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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07372/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3494-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2447/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 1.10.2003 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola, per sentir dichiarare l’esistenza di una servitù di passaggio e sentirlo condannare a rimuovere gli ostacoli frapposti al suo libero esercizio.

Con sentenza n. 445/2012 il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 209/2022, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dal Romano avverso la decisione di prime cure.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, va esaminata, e rigettata, l’istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello di revocazione proposto avverso la sentenza della Corte distrettuale qui impugnata.

Va ribadito, sul punto, il principio per cui “ Ai sensi dell'art. 398 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la proposizione dell'impugnazione di una sentenza perrevocazione non ha più eff etto sospensivo ipso iure del termine per ricorrere per cassazione(o del relativo procedimento), detta sospensione potendo conseguire, viceversa, solo ad un apposito provvedimento adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice dellarevocazione” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 22395 del 19/10/2006 , Rv. 593566; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11006 del 12/05/2006 , Rv. 590443).

L’unica eccezione è quella in cui sia denunciato nel giudizio di legittimità, quale vizio di motivazione, l'omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

In tale ipotesi, il giudizio di legittimità dev’essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., all'esito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello d'inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico.

Sussiste infatti, in caso di prosecuzione del giudizio di cassazione, il rischio –di regola neutralizzato dall'art. 398, comma 4, c.p.c.– di una possibile elisione dell'accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve adottarsi una soluzione interpretativa idonea ad evitare un vulnusall'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di un processo giusto con quella di un processo efficiente (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n. 5398 del 18/03/2016, Rv.639037).

Poiché nel caso di specie non ricorre la pr edetta ipotesi, l’istanza in esame merita di essere rigettata.

Passando a scrutinare i motivi del ricorso principale, con il primo di essi si lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la Corte di Appello avrebbe motivato il rigetto del gravame operando un’acritica adesione alle risultanze delle due C.T.U. esperite nel corso del giudizio di merito.

La censura è inammissibile.

Va ribadito, sul punto, che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguatamotivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n.5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propriaadesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560).

La doglianza proposta dal ricorrente non indica in modo specifico quali censure il consulente di parte avesse mosso ai due elaborati tecnici depositati dagli ausiliari nominati nel corso del giudizio di merito, né precisa che dette censure sono state tempestivamente sollevate nel corso delle operazioni peritali e ribadite nei successivi scritti difensivi.

Quanto sopra, fermo restando il principio, meritevole di essere ribadito, secondo cui “ Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi –a pena di decadenza– nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conf.

Cass. Sez.3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014 , Rv. 630339 e Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018 , Rv.649414).

Né si pone un problema di differente risultato delle due consulenze esperite nel corso del giudizio di merito – nel qual caso sarebbe stato configurabile uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla scelta delle conclusioni dell’uno, rispetto a quelle dell’altro, dei due elaborati tecnici (cfr. Cass. Sez.

L , Sentenza n. 3787 del 15/03/2001, Rv. 544809; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 23063 del 30/10/2009 , Rv. 610739; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 5148del 03/03/2011 , Rv. 616967) – .

La Corte di Appello, infatti, d à atto che ambedue gli ausiliari hanno concluso che il Panico non aveva fornito alcuna prova certa circa il momento in cui sarebbe stata realizzata la sua costruzione, ma aveva fornito, sul punto, documenti intrinsecamente contraddittori tra loro (cfr. pagg. 7 ed 8 della decisione impugnata).

Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta il travisamento della prova e delle risultanze delle C.T.U., proponendo una ricostruzione alternativa del fatto ed una diversa valutazione del compendio istruttorio, senza tuttavia tener conto del duplice principio per cui: 1) il motivo di ricorso in Cassazione non può risolversi nella richiesta di riesame del fatto, essendo quest’ultima estranea alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U.Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790); 2) la valutazione delle prove appartiene naturalmente all’area riservata al giudice di merito, il quale è libero di scegliere le risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, senza incontrare altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, né essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330).

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si contesta l’erronea valutazione delle risultanze della C.T.U., con riferimento all’individuazione del confine tra i fondi dei due contendenti.

Anche questo motivo, come il secondo del ricorso principale, attinge la valutazione di fatto condotta dal giudice di merito, ed è pertanto inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione alla censura del ricorso principale di cui anzidetto.

In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3494-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2447/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 1.10.2003 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola, per sentir dichiarare l’esistenza di una servitù di passaggio e sentirlo condannare a rimuovere gli ostacoli frapposti al suo libero esercizio. Con sentenza n. 445/2012 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 209/2022, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dal Romano avverso la decisione di prime cure. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, va esaminata, e rigettata, l’istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello di revocazione proposto avverso la sentenza della Corte distrettuale qui impugnata. Va ribadito, sul punto, il principio per cui “ Ai sensi dell'art. 398 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la proposizione dell'impugnazione di una sentenza perrevocazione non ha più eff etto sospensivo ipso iure del termine per ricorrere per cassazione(o del relativo procedimento), detta sospensione potendo conseguire, viceversa, solo ad un apposito provvedimento adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice dellarevocazione” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 22395 del 19/10/2006 , Rv. 593566; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11006 del 12/05/2006 , Rv. 590443). L’unica eccezione è quella in cui sia denunciato nel giudizio di legittimità, quale vizio di motivazione, l'omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. In tale ipotesi, il giudizio di legittimità dev’essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., all'esito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello d'inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico. Sussiste infatti, in caso di prosecuzione del giudizio di cassazione, il rischio –di regola neutralizzato dall'art. 398, comma 4, c.p.c.– di una possibile elisione dell'accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve adottarsi una soluzione interpretativa idonea ad evitare un vulnusall'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di un processo giusto con quella di un processo efficiente (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n. 5398 del 18/03/2016, Rv.639037). Poiché nel caso di specie non ricorre la pr edetta ipotesi, l’istanza in esame merita di essere rigettata. Passando a scrutinare i motivi del ricorso principale, con il primo di essi si lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la Corte di Appello avrebbe motivato il rigetto del gravame operando un’acritica adesione alle risultanze delle due C.T.U. esperite nel corso del giudizio di merito. La censura è inammissibile. Va ribadito, sul punto, che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguatamotivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n.5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propriaadesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560). La doglianza proposta dal ricorrente non indica in modo specifico quali censure il consulente di parte avesse mosso ai due elaborati tecnici depositati dagli ausiliari nominati nel corso del giudizio di merito, né precisa che dette censure sono state tempestivamente sollevate nel corso delle operazioni peritali e ribadite nei successivi scritti difensivi. Quanto sopra, fermo restando il principio, meritevole di essere ribadito, secondo cui “ Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi –a pena di decadenza– nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014 , Rv. 630339 e Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018 , Rv.649414). Né si pone un problema di differente risultato delle due consulenze esperite nel corso del giudizio di merito – nel qual caso sarebbe stato configurabile uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla scelta delle conclusioni dell’uno, rispetto a quelle dell’altro, dei due elaborati tecnici (cfr. Cass. Sez. L , Sentenza n. 3787 del 15/03/2001, Rv. 544809; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 23063 del 30/10/2009 , Rv. 610739; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 5148del 03/03/2011 , Rv. 616967) – . La Corte di Appello, infatti, d à atto che ambedue gli ausiliari hanno concluso che il Panico non aveva fornito alcuna prova certa circa il momento in cui sarebbe stata realizzata la sua costruzione, ma aveva fornito, sul punto, documenti intrinsecamente contraddittori tra loro (cfr. pagg. 7 ed 8 della decisione impugnata). Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta il travisamento della prova e delle risultanze delle C.T.U., proponendo una ricostruzione alternativa del fatto ed una diversa valutazione del compendio istruttorio, senza tuttavia tener conto del duplice principio per cui: 1) il motivo di ricorso in Cassazione non può risolversi nella richiesta di riesame del fatto, essendo quest’ultima estranea alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U.Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790); 2) la valutazione delle prove appartiene naturalmente all’area riservata al giudice di merito, il quale è libero di scegliere le risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, senza incontrare altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, né essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si contesta l’erronea valutazione delle risultanze della C.T.U., con riferimento all’individuazione del confine tra i fondi dei due contendenti. Anche questo motivo, come il secondo del ricorso principale, attinge la valutazione di fatto condotta dal giudice di merito, ed è pertanto inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione alla censura del ricorso principale di cui anzidetto. In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
Sentenza Cassazione n. 07372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris