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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03907/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA "<(1) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, pur evocando il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., finisce con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito e nel contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA "<(1) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, pur evocando il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., finisce con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito e nel contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] lie
Sentenza Cassazione n. 03907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris