CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senzarinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego dellasospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformandola sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trani il 23 Febbraio 2004, ha, per quel che quirileva, confermato il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati Di CoratoMassimo e [OSCURATO:PERSONA] e ha ridotto la pena loro inflitta.Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro e con il congiunto DiCorato [OSCURATO:PERSONA] ceduto sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta a casa diRegano [OSCURATO:PERSONA], che operava come intermediaria tra il figlio [OSCURATO:PERSONA] e i clienti, nellaconsapevolezza di fornire un contributo all’attività delittuosa.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], hadedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità e violazione degliarticoli 192, 530 comma 2 e 533 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello non avrebbevalutato correttamente le prove raccolte e non avrebbe preso in adeguataconsiderazione le censure difensive formulate con l'impugnazione.Il ricorrente lamenta che gli sia stata attribuita la responsabilità per la materialecessione di sostanza stupefacente eseguita il 2 Marzo 2020 in favore di PastoreVincenzo, addebitandogli la condotta in realtà posta in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sottolinea che la prova della responsabilità dell'imputato si fonda sultenore di una captazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cuiMassimo non è mai interlocutore diretto; [OSCURATO:PERSONA], sempre per telefono, impartisceindicazioni ben precise alla propria madre, [OSCURATO:PERSONA], incaricandola di prelevaredalla sua stanza una singola dose per darla a [OSCURATO:PERSONA] che dovrà consegnarla al clientePastore, il quale sta raggiungendo la loro abitazione. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’aiutodella madre, ma non di [OSCURATO:PERSONA], che pure è presente in casa, ed anzi si mostradiffidente nei suoi confronti, tanto da sollecitare la madre ad occultare lo stupefacenteresiduo detenuto per evitare che il fratello lo trovi.La sentenza di appello ha erroneamente affermato che l'accordo teso allacompravendita dello stupefacente è stato raggiunto tra [OSCURATO:PERSONA] e PastoreVincenzo, mentre la conversazione telefonica è in realtà intercorsa tra quest’ultimo e DiCorato [OSCURATO:PERSONA].Osserva il ricorrente che, sotto altro profilo, dal tenore delle intercettazioni nonemerge la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente interpellato e coinvolto il figlioMassimo per consegnare lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], come chiestole dal figlioLuciano.4.[OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione e violazione degli artt.3 dellaCostituzione e 163 cod. pen. poiché la Corte ha respinto la richiesta di beneficio dellasospensione condizionale della pena, pur riformando la sentenza in ordine all'entità dellapena inflitta.La Corte non ha ritenuto di accogliere la richiesta del beneficio in forza deiprecedenti penali della [OSCURATO:PERSONA] e in particolare di una condanna per violazione dei sigilliper la quale la ricorrente ha fruito del beneficio della sospensione condizionale, ma lapresenza di un solo precedente penale per un reato di scarso rilievo risalente nel tempounitamente all'assenza di ulteriori carichi e all'età avanzata dell'imputata avrebberodovuto indurre i giudici a riconoscere il beneficio invocato. La pena infatti anchesommata a quella già gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] non è complessivamente superiore ai dueanni.Lamenta la ricorrente la contraddittorietà intrinseca della sentenza di secondogrado che, per un verso, ha ritenuto di ridurre la pena inflitta in ragione dello scarsorilievo della condotta dell'imputata e, per altro verso, non ha concesso il beneficio dellasospensione condizionale, che ha invece riconosciuto in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al pari della [OSCURATO:PERSONA] da sentenza di condanna passata in giudicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno accolti per le ragioni che verranno esposte.1.1. L’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èfondato.E’ noto che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione delsignificato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo inpresenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez.5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 2, n. 38915 del17/10/2007, Donno, Rv. 237994).Nel caso in esame la Corte di appello, nel respingere la censura dedotta dalladifesa, ha affermato a pagina 16 della sentenza che la doglianza riporta solo uno stralciodel contenuto della fonte di prova, costituita dalla intercettazione indicata al progressivon. 421; ha poi sostenuto che da questa intercettazione emerge che [OSCURATO:PERSONA],sollecitato telefonicamente da un cliente, trovandosi fuori casa, contatta la madre, MariaRegano, e la incarica di entrare nella sua stanza, di prelevare una dose e di darla all’altrofiglio presente nell’abitazione, affinché questi la porti al [OSCURATO:PERSONA], che attende laconsegna.Effettivamente deve rilevarsi che il Collegio di appello, mentre nel riportaresinteticamente il contenuto della pronunzia di primo grado ricostruisce con esattezza lavicenda e il ruolo degli interlocutori, nel respingere la censura dedotta con i motivi diappello fa confusione e sovrappone il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] a quello del fratello [OSCURATO:PERSONA];costui è in effetti l’interlocutore telefonico del cliente e della [OSCURATO:PERSONA] e, non essendo acasa, chiede a quest’ultima di prelevare una dose dalla sua camera, in cui la sostanza ècustodita, e di consegnarla al fratello [OSCURATO:PERSONA] per darla al [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, però, di una sovrapposizione che inficia la coerenza e la tenuta logicadella motivazione con cui è stata respinta la censura dedotta con l’appello: ed infatti ladifesa aveva evidenziato che la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] ePastore non prova che effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] dopo avere prelevato la dose l’abbiaconsegnata al figlio [OSCURATO:PERSONA], come prescrittole dal figlio [OSCURATO:PERSONA].La Corte, per respingere la censura, desume la prova logica di questo passaggiodello stupefacente dalla [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA], valorizzando la costatazione cheMassimo conduceva un’attività continuativa di spaccio al minuto di droghe leggere eaveva assunto un ruolo di riferimento per i consumatori locali di droghe; considerazioniqueste che, dal tenore complessivo della motivazione, sembrano riferirsi in realtà alfratello [OSCURATO:PERSONA] e non al ricorrente.Si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Bari che provvederà a fornire adeguata motivazione in ordinealla censura formulata con l’atto di appello circa la prova del ruolo assunto dal ricorrentenella consegna dello stupefacente.1.2. Il motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato poichéa fronte di una specifica richiesta avanzata con l'atto di appello e riportata in sentenza,la Corte non ha reso sul punto alcuna esplicita motivazione, concentrandosiesclusivamente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.Neppure ricorrono i presupposti per ritenere che la Corte abbia reso motivazioneimplicita in ordine al rigetto del beneficio, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] ha una condannaper violazione di sigilli per la quale ha già fruito del beneficio invocato (v.pag.18 dellamotivazione), poiché non è circostanza ostativa, considerato che si tratta di unprecedente non specifico risalente al 25/4/1999, giudicato con sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. che ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa,con il beneficio della sospensione condizionale, sicchè in teoria nelle more del giudiziopotrebbero anche essere venuti meno gli effetti penali del giudicato ex art.445 comma2 cod. proc. pen. e comunque non risulta incompatibile con una seconda concessionedel beneficio.Per le ragioni che precedono, si impone l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla valutazione della richiesta di riconoscimento del beneficio dellasospensione condizionale della pena, essendo ormai coperta da giudicato l’affermazionedi responsabilità e la determinazione della pena. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA],con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della penacon rinvio sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordineall’affermazione della penale responsabilità dell’imputata [OSCURATO:PERSONA].Roma 8 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]