CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZA[dato avvis4Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); considerato che, con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Ivano CHIERICHINI, con il quale si è inteso denunciare «l'erronea qualificazione giuridica di parte delle condotte contestate»: - con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (punto A.3. dellTimputazione), si è in realtà prospettato il difetto di prova del dolo del reato (assumendo pertanto che il fatto sia da sussumere nell'ipotesi di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.), così proponendo un motivo di impugnazione non consentito (peraltro, fondato sull'apodittica allegazione che la condotta dell'imputato fosse colposa); - con riferimento al delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (punto A.4. delll'imputazione), si è assunto - in maniera con evidenza difforme da quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - che esso non possa essere ritenuto in relazione all'omesso versamento dei tributi (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali»), adducendo pure - in maniera irrituale, oltre che apodittica, in questa sede - che esso sia stato dovuto alla mancanza di liquidità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].rie alla 7 / (L,