CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 27281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1460 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale èpure domiciliata; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2637/2018, pubblicata il 24 settembre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 1. ─ Con citazione notificata il 31 gennaio 2012 [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], esponendo quanto segue. L’attrice era titolare del marchio«Mao» che contraddistingueva linee di prodotti quali calzature, borse, articoli di cuoio;con contratto del 1 aprile 2011 essa attrice aveva concesso in usoil marchio predetto alla società convenuta; secondo tale negozio la progettazione stilistica e strutturale, la ricerca dei materiali e la modelleria a marchio «Mao» doveva essere realizzata esclusivamente dalla concedente e la licenziataria avrebbe dovuto sottoporre i prototipi all'attrice prima di iniziare la produzione dei campionari; la durata del contrattoera stata convenuta dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2012 per le stagioniautunno- inverno 2011-2012 e primavera-estate 2012, con possibilità di rinnovo tacito; all'accordo era stata data esecuzione per la stagioneautunno - inverno 2011-2012 ed erano stati realizzati i campionari della stagione primavera-estate2012; inaspettatamente, in data 21 novembre 2011, la controparte aveva comunicato la decisione di non realizzare i prodotti della stagione primavera-estate 2012oggetto degli ordini già raccolti e aveva quindi comunicato il recesso richiamandol’art. 3 del contratto. La società attrice ha dedotto che Artè si era resa gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali per non aver messo in produzione le calzature già oggetto di vendita relative alla stagione primavera-estate 2012, dopo che erano stati realizzati i prototipi e il campionario esposto alla fiera delle calzature MICAM di Milano ; ha lamentato, inoltre, il mancato pagamento delle royalty relative alla stagione autunno-inverno 2011-2012. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha quindi domandato dichiararsi risolto il contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni,oltre che al pagamento di euro 8.859,75 per canoni di licenza non onorati. Nella resistenza della convenuta il Tribunale di Venezia ha in Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 sintesi: dichiarato la risoluzione parziale del contratto per grave inadempimento di Artè; condannato quest'ultima a corrispondere all'attrice la somma di euro 20.320,17, oltre interessi; condannato la convenutastessa a restituire all'attrice i modelli di calzature di proprietà della licenziante.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dopo aver premesso che il contratto non risultava essere chiaro ed esplicito in ordine all'obbligo della licenziataria di produrre calzature e borse, ha evidenziatoche da più clausole contrattuali emergeva che la convenuta non era libera di decidere se eseguire o meno le prestazioni alla stessa affidate: tale esito interpretativoera confortato, secondo il Tribunale, dal comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto, mentre la contraria soluzione ermeneutica risultava contraria a correttezza e buona fede. 2. ─ In sede di gravame la Corte di appello, in accoglimento dell’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda di risoluzione e rideterminato in ragione di euro 2.000,00 l'importo dovuto dall'appellantealla società [OSCURATO:PERSONA]; ha r igettato , poi, l’appello incidentale spiegato da quest’ultima. Il nucleo argomentativo della pronuncia, con riguardo alla statuizione di accoglimento dell’appello principale, si riassume nel rilievo per cui « dal contratto stipulato dalle parti non risultava alcun obbligo di messain produzione degli ordini». 3. ― La decisione della Corte lagunare e stata impugnata per cassazione daMassaro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con un ricorso articolato in ottomotivi. Resiste con controricorsoFavaro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. «per non avere la Corte di appello rispettatoi criteri legali ermeneutici cogenti avendo prima qualificato il rapporto giuridico e solo successivamente ricostruito lavolontà delle parti». Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 Il motivo è inammissibile. Si legge nella sentenza impugnata che oggetto del contratto concluso tra le parti era la sola licenza del marchio«Mao»; ha precisato la Corte di merito che levarie clausole contrattuali disciplinavano l'uso di tale segno distintivo, oltre chela progettazione e messa a punto dei modelli,« senza mai prevedere alcun obbligo di produzione e , più in generale, di esecuzione degli ordini ai clienti». Dopo aver evidenziato che il contenuto tipico dei contratti di licenza è rappresentato dal la concessione della facoltà d'uso di un marchio a fronte del pagamento di un compenso, «senza che ciòcomporti alcun obbligo per il licenziatario di realizzare i relativi prodotti», il Giudice distrettuale ha rilevato che gli argomenti impiegati dal Tribunalea supporto della tesi circa la concreta assunzione di un obbligo di produzione da parte di Artè non erano decisivi, in quanto gli elementivalorizzati dalla sentenza di primo grado (durata limitata del contratto, previsione di una disciplina quanto alla realizzazione dei campionari, impegno della licenziataria di produrre articoli consoni all'immagine del marchio, rischio per la licenziante di non ricavarealcun utile dall'affare in caso di inerzia della licenziataria) erano«compatibili con una tipica licenza dell'uso del marchio». La ricorrente evoca le due fasidel procedimento di qualificazione giuridica del contratto : l’una consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, che si risolve in un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., e l’altra concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, che si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, che può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo(per tutte: Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115; Cass.5 dicembre 2017, n. 29111 ). Nell’assumere, però, che la Corte di Venezia non avrebbe proceduto al preventivo accertamento della volontà dei contraenti , l’odierna istante mostra di non confrontarsi con la decisione impugnata, la quale poggia, come si è detto, proprio sulla verifica, di segno negativo, quanto all’assunzione di un’obbligazione avente ad oggetto la produzione dei modelli da parte di Artè. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale non ha in altri termini affermato che la licenza del marchio, in quanto tale, ostava alla configurazione di un impegno negoziale nel senso indicato: ha invece accertato che in concreto un tale impegno non era stato previstodai contraenti. 2. ― Il secondo mezzo oppone, ancora, la violazione dell’art.1362 c.c.; si imputa al Giudice distrettuale di aver «non correttamente applicato il principio di dirittoin claris non fit interpetatio arrestando l'interpretazione del contratto al solo dato testuale, contravvenendo ai più recenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali è da escludere che detto principio trovi applicazionenel caso in cui il testo negoziale sia chiaro ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti». Assume la ricorrente che l’interprete non dovrebbe limitarsi all'analisi della chiarezza del testo, dovendo piuttosto verificare se «dalla lettura del dato lessicaleemerga effettivamente la chiarezza dell'intenzione dei contraenti». A tal fine richiama alcune clausole del contratto e rileva come l'esplicito riferimento alle vendite dei prodotti,alla produzione alla pubblicità, all’apposizione del marchio, alle royaltylasciassero chiaramente intendere che la volontà delle parti «era quella di obbligarsi a realizzare e vendere i prodotti marchiati ‘Mao’». Anche tale motivo è inammissibile. Esso non coglie il reale portato dell'affermazione della Corte di Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 appello, secondo cui era ad essa precluso l’accesso a criteri interpretativi suppletivi. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale non ha inteso punto affermare che la chiarezza del dato letterale lo esimeva dall’accertare la volontà delle parti secondo gli altri criteriermeneutici fissati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.: ha piuttosto ribadito, attraverso la trascrizione di una pertinente massima di giurisprudenza, il principio per cui i criteri suppletivi dell'interpretazionedettati dagli artt. 1365 ss. c.c. non hanno ragione di essere invocati quando la ricerca soggettiva della volontà contrattualeconduca a un utile risultato . Dopodiché, occorre rilevare che non spetta a questa Corte stabilire se l’interpretazione cui è pervenuta la Corte di appello sia la migliore possibile. Infatti, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass.26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465), né le censure vertenti sull’interpretazione del negozio possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni: tant’è che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). Dire che dalle clausole contrattuali si sarebbe dovuto ricavare l ’esistenza dell’obbligazione di Artè quanto alla realizzazione delle calzature significa contrapporre all’interpretazione della Corte di appello una diversa lettura del testo negoziale: e una censura così conformata non può trovare ingresso, secondo quanto si è detto. 3. ― Col terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 23 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005), oltre che la contraddittorietà e Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 l'apparenza della motivazione con riferimento al giudizioformulato dalla Corte di Venezia quanto alla compatibilità delle previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 e 2 del contratto di licenza con la figura giuridica previstadal cit. art. 23. Assume la società istante che non vi sarebbe la possibilità di ricostruire il procedimento logico attraverso il quale le previsioni contrattuali sopra richiamat e sarebbero compatibili con la figura della licenza del marchio.Rileva, altresì, come, a mente dell’ art.23 c.p.i.,obbligazione tipic a del contratto di licenza sia la concessione dell'uso del marchio, eventualmente a fronte di una percentuale dei proventi sulle vendite. Il motivo è nel complesso infondato. Esso muove dal rilievo per cui non farebbeparte delle obbligazioni tipiche del licenziante assumere l'impegno di «ideare e progettare anche stilisticamente la collezione da contraddistinguere con l'apposizione del marchio, così come riservarsi il controllo della produzione». In realtà, laclausola di cui all’art.2, riprodott a nel ricorso , riservavaalla società Massaro la « messa a punto della progettazione stilistica e strutturale», nonché «la ricerca dei materiali e la modelleria della collezione a marchio‘MAO’», prevedendo, poi, che la licenziataria dovesse sottoporre all'approvazione della concedente i prototipi prima di passare alla produzione di campionari. Ben si comprende, allora, il portato della decisione impugnata, per la parte che qui interessa: la Corte di appello ha intesoinfatti rilevare che la concessione in uso del segno distintivo può accompagnarsi a prescrizioni,quali quelle indicate , senza con ciò implicare l’assunzionedi una vera e propria obbligazione della licenziataria quanto alla produzione di modelli : il che è del tutto ragionevole, visto che quanto è contemplato nella richiamata disposizione contrattuale può trovare il proprio fondamento giustificativo nell’esigenza, in capo alla licenziante, ache il marchio sia apposto su prodotti rispondenti a determinati standard di fabbricazione. 4. ― Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 c.c., oltre che per illogicità, assenza,contraddittorietà e incongruità della motivazione, nella parte in cuiil Giudice di appello ha ritenuto non condivisibile la decisione di primo gradocon riguardo al controverso obbligo, per Artè, di produrre le calzaturenell'interesse della licenziante. Il motivo è privo di fondamento. La censura investe il passaggiodella sentenza impugnata ove è asserito che l'interpretazione offerta dalla decisione di primo grado pregiudicava le scelte imprenditoriali di Artè. In realtà, l a Corte di appello ha voluto evidenziare che sul piano interpretativo andava adeguatamente valorizzat a la posizio ne di Artè : ha cioè ritenuto incongrua una lettura del testo contratt uale che desse rilievo a un assetto degliintere ssi patrimoniali del tutto sbila n ciato in favore della licenziante, quasi che l’odierna controricorrente si fosse impegnata in una partita antieconomica. Ciò detto, il vizio di violazione o falsa applicazione de ll’art. 1362 c.c.non è nemmeno esplicato (laddove il ricorrente per cassazione non solo deve fare espressoriferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati: Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019); quanto al vizio di motivazione esso, nella forma dell’anomalia motivazionale oggi deducibile in sede di legittimità (per cui cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090)non si ravvisa affatto. 5. ― Col quinto mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 c.c., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazionenella parte in cui la Corte di appello « [ha valuta to] la decisione diArtè di dare esecuzione alla produzione delle calzature della collezione autunno - inverno 2011 - 2012 come una libera scelta Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 imprenditoriale e non anche come un comportamento posteriore alla conclusione del contratto valutabile ai sensidel secondo comma dell’art.1362 c.c.». La doglianza costituisce sviluppo della censura che precede , raccordandosi al brano della motivazione della sentenza impugnata ove è spiegato che ad Artè non poteva farsi carico dell’obbligo di produrre dei modelli in una condizione di antieconomicità (e cioè in perdita). Sostiene,in sintesi, la ricorrente, che la Corte di merito non avreb be valutato che il numero dei capiprodotti nella stagione autunno-inverno 2011-2012era pressoché coincidente con quello dei capi prodotti nel la stagione successiva (primavera-estate 2012). Il motivo èinammissibile. Anche in questo caso il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., sempre riferito all’art. 1362 c.c,è dedotto in modo irrituale. Quanto al vizio di motivazione, esso è incentrato su tale dato: la Corte di merito non avrebbe valutato che gli ordini relativi alla collezione della stagione precedente erano di numero analogo, onde la valutazione di non economicità sarebbe «pretestuosa ed illogica ». La censura trascura di considerare che il vizio di motivazione deve risult are dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(sentenze da ultimo citt.); superfluo aggiungere che, ove pure volesse prescindersi da tale rilievo, la doglianza risulterebbe carente di autosufficienza, in quanto non spiega da quale atto o documento del processo si tragga il rilievo concernente il numero degli ordinativi della stagione autunno-inverno 2011-2012. 6. ― Il sesto mezzo prospetta la violazio ne degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 23 c.p.i., e l'illogicità l'apparenza, la contraddittorietà e l'incongruenza della motivazione . Si imputa alla Corte di appellodi «avere escluso l'attendibilità della teste Dorigosenza valida e congrua motivazione» e di «aver ritenuto che la forma scritta dell'accordo [escludesse] la possibilità per il giudice di attingere ad Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 elementi testimoniali per ricostruire la volontà delle parti pur essendo il contratto di licenza d'uso del marchio un negozio a forma libera». Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha privato di rilevanza , sul piano dell’interpretazione del contratto,la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, per un verso,che il contratto era stato concluso in forma scrittaed esso non conteneva l'impegno della messa in produzione della collezione campionaria e,per altro verso, che la testimone presentava scarsa attendibilitànon solo in quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché collaboratrice della società del marito ; il Giudice distrettuale ha aggiunto che, oltretutto, la deposizione della predetta Dorigoera in contrasto con altre. Come è noto, l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097). Del resto, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudent e apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016). Ilvizio motivazional e è poi palesemente insussistente , mentre la denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 23 c.p.i. è basata su di un rilievo― il non richiedere il contratto di licenza del marchio la forma scrittaad substantiam ― che manca di raccordo con la sentenza impugnata (la quale non contiene alcuna affermazione di segno opposto, ma è piuttosto centrata sull’essere stato concretamente concluso il contratto in quella forma). 7. ― Col settimo motivo si lamenta l'omessa pronuncia oltre che la contraddittorietà, l'illogicità e l'apparenza della motivazione nella parte in cuila Corte veneta ha riconosciuto alla società ricorrente i costi di duesuoi dipendenti di cui Artè si era avvalsa per la realizzazione del campionario. Il motivo è inammissibile. Omessa pronuncia e vizio motivazionale si pongono in rapporto di reciproca esclusione, onde il ricorrente non può formulare entrambe le censure con riguardo allo stessocapo della pronuncia impugnata. Per completezza si nota quanto segue. Quanto alla censura di omessa pronuncia, essa è del tutto incomprensibile, non spiegando la ricorrente quale sia la statuizione che la Corte distrettuale avrebbe mancato di rendere. Con riguardo alla doglianza motivazionale,si nota che l a Corte di appello ha riconosciuto che spettava alla società [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 2.000,00 «per la collaborazione prestata da due suoi dipendenti al [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione del campionario della stagione primavera-estate». Ebbene, non si vede come tale statuizione, che concerne un tema diverso da quello relativo al supposto inadempimento della licenziataria, si ponga in conflitto logico col rigetto Sez. I–RG 1460/2019 camera di consiglio2.10.2024 della domanda risarcitoria che ha visto soccombente l’odierna ricorrente: il fatto che questa abbia distaccato due suoi lavoratori presso Artè non implica certo, di necessità, che l’odierna controricorrenteavesse assunto l’obbligo di produrre modelli in favore dellastessa. 8. ― L’ottavo motivo è svolto per l'ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto e denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; si sostiene che in caso di risoluzione del contratto l'accertamento del danno va riferito al momento della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione.Il mezzo investe il quantum della pretesa risarcitoria: profilo, questo di cui la Corte di appello si è disinteressata, ritenendo che l’accoglimento dell’appello principale comportasse il rigetto del gravame incidentale. (con cui si faceva questione della spettanza di un importo ulteriore rispetto a quello accordato dal Tribunale). Il motivo è assorbito, in quanto proposto per l’eventualità, non concretizzatasi, dell’accoglimento del ricorso. 9. ― Il ricorso è respinto. 10. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012