Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30917/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dai Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di

1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto pronunciato il 14 luglio 2020 il Tribunale di Torino accertava la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la provenienza illecita, da reimpiego, di titoli di credito e del saldo di conto corrente (del valore complessivo di 98.000 euro), intestati, per fittizia interposizione, alla loro figlia, [OSCURATO:PERSONA]; per l'effetto, disponeva la confisca di prevenzione di tali beni.

2. La Corte di appello di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, accoglieva il gravame degli interessati e revocava la misura di rigore.

Il giudice di secondo grado rilevava che i beni in questione erano il frutto, parziale, di reinvestimenti successivi di un'originaria provvista di circa 200.000 euro, ottenuta nel marzo 2005 dalla vendita di fabbricati siti in Asti, frazione [OSCURATO:PERSONA], a loro volta acquistati tra il 1991 e il 1992.

Sebbene i redditi legalmente percepiti dalla famiglia Bresciani -Alafleur in quest'ultimo periodo non fossero sufficienti a giustificare gli acquisti medesimi, la Corte di appello riteneva che i proposti non potessero essere considerati socialmente pericolosi anteriormente agli anni '90, e che venisse così meno uno dei presupposti indefettibili della misura di prevenzione patrimoniale.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione dell'insussistenza della pericolosità sociale dei proposti negli anni •-) UJeL-f- es— 1980t,:: e lana equivocata mancata correlazione tra pericolosità sociale comunque insorta negli anni '90 e la data degli acquisti immobiliari (primo motivo), nonché in relazione all'implementazione dell'anzidetta provvista di 200.000 euro, per il ricorrente comunque illecitamente avvenuta per il tramite di introiti sottratti ad imposizione fiscale (secondo motivo).

4. La difesa dei proposti, e della terza intestataria, ha presentato rituale memoria ad opponendum. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre anzitutto rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con, o altrimenti travisa, un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).

2. Ciò posto, il decreto impugnato, al fine di istituire il giudizio di correlazione temporale tra l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale generica dei proposti e quella di acquisto dei beni suscettibili di ablazione, richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976-01), reputa di dover perimetrare la pericolosità medesima, escludendola per tutto il periodo anteriore agli anni '90.

Tale valutazione rientra a pieno titolo nei tracciati confini di insindacabilità, e in questa parte il primo motivo di ricorso è inammissibile.

3. Il medesimo motivo coglie invece un'aporia motivazionale di tale pregnanza da rendere la motivazione apparente, lì dove il decreto impugnato non esclude affatto l'emergente pericolosità a partire appunto dagli anni '90; senza avvedersi che i primi anni '90 sono proprio l'epoca a cui risalgono gli acquisti, relativi ai ei4re fabbricati in Asti, frazione [OSCURATO:PERSONA], per così "di partenza", che vengono contestati agli interessati e i cui reimpieghi sono oggetto di confisca.

La Corte territoriale non esita a definire detti acquisti in sé sproporzionati rispetto ai redditi leciti del corrispondente periodo, e ad escludere che essi siano a loro volta frutto di antecedenti smobilizzi; il che rende, allo stato, la motivazione priva di ogni ragionevole consistenza e capacità esplicativa.

4. Previo assorbimento del secondo motivo, il decreto impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Torino (in diversa composizione collegiale: da ultimo, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253-01) per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dai Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto pronunciato il 14 luglio 2020 il Tribunale di Torino accertava la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la provenienza illecita, da reimpiego, di titoli di credito e del saldo di conto corrente (del valore complessivo di 98.000 euro), intestati, per fittizia interposizione, alla loro figlia, [OSCURATO:PERSONA]; per l'effetto, disponeva la confisca di prevenzione di tali beni. 2. La Corte di appello di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, accoglieva il gravame degli interessati e revocava la misura di rigore. Il giudice di secondo grado rilevava che i beni in questione erano il frutto, parziale, di reinvestimenti successivi di un'originaria provvista di circa 200.000 euro, ottenuta nel marzo 2005 dalla vendita di fabbricati siti in Asti, frazione [OSCURATO:PERSONA], a loro volta acquistati tra il 1991 e il 1992. Sebbene i redditi legalmente percepiti dalla famiglia Bresciani -Alafleur in quest'ultimo periodo non fossero sufficienti a giustificare gli acquisti medesimi, la Corte di appello riteneva che i proposti non potessero essere considerati socialmente pericolosi anteriormente agli anni '90, e che venisse così meno uno dei presupposti indefettibili della misura di prevenzione patrimoniale. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione dell'insussistenza della pericolosità sociale dei proposti negli anni •-) UJeL-f- es— 1980t,:: e lana equivocata mancata correlazione tra pericolosità sociale comunque insorta negli anni '90 e la data degli acquisti immobiliari (primo motivo), nonché in relazione all'implementazione dell'anzidetta provvista di 200.000 euro, per il ricorrente comunque illecitamente avvenuta per il tramite di introiti sottratti ad imposizione fiscale (secondo motivo). 4. La difesa dei proposti, e della terza intestataria, ha presentato rituale memoria ad opponendum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre anzitutto rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con, o altrimenti travisa, un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01). 2. Ciò posto, il decreto impugnato, al fine di istituire il giudizio di correlazione temporale tra l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale generica dei proposti e quella di acquisto dei beni suscettibili di ablazione, richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976-01), reputa di dover perimetrare la pericolosità medesima, escludendola per tutto il periodo anteriore agli anni '90. Tale valutazione rientra a pieno titolo nei tracciati confini di insindacabilità, e in questa parte il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3. Il medesimo motivo coglie invece un'aporia motivazionale di tale pregnanza da rendere la motivazione apparente, lì dove il decreto impugnato non esclude affatto l'emergente pericolosità a partire appunto dagli anni '90; senza avvedersi che i primi anni '90 sono proprio l'epoca a cui risalgono gli acquisti, relativi ai ei4re fabbricati in Asti, frazione [OSCURATO:PERSONA], per così "di partenza", che vengono contestati agli interessati e i cui reimpieghi sono oggetto di confisca. La Corte territoriale non esita a definire detti acquisti in sé sproporzionati rispetto ai redditi leciti del corrispondente periodo, e ad escludere che essi siano a loro volta frutto di antecedenti smobilizzi; il che rende, allo stato, la motivazione priva di ogni ragionevole consistenza e capacità esplicativa. 4. Previo assorbimento del secondo motivo, il decreto impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Torino (in diversa composizione collegiale: da ultimo, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253-01) per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudiz
Decreto Cassazione n. 30917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris