CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38220/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2018 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Gorizia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monfalcone del 29 novembre 2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la suddetta parte civile, a mezzo del difensore munito di procura speciale, denunziando violazione di legge in relazione alla dichiarazione di tardività dell'appello. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen. di talchè non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs. che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito) (Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216; in senso conforme, n. 9832 del 2014 rv. 262737 - 01, n. 39217 del 2015 rv. 264687 - 01, n. 43487 del 2015 rv. 264925 - 01, n. 46816 del 2015 rv. 265688 - 01, n. 50118 del 2015 rv. 265672 - 01, n. 1116 del 2016 rv. 266095 - 01, n. 8637 del 2016 rv. 266075 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d ammende. Così de so Roma, il 11 maggio 2021 Il cons