CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n 9,1 G11' ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37659/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] 66 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente- Nel procedimento n. 37659/2019 avverso la sentenza n. 228/1/2019 emessa dalla CTR della Basilicata e depositata il 3 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di un parco eolico, ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate in rettifica della rendita proposta da essa ricorrente con procedura DOCFA includendo tra gli elementi di computo della rendita medesima la torre di sostegno del rotore e della navicella eolica, esclusa invece dalla società in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21. Il giudice di appello ha ritenuto, in particolare, che la torre, date le relative caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo, è idonea, alla stregua di una qualunque costruzione, ad incidere nella stima diretta finalizzata alla rendita catastale dell'impianto eolico. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata tata all'udienza camerale non partecipata del 13 gennaio 22 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-24, per avere la CTR ritenuto che la torre deve essere ricompresa tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell'impianto.trattandosi invece di componente essenziale inscindibilmente connessa all'impianto di produzione di energia elettrica. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-24, per avere la CTR ritenuto che la torre deve essere ricompresa tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell'impianto, sulla scorta di circolari della Agenzia delle Entrate da considerarsi invece illegittime per contrasto con la suddetta normativa di legge. 2.- I due motivi strettamente connessi possono essere esaminati in modo congiunto, sono fondati e meritano di essere accolti. Va richiamato il quadro normativo di riferimento. La L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016) prevede: "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Con la circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare, alla luce delle previsioni della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. In particolare nella circolare viene precisato che "le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.., alla categoria "costruzioni" (punto 2) anch'esse da includere nella stima catastale afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. Nella circolare viene altresì specificato che sono inclusi nella stima catastale anche di quegli "elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità" (punto 3). Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell'immobile, ossia della relativa rendita catastale. Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l'esclusione dalla stima catastale di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale. Così, ad esempio, a far data dal 1 gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima... gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la [OSCURATO:PERSONA], Cartografia e Pubblicità con nota prot. n. (OMISSIS), ha chiarito che "Considerate... le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo", così come precisato nella circolare n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi della L., richiamato art. 1, comma 21, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc..". Tale indicazione è stata confermata anche con la circolare 13 giugno 2016, n. 27/E: "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica". In sostanza, per quanto più in particolare interessa, i documenti di prassi escludono dalla stima diretta le "componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale", se caratterizzate dal non conferire all'immobile una utilità apprezzabile, e così, dalla stima diretta degli impianti eolici, i rotori, le navicelle e gli inverter ma non le torri, ricondotte, queste ultime, al genere "costruzione" siccome "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate". L'interpretazione corretta della legge, data da questa Corte con varie recenti pronunce, anche tra le stesse parti (Cass. 37916/2021; Cass 37427/2021) centra invece l'attenzione sul profilo funzionale (Cass. 26 febbraio 2021, nn. 5460, 5459 e 5458; 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728). La nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, non è legata alla consistenza fisica né all'ancoraggio stabile al suolo dei manufatti e si incentra invece sul loro impiego nel, sulla loro strumentalità rispetto al, processo produttivo; tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale: è quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità, come il caso delle torri, debba essere escluso dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo (Si vada anche Cass.6 sentenze n. 25793, n. 25792, n. 25791, n. 25790, n. 25789, n. 25788, n. 25787, n. 25786, n. 25875, n. 25784 del 22 settembre 2021). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento così formatosi ormai consolidato e pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata; ritenuto che le torri di cui si tratta costituiscono un unicum con gli impianti, e di conseguenza non devono essere computate ai fini della rendita catastale, occorre rinviare la causa alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame, affinché alla luce dei principi sopra enunciati ridetermini la rendita catastale, senza tener conto della incidenza c.d. torre. Il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spe