CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1649/2018 in data 22/06/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di voler annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di difesa in favore della parte civile, chiedendo altresì dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la misura del risarcimento del danno a favore della parte civile, quantificandolo in complessivi euro 3.500 e confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato il succitato Travaglini alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di appropriazione indebita. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: vizio di motivazione. Si è in presenza di un inadempimento civilistico per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita, non avendo l'imputato mai esercitato alcun atto di disposizione sulla cosa diverso dall'uso cui la stessa era destinata. Del resto, l'avvenuta chiusura del contratto è sintomatica della mancanza di rilevanza penale dei fatti per cui è processo. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen. Il giudice di secondo grado ha liquidato alla parte civile la somma di euro 900 oltre accessori di legge, pur non essendo quest'ultima mai comparsa nel giudizio di secondo grado, con conseguente mancata indicazione delle conclusioni ed omesso deposito di nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente accoglibile. 2. Aspecìfico e manifestamente infondato è il primo motivo. Evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamente escluso che nella specie possa ricorrere un illecito di rilievo solo civilistico, ravvisando l'interversio possessionis nella inequivoca volontà dell'imputato di trattenere il mezzo preso a noleggio dimostrata dalla pluralità e convergenza degli elementi probatori acquisiti, tra cui assumono particolare rilievo la circostanza che il noleggio fosse stato pattuito per una sola settimana e che non fu mai pattuita una proroga della durata. Di contro, il comportamento dell'imputato - del tutto sordo alle richieste di restituzione del mezzo - fu "per tutto il periodo quello ... di non presentarsi a richiedere e sottoscrivere (la) proroga del noleggio del mezzo del quale continuava a mantenere la disponibilità e l'uso, peraltro accumulando contravvenzioni per violazione al codice della strada ...". A tutto questo, i giudici di merito aggiungono come la vicenda "dell'incidente stradale", quale tentativo di giustificazione provvisorio, veniva diversamente delineata rispetto a quanto ricostruito dalla difesa, facendo emergere il carattere del tutto strumentale dell'iniziativa (scrivono i giudici di appello "... che a riferire tale circostanza quale causa di temporanea impossibilità fu anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] salvo poi dover ammettere che non si era verificato alcun incidente e non vi era alcuna necessità di riparazioni ..."). Di non irrilevante rilievo è poi la circostanza secondo la quale, l'imputato, oltre a rifiutarsi di procedere alla riconsegna del mezzo, anche dopo il suo ritrovamento casuale, non si rese immediatamente disponibile alla consegna, che fece solo alla presenza dei carabinieri. Fermo quanto precede, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, la sottoscrizione della conclusione del noleggio eseguita dall'imputato alla fine della vicenda e del ritrovamento del mezzo non esclude che l'insieme dei comportamenti accertati rivesta chiara rilevanza penale, dovendosi escludere che ai fini della sussistenza del reato - e dell'elemento materiale rappresentato dalla volontà di trattenere per sé il mezzo ad libitum comportandosi come proprietario - fosse indispensabile l'invio di una formale diffida, in tutti i casi in cui, come nella fattispecie, trattenere il mezzo ben oltre la scadenza del contratto di noleggio nella piena consapevolezza della inesistenza di ragioni giustificative della detenzione conoscendo la volontà più volte manifestata del proprietario di rientrare in possesso dello stesso, diano l'esatta dimostrazione della interversio possessionis. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. Va innanzitutto escluso che nella fattispecie sia intervenuta un'ipotesi di revoca tacita della costituzione della parte civile assente, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che la mancata comparizione della parte e la conseguente omessa presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integrano gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado (cfr., Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 5, n. 12959 del 08/02/2006, Lio, Rv. 234356; Sez. 2, n. 23243 del 16/04/2004, Oddo, Rv. 229713; Sez. 5, n. 31964 del 25/06/2001, Bianchi, Rv. 219328; Sez. 1, n. 3157 del 11/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207275; Sez. 4, n. 11783 del 08/11/1995, Polo, Rv. 203535; Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398).Ciò premesso, ritiene peraltro il Collegio l'erroneità della statuizione assunta dal giudice di secondo grado che ebbe a liquidare alla parte civile la somma di euro 900 oltre accessori di legge, pur non essendo quest'ultima mai comparsa nel giudizio di secondo grado, omettendo così di depositare conclusioni e nota spese. L'assenza nel giudizio di appello non attribuisce alla parte civile alcun diritto di vedersi liquidata una somma a titolo di rifusione delle spese per costituzione e difesa nel processo per il grado di appello, per il semplice fatto che, in tale grado, nessuna attività defensionale è stata svolta nel suo interesse e - se ne deve coerentemente desumere - nessuna spesa essa ha sopportato per tale ragione. La Corte territoriale ha, quindi, errato nel pronunciare la condanna dell'imputato alla rifusione di tali spese e, pertanto, la sentenza dev'essere annullata sul punto, con eliminazione della statuizione concernente la relativa liquidazione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore della parte civile. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 03/02/2022. Il C