CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46123/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 20 novembre 2015 dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentata da quest'ultima. I giudici abruzzesi hanno in quella sede rilevato che l'istanza di revisione si fondava soltanto su censure mosse alla motivazione della pronuncia di condanna, senza prospettare ragioni riconducibili ai casi di cui all'art. 630 cod. proc. pen., aggiungendo che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento avrebbero dovuto essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. Avverso questo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], cori atto sottoscritto personalmente, ha proposto «impugnazione» davanti alla medesima Corte di appello dell'Aquila. Successivamente, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Pescara presso cui è detenuta, la condannata ha trasmesso alla suddetta Corte di appello un'ulteriore propria nota manoscritta, allegando anche tre immagini asseritamente utili per una nuova valutazione della vicenda. La Corte abruzzese ha trasmesso tutti gli atti a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 658, comma 5, cod. proc. pen. 2. Il ricorso, tale dovendosi qualificare l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. La ricorrente deve essere pertanto condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm