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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20248/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio e nella qualità di legale rappresentate de [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza in data 2.3.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) con rideterminazione della pena in otto mesi di reclusione e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in proprio per i reati di cui all'art. 5 lett. a) e b) L. 283/1962 per avere utilizzato, mescolandolo a quello di provenienza lecita, latte ovino e bovino da allevamenti non autorizzati alla produzione di latte ad uso alimentare nella produzione di formaggi e prodotti caseari che produceva e deteneva per la vendita in violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie volte a garantirne la buona conservazione (capo A) e all'art. 515 cod. pen. f, per aver destinato alla vendita i suddetti prodotti spacciandoli per genuini e conformi alle prescrizioni di legge (capo B) e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] cacio siciliano dell'illecito di cui all'art. 25 bis primo comma d.

Igs. 231/2001 1per aver posto in essere le condotte di cui ai capi A) e B) senza l'adozione di modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie (capo I); ha altresì confermato la pena inflittagli dal giudice di primo grado pari ad un anno di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B) e alla sanzione pecuniaria di 150 quote per l'illecito di cui al capo I).

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo lamenta il mancato rilievo della prescrizione per il reato di cui al capo A) /in relazione alla quale, pur avendo articolato specifico motivo nel proprio atto di appello e pur essendo stata riconosciuta a tutti gli altri imputati cui era stata contestata analoga contravvenzione per aver venduto latte non destinato all'uso alimentare alla società dell'imputato, non era stata resa alcuna motivazione sul punto.

Deduce che, al pari dei capi di imputazione C, D, E, F, G e H, anche la contravvenzione in esame risultava essere stata accertata nel periodo temporale compreso tra 1'8 febbraio e il 23 ottobre 2014, di talchè alla data del 23.10.2019 doveva ritenersi essere spirato il termine quinquennale previsto dall'art. 157 cod. pen.icon conseguente estinzione del reato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), quantunque nell'atto di appello avesse formulato puntuali doglianze sulla mancata dimostrazione della falsità della presentazione pubblicitaria dei propri prodotti come genuini, al contrario avvalorata dagli esiti favorevoli delle analisi eseguite presso i laboratori pubblici oltre che presso il laboratorio della società stessa.

Precisa che,avendo sempre sottoposto ai dovuti controlli sanitari tanto i prodotti caseari quanto il latte utilizzato per la loro produzione, non poteva essergli ascritta alcuna condotta fraudolenta nelle frasi utilizzate a fini promozionali dell'azienda.

2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, il diniego tanto delle attenuanti generiche senza alcuna disamina da parte dei giudici di appello dei parametri relativi alla gravità del reato, alla propria capacità a delinquere, all'entità del danno cagionato e all'eventuale risarcimento del danno, quanto della sospensione condizionale della pena, laddove risultano dal proprio certificato penale a partire dal 1991 solo condanne per reati depenalizzati, nonché un decreto penale per una contravvenzione punita con l'ammenda e una sentenza di patteggiamento a seguito della quale gli era stata applicata la pena della reclusione per quattro mesi e della multa nella misura di C 300,00.

2.4. Con il quarto motivo contesta la responsabilità della società in relazione all'illecito ascrittole, senza che fosse stata resa alcuna motivazione sulla frode alimentare in contestazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi fondato.

Invero la contravvenzione di cui all'art. 5 L. 283/1962 contestata al ricorrente al capo A) dell'imputazione risultava estinta al momento della pronuncia della sentenza impugnata per intervenuto decorso del termine di prescrizione: dovendosi infatti computare il termine quinquennale a decorrere dal 23.10.2014, data in cui è cessata, secondo l'imputazione la permanenza della condotta illecita, lo stesso risulta essere spirato, come del resto riconosciuto dalla Corte palermitana per le posizioni degli atri imputati cui era stato contestato lo stesso reato riferito al medesimo periodo temporale, in data 23.10.2019.

2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che, malgrado l'espressa contestazione dell'affermazione di responsabilità riferita al reato di cui al capo B), riprodotta del resto nel riassunto dei motivi di appello dalla stessa sentenza impugnata, nessuna motivazione è stata resa sul punto dai giudici del gravame che hanno limitato la loro disamina all'utilizzazione da parte dell'imputato per la confezione dei prodotti caseari oggetto del commercio della [OSCURATO:SOCIETA] cacio siciliano del latte proveniente da allevamenti non autorizzati alla_sua produzione per uso alimentare.

Condotta,questar r che non attiene al perfezionamento del reato di frode nell'esercizio del commercio, ad integrare la quale occorre invece l'offerta in vendita di un prodotto diverso da quello che appare, postulando l'elemento oggettivo richiesto ex lege la diversità per qualità, così come per origine, quantità o provenienza, del prodotto offerto in vendita.

Pertanto, a fronte della specifica contestazione in ordine alla pubblicità cui l'azienda faceva ricorso per reclamizzare i suoi prodotti, era necessaria una puntuale risposta sulla dicitura utilizzata per la presentazione dei prodotti caseari, tale da rivelarne il contenuto ingannevole rispetto a quelli in concreto offerti al pubblico dei consumatori.

Quindi, mentre per il reato di cui al capo a) la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio, in difetto dei presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, per essersi la contravvenzione estinta per prescrizione, si impone per il reato di cui al capo b) l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che dovrà procedere al relativo esame, senza che possa essere resa alcuna pronuncia sugli ulteriori profili di doglianza risultando tanto le censure sul trattamento sanzionatorio quanto quelle afferenti la configurabilità dell'illecito societario assorbite in quanto condizionate all'esito della valutazione in ordine al reato di frode nell'esercizio del commercio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato contestato al capo B con rinvio ad altra Sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio e nella qualità di legale rappresentate de [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza in data 2.3.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) con rideterminazione della pena in otto mesi di reclusione e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in proprio per i reati di cui all'art. 5 lett. a) e b) L. 283/1962 per avere utilizzato, mescolandolo a quello di provenienza lecita, latte ovino e bovino da allevamenti non autorizzati alla produzione di latte ad uso alimentare nella produzione di formaggi e prodotti caseari che produceva e deteneva per la vendita in violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie volte a garantirne la buona conservazione (capo A) e all'art. 515 cod. pen. f, per aver destinato alla vendita i suddetti prodotti spacciandoli per genuini e conformi alle prescrizioni di legge (capo B) e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] cacio siciliano dell'illecito di cui all'art. 25 bis primo comma d. Igs. 231/2001 1per aver posto in essere le condotte di cui ai capi A) e B) senza l'adozione di modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie (capo I); ha altresì confermato la pena inflittagli dal giudice di primo grado pari ad un anno di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B) e alla sanzione pecuniaria di 150 quote per l'illecito di cui al capo I). 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta il mancato rilievo della prescrizione per il reato di cui al capo A) /in relazione alla quale, pur avendo articolato specifico motivo nel proprio atto di appello e pur essendo stata riconosciuta a tutti gli altri imputati cui era stata contestata analoga contravvenzione per aver venduto latte non destinato all'uso alimentare alla società dell'imputato, non era stata resa alcuna motivazione sul punto. Deduce che, al pari dei capi di imputazione C, D, E, F, G e H, anche la contravvenzione in esame risultava essere stata accertata nel periodo temporale compreso tra 1'8 febbraio e il 23 ottobre 2014, di talchè alla data del 23.10.2019 doveva ritenersi essere spirato il termine quinquennale previsto dall'art. 157 cod. pen.icon conseguente estinzione del reato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), quantunque nell'atto di appello avesse formulato puntuali doglianze sulla mancata dimostrazione della falsità della presentazione pubblicitaria dei propri prodotti come genuini, al contrario avvalorata dagli esiti favorevoli delle analisi eseguite presso i laboratori pubblici oltre che presso il laboratorio della società stessa. Precisa che,avendo sempre sottoposto ai dovuti controlli sanitari tanto i prodotti caseari quanto il latte utilizzato per la loro produzione, non poteva essergli ascritta alcuna condotta fraudolenta nelle frasi utilizzate a fini promozionali dell'azienda. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, il diniego tanto delle attenuanti generiche senza alcuna disamina da parte dei giudici di appello dei parametri relativi alla gravità del reato, alla propria capacità a delinquere, all'entità del danno cagionato e all'eventuale risarcimento del danno, quanto della sospensione condizionale della pena, laddove risultano dal proprio certificato penale a partire dal 1991 solo condanne per reati depenalizzati, nonché un decreto penale per una contravvenzione punita con l'ammenda e una sentenza di patteggiamento a seguito della quale gli era stata applicata la pena della reclusione per quattro mesi e della multa nella misura di C 300,00. 2.4. Con il quarto motivo contesta la responsabilità della società in relazione all'illecito ascrittole, senza che fosse stata resa alcuna motivazione sulla frode alimentare in contestazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi fondato. Invero la contravvenzione di cui all'art. 5 L. 283/1962 contestata al ricorrente al capo A) dell'imputazione risultava estinta al momento della pronuncia della sentenza impugnata per intervenuto decorso del termine di prescrizione: dovendosi infatti computare il termine quinquennale a decorrere dal 23.10.2014, data in cui è cessata, secondo l'imputazione la permanenza della condotta illecita, lo stesso risulta essere spirato, come del resto riconosciuto dalla Corte palermitana per le posizioni degli atri imputati cui era stato contestato lo stesso reato riferito al medesimo periodo temporale, in data 23.10.2019. 2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che, malgrado l'espressa contestazione dell'affermazione di responsabilità riferita al reato di cui al capo B), riprodotta del resto nel riassunto dei motivi di appello dalla stessa sentenza impugnata, nessuna motivazione è stata resa sul punto dai giudici del gravame che hanno limitato la loro disamina all'utilizzazione da parte dell'imputato per la confezione dei prodotti caseari oggetto del commercio della [OSCURATO:SOCIETA] cacio siciliano del latte proveniente da allevamenti non autorizzati alla_sua produzione per uso alimentare. Condotta,questar r che non attiene al perfezionamento del reato di frode nell'esercizio del commercio, ad integrare la quale occorre invece l'offerta in vendita di un prodotto diverso da quello che appare, postulando l'elemento oggettivo richiesto ex lege la diversità per qualità, così come per origine, quantità o provenienza, del prodotto offerto in vendita. Pertanto, a fronte della specifica contestazione in ordine alla pubblicità cui l'azienda faceva ricorso per reclamizzare i suoi prodotti, era necessaria una puntuale risposta sulla dicitura utilizzata per la presentazione dei prodotti caseari, tale da rivelarne il contenuto ingannevole rispetto a quelli in concreto offerti al pubblico dei consumatori. Quindi, mentre per il reato di cui al capo a) la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio, in difetto dei presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, per essersi la contravvenzione estinta per prescrizione, si impone per il reato di cui al capo b) l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che dovrà procedere al relativo esame, senza che possa essere resa alcuna pronuncia sugli ulteriori profili di doglianza risultando tanto le censure sul trattamento sanzionatorio quanto quelle afferenti la configurabilità dell'illecito societario assorbite in quanto condizionate all'esito della valutazione in ordine al reato di frode nell'esercizio del commercio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato contestato al capo B con rinvio ad altra Sezione della Corte di
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