CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 49665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, eccependo, inoltre, il decorso del termine di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta documentale semplice e bancarotta preferenziale a lui ascritti nella veste di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società dichiarata fallita il 18 settembre 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen., l'inosservanza degli artt. 217, comma secondo e 224, legge fai!., poiché il reato di bancarotta semplice documentale non potrebbe configurarsi in presenza di una omessa tenuta di scritture contabili per un periodo di tempo, ricadente nel triennio antecedente al fallimento, circoscritto ad appena due mesi. Con il secondo deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta preferenziale. Con il terzo lamenta il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nella memoria conclusiva il difensore dell'imputato ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi costituiscono la riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La condotta accertata dai giudici di merito è consistita nella omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2011 e 2012 nonché nella inaffidabilità delle scritture contabili relative agli anni successivi (2013-2015) sino al fallimento intervenuto il 18 settembre 2015 (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) - il che copre quasi interamente la vita della società, costituita nel gennaio del 2010. Quindi, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, ricorre l'ipotesi della omessa tenuta e della tenuta irregolare e incompleta per l'intero triennio antecedente al fallimento. 2.2. Il secondo motivo presenta analoghi vizi. La sussistenza del fatto materiale della bancarotta preferenziale è pacifico dato che l'imputato si è pagato i propri compensi in violazione della par condicium creditorum (è del tutto irrilevante il fatto che il pagamento sia stato, asseritannente, parziale). Il dolo specifico di favorire se stesso a danno degli altri creditori viene ricavato, con motivazione immune da cadute logiche, dalle circostanze che: gli esborsi si collocavano negli anni 2013-2015 quando la società si trovava già in situazione di forte indebitamento e sofferenza patrimoniale (pag. 10 sentenza impugnata); all'apertura del fallimento il passivo ammontava a oltre 2 milioni di euro; il deficit si assestava su "valori storici" superiori a un milione e settecentomila euro (pag. 4). 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 2.3.1. Il giudice di merito ha ritenuto il nuovo episodio criminoso espressione di una maggiore pericolosità sociale alla luce del precedente specifico per fatto della stessa indole commesso nel quinquennio e dunque in stretta connessione temporale ai reati per cui si procede (pag. 10). 2.3.2. La doglianza che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 10 e 11). 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, i