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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07769/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte D'appello di Bari, che ha confermato il giudizio di responsabilità affermato, nei suoi confronti, dalla sentenza del tribunale di Foggia in ordine al reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato, parimenti, che il motivo di ricorso risulti anche aspecifico, in quanto reiterativo di una doglianza alla quale la Corte di merito ha fornito adeguata e condivisibile risposta (pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte D'appello di Bari, che ha confermato il giudizio di responsabilità affermato, nei suoi confronti, dalla sentenza del tribunale di Foggia in ordine al reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato, parimenti, che il motivo di ricorso risulti anche aspecifico, in quanto reiterativo di una doglianza alla quale la Corte di merito ha fornito adeguata e condivisibile risposta (pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 07769/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris