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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05016/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3565/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: tributi N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4306/28/15, depositata in data 21 luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2005, per maggiori IRPEF, IRAP e IVA conseguenti all’accertamento di maggiori redditi non dichiarati e al disconoscimento di costi non inerenti; il contribuente ha, poi,separatamente impugnato un atto di contestazione di sanzioni, una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, per omessi versamenti IRPEF e IVA, nonché una ulteriore cartella di pagamento per iscrizione a ruolo provvisorio in relazione alle imposte accertate.L’atto impositivo e l’atto di contestazione sanzioni traevano origine da due PVC, come risulta dalla sentenza impugnata, conseguenti a due distinte verificheeffettuate in data 16 luglio 2008 e in data 29 maggio 2009, nonché da indagini finanziarie.

2. LaCTP di Roma ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 21 luglio 2015, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione ai prelevamenti e agli accrediti risultanti sui conti correnti del contribuente.

Il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato nel resto l’appello, ritenendo fondata la ripresa di maggiori redditi non dichiarati e l’indeducibilità dei costi non inerenti, nonché la ripresa IRAP.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio si è costituito unicamente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 [secondo comma], n. 4, cod. proc. civ., per ultrapetizione e per omessa pronuncia, oltre che per erroneità della motivazione, con riferimento all’art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 73.640,00 di cui è stata omessa la fatturazione.

Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del versamento della ritenuta di acconto di € 15.916,15 a deconto delle maggiori imposte accertate dall’Ufficio. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 [secondo comma], n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronunciae per carente o erroneità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 84.922,00.

Osserva parte ricorrente che tale importo, derivante da un accredito della cui esistenza si è appreso tardivamente, sarebbe stato fatturato nel mese di gennaio del successivo periodo di imposta, questione sulla quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 30 « del codice deontologico forense 16/10/99» per avere negato la «detraibilità» di fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Traldi rese su incarico del ricorrente, ciò anche in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 3 e 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché dell’art. 19 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino 446 per avere negato la «detraibilità» di fatture per costi e spese diverse ai fini IVA e IRAP, anche in relazione alla sanzione irrogata.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d. lgs. n. 446/1997 per avere applicato l’IRAP «in difetto di introiti professionali diretti», nonché non essendosi il ricorrente avvalso di collaboratori dipendenti.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, implicitam ente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.

«per spese e remunerazione dei giudizi di I e II grado.

Le spese e le prestazioni professionali dei due gradi di giudizio dovranno essere quantificate dalla Corte di rinvio».

2. Il primo motivo è infondato.

In disparte l’inammissibilità del motivo perché il ricorrente non ha espressamente dato atto nel ricorso della riproposizione della menzionata questione – effettivamente proposta in primo grado- in grado di appello , se non in relazione a un fugace riferimento al travisamento dei fatti in relazione ai compensi accertati (pag. 13 ricorso) , non ricorre il vizio di omessa pronuncia qualorala decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez.

V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2017, n. 29191).

Il giudice di appello ha, nella specie, ritenuto di confermare nel suo complesso (sia pure in termini sintetici) la ripresa in tema di maggiori N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino compensi non fatturati e di relativa ripresa di imposte, implicitamente rigettando la questione proposta dal ricorrente.

3. Il secondo motivo è infondato, essendosi il giudice di appello espressamente pronunciato su tale questione, ove ha osservato che va confermata la ripresa a tassazione per l’importo di € 83.000,00, benché registrata l’anno successivo al momento dell’incasso, rimessa che lo stesso ricorrente attesta essere pervenuta in data 15 dicembre 2005 (pag. 2, punto 3, lett.

A del ricorso); il giudice di appello ha, in proposito, facendo proprio il principio di cassa , come affermato da questa Corte (Cass., Sez.

V, 19 agosto 2022, n. 24996) , ossia il momento di effettiva riscossione del credito professionale , indipendentemente dall’emissione della fattura [ « € 83.000,00, registrato e dichiarato l’anno successivo (principio di cassa)»].

4. Ugualmente infondato è il motivo sotto il profilo della insufficiente o carente motivazione, essendo il vizio di insufficienza della motivazione confinato nella assoluta mancanza della stessa o nella natura meramente apparentedella motivazione, ossia in caso di motivazione che non lasci comprendere quale sarebbe la ragione fondante della decisione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Sotto tale profilo la motivazione, per quanto succinta, lascia chiaramente intendere che il giudice di appello ha inteso fare applicazione del principio di cassa, accertando in fatto l’avvenuto incasso nel corso dell’esercizio oggetto di accertamento.

5. Il terzo motivo è i nammissibile nella parte in cui invoca la violazione di legge in relazione al codice deontologicoforense, avendo le previsioni del codice deontologico forense natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi, ispirandosi a concetti diffusi nella collettività (Cass., Sez.

U . , 25 marzo 2019, n. 8313) .

Si verte, in tal caso, in tema di norme che gli organi di governo dei professionisti si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione, con N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè a una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247/2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce(Cass., Sez.

U . , 17 maggio 2021, n. 13168 ; Cass., Sez.

U., 25 giugno 2013, n. 15873).

6. Quanto alla violazione del residuo parametro normativo, in disparte l’anodino riferimento alla «detraibilità» delle imposte, il terzo motivo si rivela inammissibile , in quanto volto a rimettere in discussione un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, avendo la censura a oggetto non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8315).

Nella specie, la sentenza impugnata ha confermato l’avviso impugnato, nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili per difetto di inerenza i costi costituiti dalle fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costi non inerenti relativi a persona non appartenente all’organizzazione professionale del ricorrente («legittima anche la non inerenza all’attività di avvocato delle consulenze legali e dei costi per spese diverse, con particolare riguardo alle spese legali della figlia del professionista, soggetto estraneo alla ditta Traldi, avente distinta partita IVA»).

L’accertamento in fatto dell’estraneità all’organizzazione professionale del ricorrente dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato censurato e non può, comunque, esserlo con il motivo di violazione di legge.

7. Per analoghe ragioni va dichiarato inammissibile ilquarto motivo, avente ad oggetto la decisione della sentenza impugnata di non N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino considerare inerenti le ulteriori spese oggetto dell’avviso di accertamento impugnato («pure confermate sono le statuizioni relative alle spese non documentate per € 12.451e le spese eccedenti il limite di deducibilità previsto o non deducibili»).

Il ricorrente, attraverso la contestazione dell’omessa specificazione della documentazione esaminata e dell’utilizzo dei beni e dei servizi di cui alle relative fatture di acquisto, intende giungere a un diverso esame del materiale probatorio.

8. Il quinto motivo è fondato, a dispetto del parametro normativo invocato.

Il ricorrente ha correttamente indicato di avere dedotto in primo grado la questione della insussistenza per il periodo di imposta in oggetto di una attività autonomamente organizzata di cui all’art. 2 d. lgs. n. 446/1997 e ha indicato in ricorso di avere riproposto la questione in appello.

Il giudice di appello ha ritenuto legittima la ripresa IRAP «tenendo peraltro conto che, in materia, è comunque intervenuta la sentenza della CTR 208/6/11 del 20.9.2011 che risulta passata in giudicato», ma non ha esaminato se per il periodo di imposta in oggetto sussistesse una attività autonomamente organizzata , « dovendosi valutare il presupposto fattuale della autonoma organizzazione per ogni anno di imposta, l'accertamento contenuto in sentenza relativa ad altra annualità non può estendere la propria efficacia nel presente giudizio» (Cass., Sez.

V, 16 maggio 2019, n. 13158).La sentenza va, pertanto, cassata per l’esame della sussistenza, in relazione al periodo di imposta accertato, di una autonoma organizzazione ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.

9. Il sesto motivo è inammissibile per carenza di adeguato corredo informativo e argomentativo, nonché in quanto il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.

E’ principio comunemente affermato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi N.3565/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez.

III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez.

III, 11 gennaio 2005, n. 359).

10. Il ricorso va pertanto, accolto in relazione al quinto motivo e rigettato nel resto.

Al giudice del rinvio è rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il quinto motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3565/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: tributi N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4306/28/15, depositata in data 21 luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2005, per maggiori IRPEF, IRAP e IVA conseguenti all’accertamento di maggiori redditi non dichiarati e al disconoscimento di costi non inerenti; il contribuente ha, poi,separatamente impugnato un atto di contestazione di sanzioni, una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, per omessi versamenti IRPEF e IVA, nonché una ulteriore cartella di pagamento per iscrizione a ruolo provvisorio in relazione alle imposte accertate.L’atto impositivo e l’atto di contestazione sanzioni traevano origine da due PVC, come risulta dalla sentenza impugnata, conseguenti a due distinte verificheeffettuate in data 16 luglio 2008 e in data 29 maggio 2009, nonché da indagini finanziarie. 2. LaCTP di Roma ha rigettato i ricorsi riuniti. 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 21 luglio 2015, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione ai prelevamenti e agli accrediti risultanti sui conti correnti del contribuente. Il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato nel resto l’appello, ritenendo fondata la ripresa di maggiori redditi non dichiarati e l’indeducibilità dei costi non inerenti, nonché la ripresa IRAP. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio si è costituito unicamente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 [secondo comma], n. 4, cod. proc. civ., per ultrapetizione e per omessa pronuncia, oltre che per erroneità della motivazione, con riferimento all’art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 73.640,00 di cui è stata omessa la fatturazione. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del versamento della ritenuta di acconto di € 15.916,15 a deconto delle maggiori imposte accertate dall’Ufficio. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 [secondo comma], n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronunciae per carente o erroneità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 84.922,00. Osserva parte ricorrente che tale importo, derivante da un accredito della cui esistenza si è appreso tardivamente, sarebbe stato fatturato nel mese di gennaio del successivo periodo di imposta, questione sulla quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 30 « del codice deontologico forense 16/10/99» per avere negato la «detraibilità» di fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Traldi rese su incarico del ricorrente, ciò anche in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 3 e 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché dell’art. 19 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino 446 per avere negato la «detraibilità» di fatture per costi e spese diverse ai fini IVA e IRAP, anche in relazione alla sanzione irrogata. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d. lgs. n. 446/1997 per avere applicato l’IRAP «in difetto di introiti professionali diretti», nonché non essendosi il ricorrente avvalso di collaboratori dipendenti. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, implicitam ente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. «per spese e remunerazione dei giudizi di I e II grado. Le spese e le prestazioni professionali dei due gradi di giudizio dovranno essere quantificate dalla Corte di rinvio». 2. Il primo motivo è infondato. In disparte l’inammissibilità del motivo perché il ricorrente non ha espressamente dato atto nel ricorso della riproposizione della menzionata questione – effettivamente proposta in primo grado- in grado di appello , se non in relazione a un fugace riferimento al travisamento dei fatti in relazione ai compensi accertati (pag. 13 ricorso) , non ricorre il vizio di omessa pronuncia qualorala decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). Il giudice di appello ha, nella specie, ritenuto di confermare nel suo complesso (sia pure in termini sintetici) la ripresa in tema di maggiori N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino compensi non fatturati e di relativa ripresa di imposte, implicitamente rigettando la questione proposta dal ricorrente. 3. Il secondo motivo è infondato, essendosi il giudice di appello espressamente pronunciato su tale questione, ove ha osservato che va confermata la ripresa a tassazione per l’importo di € 83.000,00, benché registrata l’anno successivo al momento dell’incasso, rimessa che lo stesso ricorrente attesta essere pervenuta in data 15 dicembre 2005 (pag. 2, punto 3, lett. A del ricorso); il giudice di appello ha, in proposito, facendo proprio il principio di cassa , come affermato da questa Corte (Cass., Sez. V, 19 agosto 2022, n. 24996) , ossia il momento di effettiva riscossione del credito professionale , indipendentemente dall’emissione della fattura [ « € 83.000,00, registrato e dichiarato l’anno successivo (principio di cassa)»]. 4. Ugualmente infondato è il motivo sotto il profilo della insufficiente o carente motivazione, essendo il vizio di insufficienza della motivazione confinato nella assoluta mancanza della stessa o nella natura meramente apparentedella motivazione, ossia in caso di motivazione che non lasci comprendere quale sarebbe la ragione fondante della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Sotto tale profilo la motivazione, per quanto succinta, lascia chiaramente intendere che il giudice di appello ha inteso fare applicazione del principio di cassa, accertando in fatto l’avvenuto incasso nel corso dell’esercizio oggetto di accertamento. 5. Il terzo motivo è i nammissibile nella parte in cui invoca la violazione di legge in relazione al codice deontologicoforense, avendo le previsioni del codice deontologico forense natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi, ispirandosi a concetti diffusi nella collettività (Cass., Sez. U . , 25 marzo 2019, n. 8313) . Si verte, in tal caso, in tema di norme che gli organi di governo dei professionisti si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione, con N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè a una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247/2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce(Cass., Sez. U . , 17 maggio 2021, n. 13168 ; Cass., Sez. U., 25 giugno 2013, n. 15873). 6. Quanto alla violazione del residuo parametro normativo, in disparte l’anodino riferimento alla «detraibilità» delle imposte, il terzo motivo si rivela inammissibile , in quanto volto a rimettere in discussione un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, avendo la censura a oggetto non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). Nella specie, la sentenza impugnata ha confermato l’avviso impugnato, nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili per difetto di inerenza i costi costituiti dalle fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costi non inerenti relativi a persona non appartenente all’organizzazione professionale del ricorrente («legittima anche la non inerenza all’attività di avvocato delle consulenze legali e dei costi per spese diverse, con particolare riguardo alle spese legali della figlia del professionista, soggetto estraneo alla ditta Traldi, avente distinta partita IVA»). L’accertamento in fatto dell’estraneità all’organizzazione professionale del ricorrente dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato censurato e non può, comunque, esserlo con il motivo di violazione di legge. 7. Per analoghe ragioni va dichiarato inammissibile ilquarto motivo, avente ad oggetto la decisione della sentenza impugnata di non N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino considerare inerenti le ulteriori spese oggetto dell’avviso di accertamento impugnato («pure confermate sono le statuizioni relative alle spese non documentate per € 12.451e le spese eccedenti il limite di deducibilità previsto o non deducibili»). Il ricorrente, attraverso la contestazione dell’omessa specificazione della documentazione esaminata e dell’utilizzo dei beni e dei servizi di cui alle relative fatture di acquisto, intende giungere a un diverso esame del materiale probatorio. 8. Il quinto motivo è fondato, a dispetto del parametro normativo invocato. Il ricorrente ha correttamente indicato di avere dedotto in primo grado la questione della insussistenza per il periodo di imposta in oggetto di una attività autonomamente organizzata di cui all’art. 2 d. lgs. n. 446/1997 e ha indicato in ricorso di avere riproposto la questione in appello. Il giudice di appello ha ritenuto legittima la ripresa IRAP «tenendo peraltro conto che, in materia, è comunque intervenuta la sentenza della CTR 208/6/11 del 20.9.2011 che risulta passata in giudicato», ma non ha esaminato se per il periodo di imposta in oggetto sussistesse una attività autonomamente organizzata , « dovendosi valutare il presupposto fattuale della autonoma organizzazione per ogni anno di imposta, l'accertamento contenuto in sentenza relativa ad altra annualità non può estendere la propria efficacia nel presente giudizio» (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13158).La sentenza va, pertanto, cassata per l’esame della sussistenza, in relazione al periodo di imposta accertato, di una autonoma organizzazione ai fini dello svolgimento dell’attività professionale. 9. Il sesto motivo è inammissibile per carenza di adeguato corredo informativo e argomentativo, nonché in quanto il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. E’ principio comunemente affermato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi N.3565/16 R.G. Est. F. D’Aquino difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359). 10. Il ricorso va pertanto, accolto in relazione al quinto motivo e rigettato nel resto. Al giudice del rinvio è rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il quinto motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di seco
Sentenza Cassazione n. 05016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris