.

Secondo la Suprema Corte, l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera, che procede all'ascolto, alla traduzione e alla trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere adeguatamente il compito affidatogli.

Secondo i ricorrenti, non solo le reiterate richieste di procedere alla trascrizione integrale delle registrazioni nelle forme della perizia non avrebbero avuto alcun seguito da parte del Tribunale ma non sarebbe stato consentito alla difesa neanche di ascoltare in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, le registrazioni.

A fronte di tali eccezioni le testimonianze, rese nella fase dibattimentale di primo grado dagli agenti di Polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni, sarebbero affette da nullità di ordine generale.

Invero, il contenuto delle conversazioni intercettate potrebbe essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni; 2) inosservanza ovvero erronea applicazione di norme processuali in riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 64, comma tre, cod. proc. pen., art. 210, comma 6, cod. proc. pen. e art. 371, comma 2, lettera B) cod. proc. pen.

Il teste Ferrari non solo sarebbe stato indicato nella lista testi del Pubblico ministero come testimone ordinario e non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. ma , durante l'escussione davanti al giudice di prime cure, non sarebbe stato avvertito ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen..

Le Sezioni unite hanno statuito che, in sede di esame dibattimentale, ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., di un imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1 lettera c) o collegato ex art. 371, comma 2 lettera b), cod. proc. pen. l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3 lettera c), cod. proc. pen. deve essere dato non solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato ma anche se egli ha già deposto erga alios, senza aver ricevuto tale avvertimento.

Ne discenderebbe che le dichiarazioni, rese da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nei cui confronti pende procedimento connesso, sarebbero da considerare inutilizzabili, in quanto assunte senza l'osservanza delle garanzie delle regole per la testimonianza assistita; 3) inosservanza ovvero erronea applicazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, per avere la Corte perugina — con riguardo a tutti i reati ascritti al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - ripetuto le argomentazioni del Giudice di primo grado pure a fronte delle specifiche deduzioni, formulate dalla difesa negli atti d'appello.

In particolare, la Corte territoriale, al fine della conferma della condanna per il reato di cui al capo a), avrebbe valorizzato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso, che sarebbero però del tutto estranee alle fattispecie imputate, oltre che veicolate espressamente a promuovere giudizi di moralità sull'imputato.

Le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diffusamente riportate nel ricorso, sarebbero, le prime, contraddittorie e, le seconde, contrastanti con quanto ritenuto in sentenza.

Dopo aver indicato anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dedotto che, ai fini del riconoscimento della responsabilità degli imputati, gli elementi probatori sarebbero insufficienti.

Nel corpo motivazionale della sentenza non sarebbe stato indicatc sulla base di quali prove o di quali gravi, precisi e concordanti indizi potesse essere dimostrato che l'imputato avesse compiuto le fattispecie incriminatrici per cui è processo.

Le stesse intercettazioni captate, prevalentemente con linguaggio criptico, non costituirebbero un apparato motivazionale sufficiente a supportare le imputazioni ascritte.

I giudici di merito non avrebbero effettuato quel rigoroso vaglio richiesto laddove le risultanze probatorie consistono in mere dichiarazioni, non confortate da riscontri oggettivi, come nel caso della droga cosiddetta parlata; 4) inosservanza ovvero erronea applicazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, per avere la Corte d'appello - con riguardo a tutti i reati ascritti al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - fondato l'affermazione di responsabilità su un ordito motivazionale viziato e privo di riscontri.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere la motivazione di condanna di primo grado, trascurando la specificità delle deduzioni difensive, sollevate con l'atto d'appello.

Il ricorrente, dopo aver ricordato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha lamentato la carenza di prove o di gravi, precisi e concordanti indizi, posti a base dell'affermazione di responsabilità.

Il compendio probatorio si fonderebbe esclusivamente o prevalentemente sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che non costituirebbero un apparato motivazionale sufficiente a supportare le imputazioni, ascritte all'imputato.

Se è vero che la prova dei reati di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal rinvenimento della sostanza, potendosi desumere anche da altre risultanze probatorie, è parimenti vero che, se gli elementi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni senza riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere espletata dal giudice con particolari attenzione e rigore.

Nel caso in esame, alle intercettazioni non avrebbe fatto seguito il rinvenimento o il sequestro dello stupefacente e, tantomeno, il compendio testimoniale avrebbe fornito elementi di supporto altrettanto sufficienti alla condanna, che ne è conseguita.

Peraltro, la stessa motivazione della sentenza gravata non permetterebbe di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla Polizia giudiziaria su luoghi e persone e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito.

In definitiva, i giudici del merito avrebbero violato la regola che impone di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, pubblicato in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 5 ‘1/7 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente ha censurato il mancato rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021 ma non ha indicato le ragioni per cui l'udienza dovesse essere differita.

Né tale lacuna risulta colmabile sulla base della lettura della documentazione allegata al ricorso, da cui emerge che il difensore aveva comunicato la sua impossibilità a presenziare alla precedente udienza dell'Il dicembre 2020 mentre per l'udienza del 15 febbraio 2021 aveva chiesto "il rinvio della causa e/o comunque la trattazione in presenza poiché nella mia istanza inviata via pec in data 9/12/2020 chiedevo la trattazione nei modi di cui alla presente nota".

Neanche dalla lettura della documentazione prodotta appare chiara, quindi, la ragione del rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021; né si comprende il richiamo, nella richiesta di rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021, alla precedente istanza, ove si faceva riferimento ad un impedimento per l'udienza dell'Il dicembre 2020.

Il motivo difetta dunque totalmente di specificità. 1.2 Anche il secondo motivo non coglie nel segno.

La Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza dei reati ascritti a BA3RAMI KLEVIS sulla base dei servizi di pedinamento, delle dichiarazioni dei testi e delle intercettazioni telefoniche (da cui si evince che l'imputato parlava con [OSCURATO:PERSONA] di "bianca"e "bustine" e di prezzo al grammo).

Conformemente al Tribunale, quindi, la Corte d'appello ha affermato che "i/ complesso indiziario convergeva verso una sola lettura interpretativa: le trasferte pescaresi di Bajrami avevano lo scopo di rifornire gli spacciatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo a corto di contanti gli scatenò l'ira per il pagamento che tardava ad effettuare". [OSCURATO:PERSONA] perugino ha ritenuto integrato anche il delitto di estorsione, atteso che le somme pretese si fondavano su un negozio illecito e, quindi, nullo ex art. 1343 cod. civ., "giacché il contratto relativo all'acquisto di droga ha causa illecita per contrarietà al buon costume e, in quanto, tale non è azionabile davanti al giudice".

A fronte della motivazione della sentenza impugnata il motivo del ricorso è privo di specificità e del tutto assertivo: il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le contestate argomentazioni della Corte d'appello, limitandosi alla mera e generica enunciazione della mancata condivisione delle conclusioni cui essa è pervenuta, senza alcuni pur minimo riferimento ad atti del procedimento o passi della motivazione della sentenza impugnata. 1.3 Anche i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono trovare accoglimento.Il primo motivo di entrambi í ricorsi è, in parte, privo di specificità e, in parte, manifestamente infondato.

Questa Corte, con orientamento (Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, Rv 269218; Sez.

IV, n. 18764 del 5.2.2014, Fí.v. 259452; Sez.

III, n. 3207 del 2.10.2014, dep, 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno illustrato specificamente l'incidenza delle intercettazioni sul complessivo compendio probatorio valutato dal Giudice del merito con riguardo a ciascun reato contestato, sì da poterne inferire la decisività del vizio dedotto in riferimento al provvedimento impugnato.

In altri termini, i ricorrenti non hanno indicato le ragioni per cui, in assenza delle intercettazioni, risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati loro ascritti.

L'indicazione delle suddette ragioni si rendeva tanto più necessaria a fronte della "doppia conforme" affermazione di responsabilità dei ricorrenti, fondata su diversi elementi probatori, come riconosciuto anche dalla Corte territoriale che, riguardo alle intercettazioni, ha posto in luce "la limitata efficacia e rilevanza delle telefonate in questione ai fini dell'accertamento della gran parte dei reati in questione". 1.3.1 Deve poi rilevarsi che i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente neanche con la motivazione, richiamata dalla corte territoriale, che l'ha condivisa, con cui il Tribunale ha disatteso la richiesta di effettuare una perizia al fine di trascrivere le intercettazioni.

Al riguardo, infatti, il Tribunale aveva affermato che al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ex art. 431 cod. proc. pen, "risultavano allegati unitamente all'ordinanza applicativa delle misure caute/ari nei confronti degli imputati i verbali di intercettazione redatti dall'[OSCURATO:PERSONA] del Commissariato di Lanciano con l'assistenza di un interprete", così che la perizia risultava superflua.1.3.2 Manifestamente infondata è invece la censura relativa alla nullità delle deposizioni rese dagli agenti di Polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni.

Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, questa Corte (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Rv. 282696; Sez. 1, n. 41632 del 3/5/2019, Rv. 277139) ha già avuto modo di precisare che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta/ che l'art. 271, comma 1, cod. proc. peri. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen 1.4 Anche le doglianze, formulate nel secondo motivo, sono prive di specificità, oltre che manifestamente infondate.

I ricorrenti hanno lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ma non hanno effettuato la c:.d. prova di resistenza, non avendo chiarito le ragioni per cui, espunte le anzidette dichiarazioni, risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati loro ascritti.

Ad ogni modo, le doglianze sono anche manifestamente infondate.

Difatti, con la previsione normativa degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 il legislatore ha voluto punire tutte le attività che concretano il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, enucleando una serie di condotte tipiche (tra le quali anche acquisto e vendita o cessione), tutte punite allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose distinte, autonome, ma equivalenti, che si pongono in rapporto di alternatività formale.

Si è in particolare affermato (Sez. 2, n. 7802 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278630) che, in presenza di un rapporto contrattuale contra legem tra due soggetti, l'uno cedente (a titolo gratuito) o venditore (a titolo oneroso), l'altro acquirente (in ipotesi a sua volta al fine di future cessioni o vendite), il primo risponde di "cessione" o di "vendita" illecita di sostanze stupefacenti, il secondo di "acquisto" illecito delle medesime sostanze stupefacenti e si è fuori dal concorso nel medesimo reato, poiché distinte sono le condotte tipiche a ciascuno ascrivibili.

In siffatta situazione, non appare correttamente invoc:abile l'istituto del concorso di persone, la cui funzione è pacificamente quella di attrarre nell'area della condotta tipica condotte atipiche, causalmente altrimenti penalmente irrilevanti e, quindi, non sanzionabili, laddove, nel caso di specie ciascuno dei soggetti interessati pone in essere una diversa condotta tipica (vendita/acquisto), della quale può quindi autonomamente e monosoggettivamente essere chiamato a rispondere.

Ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti soggetti separatamente, l'acquirente non deve essere esaminato con le forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen., non essendo concorrente nel reato di vendita di sostanze stupefacente, ed anzi, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato con le forme previste dall'art. 197-bis, comma 2, ccd. proc. pen. 1.5 II terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti per i reati loro ascritti, non sono consentiti.

Al riguardo deve ricordarsi che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247).

Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex muitis, Sez.

U, n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074).

Alla luce di tale prospettiva ermeneutica va osservato che è del tutto congruo e non inficiato da errori di diritto il ragionamento logico giuridico, posto a fondamento della sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella del giudice di primo grado, cui la Corte d'appello fa espresso richiamo, avendola condivisa in toto.

La Corte d'appello, infatti, ha analiticamente passato in rassegna i reati ascritti ai ricorrenti e ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che le complessive risultanze istruttorie (dichiarazioni dei testi, attività di indagine, svolta dalla Polizia giudiziaria, e intercettazioni) consentivano di ritenerli provati nei loro elementi costitutivi.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata i ricorrenti hanno proposto doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, e hanno sollecitato, in sostanza, una rivalutazione preclusa in sede di legittimità.

Le censure, infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.

2. In conclusione, i ricorsi proposti sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1988 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1990 avverso la sentenza n. 186/2021 della Corte d'Appello di Perugia del 15 febbraio Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 aprile 2017 il Tribunale di Chieti ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione a vari reati di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, agli artt. 2 e 7 L. n. 773/1931, agli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967 e all'art. 629 cod. pen. Con sentenza del 4 maggio 2018 la Corte d'appello di L'Aquila, decidendo sugli appelli proposti dagli imputati, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Chieti sul presupposto della riscontrata violazione dell'art. 525, comma due, cod. proc. pen. e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale. A seguito di ricorsi per Cassazione, la Suprema Corte, con sentenza pronunciata dalle Sezioni unite il 30 maggio 2019, ha annullato la sentenza d'appello limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; con una seconda sentenza del 29 ottobre 2019 la Sesta Sezione ha del pari annullato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila relativamente alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per il prosieguo. Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito delle due sentenze della Suprema Corte di Cassazione nei procedimenti riuniti n. 1064/19 e n. :1248/19, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti il 18 aprile 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo D2,per non aver commesso il fatto, nonché ha dichiarato non doversi procedere a carico del medesimo in ordine al reato di cui al capo H2, perché già giudicato con sentenza irrevocabile, e ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi C3, A4, Al, A2, A3, B2, G1 e n; ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] per i reati K1 e B2; ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] per i reati 31 e 32, confermando nel resto. Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per non avere la Corte d'appello disposto il rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021, nonostante la richiesta formulata dal difensore; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale confutato adeguatamente gli argomenti devoluti con l'atto d'appello e per avere fornito una motivazione inidonea a non lasciare spazio a ricostruzioni alternative, così violando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali in riferimento all'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. - mancata trascrizione - nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. delle testimonianze rese dagli agenti di Polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni (motivo riferibile ad entrambi i ricorrenti).Secondo i ricorrenti, sarebbe irrilevante l'inserimento delle intercettazioni nel fascicolo per il dibattimento, posto che, in ogni caso, la questione della formazione del fascicolo processuale poteva essere riproposta nella fase preliminare al dibattimento e, comunque, l'eventuale inserimento di un atto, assunto in violazione di specifici divieti probatori, non precluderebbe l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto ai fini di prova, la quale è sempre rilevabile anche di ufficio ex art. 191 cod. proc. pen. Nella specie, sarebbe stata sollevata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, presenti nel fascicolo, perché riguardanti prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 271, 267, 268, comma uno e tre, cod. proc. pen., atteso che: a) erano stati inseriti i cosiddetti brogliacci, consistenti nella sommaria trascrizione delle conversazioni ambientali e telefoniche, intercettate in lingua albanese, e le trascrizioni; b) la polizia giudiziaria operante si era avvalsa di un traduttore del quale non risultava la nomina; c) i verbali non contenevano l'indicazione degli estremi del decreto, che aveva disposto le intercettazioni, e dell'impianto utilizzato; d) non era stata operata la trascrizione integrale delle registrazioni con la nomina di un interprete; e) il contenuto delle intercettazioni non poteva ritenersi legittimamente introdotto nel giudizio attraverso le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria. Inoltre, non potrebbe essere trascurato che l'art. 268, commi uno e due, cod. proc. pen. prescrive la puntuale registrazione delle comunicazioni intercettate e la verbalizzazione delle operazioni compiute e nel verbale deve essere trascritto anche sommariamente il loro contenuto. Sarebbero imposte a pena di nullità ex art. 142 cod. proc. pen. l'annotazione nel verbale dei nominativi delle persone, che hanno preso parte alle operazioni, e la sottoscrizione dell'ufficiale di Polizia giudiziaria, che ha redatto il verbale. Secondo la Suprema Corte, l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera, che procede all'ascolto, alla traduzione e alla trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere adeguatamente il compito affidatogli. Secondo i ricorrenti, non solo le reiterate richieste di procedere alla trascrizione integrale delle registrazioni nelle forme della perizia non avrebbero avuto alcun seguito da parte del Tribunale ma non sarebbe stato consentito alla difesa neanche di ascoltare in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, le registrazioni. A fronte di tali eccezioni le testimonianze, rese nella fase dibattimentale di primo grado dagli agenti di Polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni, sarebbero affette da nullità di ordine generale. Invero, il contenuto delle conversazioni intercettate potrebbe essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni; 2) inosservanza ovvero erronea applicazione di norme processuali in riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 64, comma tre, cod. proc. pen., art. 210, comma 6, cod. proc. pen. e art. 371, comma 2, lettera B) cod. proc. pen. Il teste Ferrari non solo sarebbe stato indicato nella lista testi del Pubblico ministero come testimone ordinario e non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. ma , durante l'escussione davanti al giudice di prime cure, non sarebbe stato avvertito ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.. Le Sezioni unite hanno statuito che, in sede di esame dibattimentale, ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., di un imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1 lettera c) o collegato ex art. 371, comma 2 lettera b), cod. proc. pen. l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3 lettera c), cod. proc. pen. deve essere dato non solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato ma anche se egli ha già deposto erga alios, senza aver ricevuto tale avvertimento. Ne discenderebbe che le dichiarazioni, rese da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nei cui confronti pende procedimento connesso, sarebbero da considerare inutilizzabili, in quanto assunte senza l'osservanza delle garanzie delle regole per la testimonianza assistita; 3) inosservanza ovvero erronea applicazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, per avere la Corte perugina — con riguardo a tutti i reati ascritti al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - ripetuto le argomentazioni del Giudice di primo grado pure a fronte delle specifiche deduzioni, formulate dalla difesa negli atti d'appello. In particolare, la Corte territoriale, al fine della conferma della condanna per il reato di cui al capo a), avrebbe valorizzato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso, che sarebbero però del tutto estranee alle fattispecie imputate, oltre che veicolate espressamente a promuovere giudizi di moralità sull'imputato. Le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diffusamente riportate nel ricorso, sarebbero, le prime, contraddittorie e, le seconde, contrastanti con quanto ritenuto in sentenza. Dopo aver indicato anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dedotto che, ai fini del riconoscimento della responsabilità degli imputati, gli elementi probatori sarebbero insufficienti. Nel corpo motivazionale della sentenza non sarebbe stato indicatc sulla base di quali prove o di quali gravi, precisi e concordanti indizi potesse essere dimostrato che l'imputato avesse compiuto le fattispecie incriminatrici per cui è processo. Le stesse intercettazioni captate, prevalentemente con linguaggio criptico, non costituirebbero un apparato motivazionale sufficiente a supportare le imputazioni ascritte. I giudici di merito non avrebbero effettuato quel rigoroso vaglio richiesto laddove le risultanze probatorie consistono in mere dichiarazioni, non confortate da riscontri oggettivi, come nel caso della droga cosiddetta parlata; 4) inosservanza ovvero erronea applicazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, per avere la Corte d'appello - con riguardo a tutti i reati ascritti al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - fondato l'affermazione di responsabilità su un ordito motivazionale viziato e privo di riscontri. La Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere la motivazione di condanna di primo grado, trascurando la specificità delle deduzioni difensive, sollevate con l'atto d'appello. Il ricorrente, dopo aver ricordato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha lamentato la carenza di prove o di gravi, precisi e concordanti indizi, posti a base dell'affermazione di responsabilità. Il compendio probatorio si fonderebbe esclusivamente o prevalentemente sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che non costituirebbero un apparato motivazionale sufficiente a supportare le imputazioni, ascritte all'imputato. Se è vero che la prova dei reati di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal rinvenimento della sostanza, potendosi desumere anche da altre risultanze probatorie, è parimenti vero che, se gli elementi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni senza riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere espletata dal giudice con particolari attenzione e rigore. Nel caso in esame, alle intercettazioni non avrebbe fatto seguito il rinvenimento o il sequestro dello stupefacente e, tantomeno, il compendio testimoniale avrebbe fornito elementi di supporto altrettanto sufficienti alla condanna, che ne è conseguita. Peraltro, la stessa motivazione della sentenza gravata non permetterebbe di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla Polizia giudiziaria su luoghi e persone e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito. In definitiva, i giudici del merito avrebbero violato la regola che impone di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, pubblicato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 5 ‘1/7 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente ha censurato il mancato rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021 ma non ha indicato le ragioni per cui l'udienza dovesse essere differita. Né tale lacuna risulta colmabile sulla base della lettura della documentazione allegata al ricorso, da cui emerge che il difensore aveva comunicato la sua impossibilità a presenziare alla precedente udienza dell'Il dicembre 2020 mentre per l'udienza del 15 febbraio 2021 aveva chiesto "il rinvio della causa e/o comunque la trattazione in presenza poiché nella mia istanza inviata via pec in data 9/12/2020 chiedevo la trattazione nei modi di cui alla presente nota". Neanche dalla lettura della documentazione prodotta appare chiara, quindi, la ragione del rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021; né si comprende il richiamo, nella richiesta di rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021, alla precedente istanza, ove si faceva riferimento ad un impedimento per l'udienza dell'Il dicembre 2020. Il motivo difetta dunque totalmente di specificità. 1.2 Anche il secondo motivo non coglie nel segno. La Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza dei reati ascritti a BA3RAMI KLEVIS sulla base dei servizi di pedinamento, delle dichiarazioni dei testi e delle intercettazioni telefoniche (da cui si evince che l'imputato parlava con [OSCURATO:PERSONA] di "bianca"e "bustine" e di prezzo al grammo). Conformemente al Tribunale, quindi, la Corte d'appello ha affermato che "i/ complesso indiziario convergeva verso una sola lettura interpretativa: le trasferte pescaresi di Bajrami avevano lo scopo di rifornire gli spacciatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo a corto di contanti gli scatenò l'ira per il pagamento che tardava ad effettuare". [OSCURATO:PERSONA] perugino ha ritenuto integrato anche il delitto di estorsione, atteso che le somme pretese si fondavano su un negozio illecito e, quindi, nullo ex art. 1343 cod. civ., "giacché il contratto relativo all'acquisto di droga ha causa illecita per contrarietà al buon costume e, in quanto, tale non è azionabile davanti al giudice". A fronte della motivazione della sentenza impugnata il motivo del ricorso è privo di specificità e del tutto assertivo: il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le contestate argomentazioni della Corte d'appello, limitandosi alla mera e generica enunciazione della mancata condivisione delle conclusioni cui essa è pervenuta, senza alcuni pur minimo riferimento ad atti del procedimento o passi della motivazione della sentenza impugnata. 1.3 Anche i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono trovare accoglimento.Il primo motivo di entrambi í ricorsi è, in parte, privo di specificità e, in parte, manifestamente infondato. Questa Corte, con orientamento (Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, Rv 269218; Sez. IV, n. 18764 del 5.2.2014, Fí.v. 259452; Sez. III, n. 3207 del 2.10.2014, dep, 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno illustrato specificamente l'incidenza delle intercettazioni sul complessivo compendio probatorio valutato dal Giudice del merito con riguardo a ciascun reato contestato, sì da poterne inferire la decisività del vizio dedotto in riferimento al provvedimento impugnato. In altri termini, i ricorrenti non hanno indicato le ragioni per cui, in assenza delle intercettazioni, risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati loro ascritti. L'indicazione delle suddette ragioni si rendeva tanto più necessaria a fronte della "doppia conforme" affermazione di responsabilità dei ricorrenti, fondata su diversi elementi probatori, come riconosciuto anche dalla Corte territoriale che, riguardo alle intercettazioni, ha posto in luce "la limitata efficacia e rilevanza delle telefonate in questione ai fini dell'accertamento della gran parte dei reati in questione". 1.3.1 Deve poi rilevarsi che i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente neanche con la motivazione, richiamata dalla corte territoriale, che l'ha condivisa, con cui il Tribunale ha disatteso la richiesta di effettuare una perizia al fine di trascrivere le intercettazioni. Al riguardo, infatti, il Tribunale aveva affermato che al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ex art. 431 cod. proc. pen, "risultavano allegati unitamente all'ordinanza applicativa delle misure caute/ari nei confronti degli imputati i verbali di intercettazione redatti dall'[OSCURATO:PERSONA] del Commissariato di Lanciano con l'assistenza di un interprete", così che la perizia risultava superflua.1.3.2 Manifestamente infondata è invece la censura relativa alla nullità delle deposizioni rese dagli agenti di Polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, questa Corte (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Rv. 282696; Sez. 1, n. 41632 del 3/5/2019, Rv. 277139) ha già avuto modo di precisare che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta/ che l'art. 271, comma 1, cod. proc. peri. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen 1.4 Anche le doglianze, formulate nel secondo motivo, sono prive di specificità, oltre che manifestamente infondate. I ricorrenti hanno lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ma non hanno effettuato la c:.d. prova di resistenza, non avendo chiarito le ragioni per cui, espunte le anzidette dichiarazioni, risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati loro ascritti. Ad ogni modo, le doglianze sono anche manifestamente infondate. Difatti, con la previsione normativa degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 il legislatore ha voluto punire tutte le attività che concretano il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, enucleando una serie di condotte tipiche (tra le quali anche acquisto e vendita o cessione), tutte punite allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose distinte, autonome, ma equivalenti, che si pongono in rapporto di alternatività formale. Si è in particolare affermato (Sez. 2, n. 7802 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278630) che, in presenza di un rapporto contrattuale contra legem tra due soggetti, l'uno cedente (a titolo gratuito) o venditore (a titolo oneroso), l'altro acquirente (in ipotesi a sua volta al fine di future cessioni o vendite), il primo risponde di "cessione" o di "vendita" illecita di sostanze stupefacenti, il secondo di "acquisto" illecito delle medesime sostanze stupefacenti e si è fuori dal concorso nel medesimo reato, poiché distinte sono le condotte tipiche a ciascuno ascrivibili. In siffatta situazione, non appare correttamente invoc:abile l'istituto del concorso di persone, la cui funzione è pacificamente quella di attrarre nell'area della condotta tipica condotte atipiche, causalmente altrimenti penalmente irrilevanti e, quindi, non sanzionabili, laddove, nel caso di specie ciascuno dei soggetti interessati pone in essere una diversa condotta tipica (vendita/acquisto), della quale può quindi autonomamente e monosoggettivamente essere chiamato a rispondere. Ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti soggetti separatamente, l'acquirente non deve essere esaminato con le forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen., non essendo concorrente nel reato di vendita di sostanze stupefacente, ed anzi, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato con le forme previste dall'art. 197-bis, comma 2, ccd. proc. pen. 1.5 II terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti per i reati loro ascritti, non sono consentiti. Al riguardo deve ricordarsi che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex muitis, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074). Alla luce di tale prospettiva ermeneutica va osservato che è del tutto congruo e non inficiato da errori di diritto il ragionamento logico giuridico, posto a fondamento della sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella del giudice di primo grado, cui la Corte d'appello fa espresso richiamo, avendola condivisa in toto. La Corte d'appello, infatti, ha analiticamente passato in rassegna i reati ascritti ai ricorrenti e ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che le complessive risultanze istruttorie (dichiarazioni dei testi, attività di indagine, svolta dalla Polizia giudiziaria, e intercettazioni) consentivano di ritenerli provati nei loro elementi costitutivi. A fronte della motivazione della sentenza impugnata i ricorrenti hanno proposto doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, e hanno sollecitato, in sostanza, una rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Le censure, infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. 2. In conclusione, i ricorsi proposti sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 35935/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris