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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24506/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 18/2/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24(3/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro settecento di multa.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arttn 62 n. 4 e 648 cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Rileva, in particolare, come la Corte di appello di Palermo abbia ritenuto la responsabilità del Gennaro per il reato di ricettazione in mancanza della prova certa dell'acquisto o della ricezione da parte dell'imputato dell'auto di provenienza furtiva, non potendosi escludere ipotesi alternative, quali la commissione del furto da parte dello stesso imputato o il rinvenimento del bene in stato di abbandono o ancora il prestito del bene da terzi senza conoscerne la provenienza delittuosa; anzi, il breve lasso temporale intercorso tra la denunzia del furto ed il rinvenimento dell'autovettura nel possesso dell'imputato (avvenuti nello stesso giorno) rende più probabile, anche se non incontrovertibile, che il Gennaro sia l'autore del furto.

A ciò si aggiunga che non può escludersi che ci siano stati più trasferimenti illeciti del bene, con la conseguenza che sarebbe ipotizzabile la ricettazione di un bene già ricettato, ipotesi questa non prevista dalla legge.

Evidenzia, altresì, che la denunciata carenza probatoria si riflette anche sull'elemento soggettivo del reato, atteso che dall'unica circostanza provata, vale a dire che il Gennaro fosse a bordo dell'auto oggetto della presunta ricettazione, non può farsi discendere la consapevolezza della provenienza furtiva del bene, nemmeno in termini di dolo eventuale.

Sotto altro profilo, censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.

Sul primo aspetto, evidenzia che, mentre il giudice di prime cure aveva negato la ricorrenza della ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. peri, in considerazione delle modalità rocambolesche della condotta criminosa, non negando l'esiguità del valore del bene e di conseguenza del danno cagionato alla persona offesa, derivante anche dalla riconsegna del bene al legittimo proprietario, la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante in discorso in ragione della natura del bene e del suo intrinseco valore, dunque, «in aperta violazione del principio di muta integrazione tra sentenze», che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata.

In merito al secondo aspetto, rileva che i giudici di appello non hanno valutato gli altri elementi richiesti dall'art. 62 n. 4 cod. pen. per escludere il riconoscimento della circostanza attenuante.

In particolare, non è dato comprendere come il primo giudice abbia potuto fondare l'esclusione della attenuante sulle modalità rocambolesche della fuga, sol c:he si consideri che trattasi di elemento successivo alla ricettazione, che si era già perfezionata; né risulta corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, atteso che non considera l'esiguo valore del bene, né la circostanza relativa al tempo di effettiva privazione del bene, poi restituito al legittimo proprietario. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

C) e E), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione agli artt. 187 e segg. cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 n. 1 e 2 cod. proc. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia in proposito che l'identificazione dell'imputata è incerta, per le modalità irrituali con cui è stata effettuata: il Gennaro sarebbe stato riconosciuto dagli agenti operanti nei pochi istanti in cui lo hanno visto alla guida dell'autovettura e durante l'inseguimento; nel corso del giudizio non è stato loro chiesto di effettuare una descrizione delle fattezze del fuggitivo; non è stata disposta nel corso delle indagini preliminari una individuazione, anche solo fotografica, di persona, né una ricognizione in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso, con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile 11 vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice).

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, sia in tema di configurabilità della ricettazione, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate.

Su tale specifico ultimo punto, invero, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal contraddire quella del giudice di prime cure, aggiunge un ulteriore elemento che milita per la non configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen.

In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di ricettazione, dichiarando di non condividerlo e proponendo ipotesi interpretative alternative.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; S€2. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.

Invero, non si ravvisano profili di contraddittorietà o illegittimità nella motivazione con cui la Corte territoriale a pagina 2 della sentenza ha dato conto in modo esaustivo e congruo - dunque, non censurabile in sede di legittimità - delle ragioni per le quali ha ritenuto con certezza che il soggetto alla guida dell'autovettura ricettata fosse proprio il Gennaro.

Peraltro, il motivo è, come si accennava, aspecifico, atteso che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Osserva sul punto il Collegio che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza c:adere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. i516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 18/2/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24(3/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro settecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arttn 62 n. 4 e 648 cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva, in particolare, come la Corte di appello di Palermo abbia ritenuto la responsabilità del Gennaro per il reato di ricettazione in mancanza della prova certa dell'acquisto o della ricezione da parte dell'imputato dell'auto di provenienza furtiva, non potendosi escludere ipotesi alternative, quali la commissione del furto da parte dello stesso imputato o il rinvenimento del bene in stato di abbandono o ancora il prestito del bene da terzi senza conoscerne la provenienza delittuosa; anzi, il breve lasso temporale intercorso tra la denunzia del furto ed il rinvenimento dell'autovettura nel possesso dell'imputato (avvenuti nello stesso giorno) rende più probabile, anche se non incontrovertibile, che il Gennaro sia l'autore del furto. A ciò si aggiunga che non può escludersi che ci siano stati più trasferimenti illeciti del bene, con la conseguenza che sarebbe ipotizzabile la ricettazione di un bene già ricettato, ipotesi questa non prevista dalla legge. Evidenzia, altresì, che la denunciata carenza probatoria si riflette anche sull'elemento soggettivo del reato, atteso che dall'unica circostanza provata, vale a dire che il Gennaro fosse a bordo dell'auto oggetto della presunta ricettazione, non può farsi discendere la consapevolezza della provenienza furtiva del bene, nemmeno in termini di dolo eventuale. Sotto altro profilo, censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Sul primo aspetto, evidenzia che, mentre il giudice di prime cure aveva negato la ricorrenza della ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. peri, in considerazione delle modalità rocambolesche della condotta criminosa, non negando l'esiguità del valore del bene e di conseguenza del danno cagionato alla persona offesa, derivante anche dalla riconsegna del bene al legittimo proprietario, la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante in discorso in ragione della natura del bene e del suo intrinseco valore, dunque, «in aperta violazione del principio di muta integrazione tra sentenze», che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. In merito al secondo aspetto, rileva che i giudici di appello non hanno valutato gli altri elementi richiesti dall'art. 62 n. 4 cod. pen. per escludere il riconoscimento della circostanza attenuante. In particolare, non è dato comprendere come il primo giudice abbia potuto fondare l'esclusione della attenuante sulle modalità rocambolesche della fuga, sol c:he si consideri che trattasi di elemento successivo alla ricettazione, che si era già perfezionata; né risulta corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, atteso che non considera l'esiguo valore del bene, né la circostanza relativa al tempo di effettiva privazione del bene, poi restituito al legittimo proprietario. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione agli artt. 187 e segg. cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 n. 1 e 2 cod. proc. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia in proposito che l'identificazione dell'imputata è incerta, per le modalità irrituali con cui è stata effettuata: il Gennaro sarebbe stato riconosciuto dagli agenti operanti nei pochi istanti in cui lo hanno visto alla guida dell'autovettura e durante l'inseguimento; nel corso del giudizio non è stato loro chiesto di effettuare una descrizione delle fattezze del fuggitivo; non è stata disposta nel corso delle indagini preliminari una individuazione, anche solo fotografica, di persona, né una ricognizione in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso, con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile 11 vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, sia in tema di configurabilità della ricettazione, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate. Su tale specifico ultimo punto, invero, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal contraddire quella del giudice di prime cure, aggiunge un ulteriore elemento che milita per la non configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di ricettazione, dichiarando di non condividerlo e proponendo ipotesi interpretative alternative. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; S€2. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico. Invero, non si ravvisano profili di contraddittorietà o illegittimità nella motivazione con cui la Corte territoriale a pagina 2 della sentenza ha dato conto in modo esaustivo e congruo - dunque, non censurabile in sede di legittimità - delle ragioni per le quali ha ritenuto con certezza che il soggetto alla guida dell'autovettura ricettata fosse proprio il Gennaro. Peraltro, il motivo è, come si accennava, aspecifico, atteso che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato. Osserva sul punto il Collegio che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza c:adere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. i516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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