CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30240/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A, tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- R.G. 30240/2022 Cron. Rep. C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 10448 del 2021, depositata il 14 giugno 2021, nonché l’ORDINANZA DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 7607 del 2022, depositata il 19 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso. A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito tutti la specializzazione in medicina generale, istituita con la legge 30 luglio 1990, n. 212, e di aver percepito una borsa di studio di entità pari a quella prevista dall’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, per gli altri medici specializzandi. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere loro riconosciuto e che, in ogni caso, il valore della loro borsa di studio era soggetto, in base al citato art. 6, all’incremento annuale e alla rideterminazione triennale. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre parti convenute, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite. Rilevò il giudice di primo grado, tra l’altro, che nelle direttive dell’Unione europea indicate dagli attori mancava ogni forma di equiparazione tra il corso di specializzazione in medicina generale e le singole specializzazioni universitarie successive alla laurea in medicina. Né poteva il quadro essere mutato in forza dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999, posto che esso aveva destinato ad un apposito titolo (il quarto) la formazione specifica in medicina generale, non fissando criteri certi per la determinazione della remunerazione considerata adeguata. Quanto, invece, alla domanda di pagamento di somme a titolo di incremento annuale e di rideterminazione triennale, il Tribunale rigettò la domanda richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alle disposizioni di blocco valevoli per tutti i medici specializzandi. 2. La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 19 ottobre 2022, n. 7607, pronunciata ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il gravame siccome privo di ragionevoli probabilità di essere accolto e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado. 3. Contro la sentenza del Tribunale e contro l’ordinanza della Corte capitolina (come si evince dalla prima pagina del ricorso e dall’espressa richiesta di cassazione dell’ordinanza in chiusura dello stesso ricorso) propongono ricorso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a tre motivi. Resiste la sola Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 134 e 348-bis cod. proc. civ., per l’asserita errata comprensione del contenuto della domanda. I ricorrenti – dopo aver trascritto il contenuto delle domande da loro proposte in primo grado – osservano che, a fronte del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della differenza tra quanto già ricevuto e quanto spettante ai sensi del d.lgs. n. 368, la Corte d’appello «sembrerebbe non aver colto il vero thema decidendum». L’ordinanza di secondo grado, infatti, avrebbe omesso ogni analisi in ordine al fatto che la sentenza del Tribunale aveva rigettato la domanda per la differenza esistente tra il corso di medicina generale e quelli di specializzazione, per cui l’ordinanza impugnata sarebbe nulla. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e del d.lgs. n. 368 del 1999, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti osservano che, diversamente opinando, e cioè ipotizzando che la Corte d’appello «abbia inteso superare le argomentazioni del Tribunale sulla differenza dei corsi», in tal modo motivando sulla legittimità della minore remunerazione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in medicina generale rispetto a quelli iscritti ai corsi di formazione specialistica, tale decisione sarebbe comunque errata. Il motivo, compiuta una ricostruzione storica della normativa di settore, sostiene che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell’Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi; e aggiunge che sarebbe erronea l’affermazione secondo cui il legislatore era libero nella scelta dei tempi e dei modi con i quali recepire nell’ordinamento italiano le note direttive europee riguardanti i medici specializzandi. Vero sarebbe, invece, che ai medici ricorrenti vada riconosciuto il migliore trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, anche in considerazione delle numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamate nel motivo in esame. E in caso di dubbio, comunque, la questione di interpretazione dovrebbe essere rimessa alla Corte di Lussemburgo. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, nonché dell’art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell’art. 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell’art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I ricorrenti – dopo aver ricordato di aver proposto, davanti al Tribunale, anche la domanda di riconoscimento del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale – osservano che la Corte d’appello si sarebbe limitata alla motivazione resa sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Si ribadisce, invece, che le domande ora riportate avrebbero dovuto essere accolte. 4. I tre motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni diverse ma, ciò nonostante, si espongono tutti ad un preliminare rilievo di inammissibilità. Esso è costituito dal fatto che, come si evince senza alcun dubbio dal tenore delle contestazioni, i motivi pongono censure che si rivolgono contro l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.; mentre, proprio in base a questa disposizione, ogni doglianza si sarebbe dovuta indirizzare contro la motivazione della sentenza del Tribunale. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, seguendo l’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite 2 febbraio 2016, n. 1914, ha affermato in più occasioni che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 - ter cit. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348-ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (così, fra le altre, le ordinanze 21 agosto 2018, n. 20861, e 6 novembre 2023, n. 30759). Ne consegue che, dando continuità a questa giurisprudenza, il vizio di nullità dell’ordinanza di inammissibilità derivante dalla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. è suscettibile di essere censurato con il ricorso per cassazione; ma nel caso in esame, nel quale tale vizio è ipotizzato solo nel primo motivo, la censura è palesemente inammissibile, data l’assoluta genericità della prospettazione. Detto questo, il Collegio non può fare a meno di rilevare che i motivi di ricorso qui in esame dimostrano di non cogliere la peculiarità del caso concreto, nel quale si discute della spettanza di determinati emolumenti in favore di medici che hanno conseguito la specializzazione in medicina generale. Come puntualmente è stato rilevato nel controricorso, infatti, la materia è regolata – secondo la previsione dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contiene una regolazione ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. E che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Quest’ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Tale diversità si traduce nell’evidente impossibilità di fare una comparazione tra le due situazioni. Deriva da siffatta ricostruzione che i motivi di ricorso, oltre ad essere inammissibili per la ragione processuale della quale si è detto, lo sono anche perché richiamano, a sostegno delle loro tesi, una serie di norme e di regole che nulla hanno a che fare con la specializzazione in medicina generale. Questo ulteriore specifico rilievo non fa che ulteriormente convalidare l’esito di inammissibilità del quale si è detto. 5. L’essere tutti e tre i motivi rivolti contro l’ordinanza rende per ciò solo inammissibile il ricorso contro la sentenza di primo grado. 6. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 9.900, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento al giudice comp