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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03307/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seggte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/7/2018, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di procedimento nel quale era indagato per truffa aggravata in danno dell'INPS e per violazione degli artt. 2, 4, 10, 10-quater d.lgs. 74/2000.

Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile in data 26/7/2019. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

A tal fine ha richiamato il contenuto di talune conversazioni intercettate, dalle quali si evince la consapevolezza del richiedente dei meccanismi attraverso i quali veniva posta in essere la contestata frode fiscale, realizzata mediante un sistema di indebite compensazioni di crediti al fine di evadere il pagamento di oneri contributivi e previdenziali.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.

Secondo quanto si assume nel ricorso, il provvedimento di rigetto sarebbe erroneo.

La Corte di merito non avrebbe chiarito la gravità del comportamento serbato dal ricorrente e la sua incidenza causale rispetto all'avvenuto arresto ed alla custodia patita.

L'analisi del contenuto delle conversazioni riportate in motivazione rivelerebbe circostanze diverse da quelle desunte dai giudici della riparazione.

La sentenza assolutoria ha disconosciuto, in capo al ricorrente, il ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte nell'attività di evasione degli oneri contributivi.

La posizione rivestita è stata chiarita dal Facchetti sin dall'inizio della vicenda ed è stata ribadita, senza contraddizioni, in sede di esame dibattimentale.

Come ritenuto anche dal giudice della sentenza assolutoria, il ruolo di semplice impiegato svolto dal ricorrente e la sua estraneità ai fatti contestati ha trovato plurime conferme in sede di istruttoria dibattimentale, nel corso della quale tutti i testimoni e l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso la sua piena responsabilità per gli illeciti accertati, hanno confermato tale circostanza.

3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La vicenda, ricostruita in modo puntuale e dettagliato dal giudice della riparazione, rivela come il richiedente abbia posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nei fatti di cui alla contestazione.

Si ipotizzava che il richiedente, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], avesse, attraverso la creazione di alcune società, escogitato un sistema per evadere gli oneri previdenziali e contributivi dei dipendenti, realizzando poste fittizie di crediti in compensazione di quanto dovuto.

Nella ordinanza i giudici della riparazione pongono in rilievo come il ricorrente avesse una profonda conoscenza del sistema attraverso il quale venivano attuati gli scopi illeciti perseguiti dagli autori dei reati, ripercorrendo il contenuto di talune conversazioni intercettate.

Rilevano inoltre come la stessa sentenza assolutoria abbia dato atto di tale conoscenza, pur avendo escluso il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal Facchetti.

Aggiungono che, in una conversazione intrattenuta con il commercialista dell'azienda, il ricorrente avesse chiesto di far risultare nelle buste paga dei dipendenti un importo più basso; in altra conversazione, discutendo con un'impiegata dello studio avesse chiesto chiarimenti sulle modalità con cui erano stati suddivisi i crediti tra le diverse società.

I motivi di doglianza riguardanti il contenuto delle conversazioni intercettate sono palesemente versati in fatto.

La difesa prospetta una diversa interpretazione di tali conversazioni, trascurando di considerare che non è ammessa, in sede di legittimità, una rivisitazione delle emergenze in atti o una sovrapposizione di giudizi afferenti al merito.

Quanto alla possibilità che la conoscenza dell'agire illecito altrui non possa costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, è d'uopo richiamare i consolidati principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in tema di connivenza.

Secondo pacifico orientamento, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (così Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01).

Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice della riparazione ha evidenziato come il Facchetti, nei rapporti intrattenuti con il commercialista che si occupava della cura delle aziende coinvolte nella vicenda e la sua segretaria, avesse contribuito alla formazione del falso convincimento dell'A.G. in ordine ad una sua partecipazione nell'attività illecita in questione.

Anche volendo rimanere al dato della mera conoscenza, tale requisito non rimane indifferente alle vicende in tema di riparazione, essendo, come detto sopra, un profilo idoneo a costituire una causa ostativa alla riparazione.

3. E' noto come in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).

La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità dell'agire del ricorrente.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seggte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/7/2018, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di procedimento nel quale era indagato per truffa aggravata in danno dell'INPS e per violazione degli artt. 2, 4, 10, 10-quater d.lgs. 74/2000. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile in data 26/7/2019. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. A tal fine ha richiamato il contenuto di talune conversazioni intercettate, dalle quali si evince la consapevolezza del richiedente dei meccanismi attraverso i quali veniva posta in essere la contestata frode fiscale, realizzata mediante un sistema di indebite compensazioni di crediti al fine di evadere il pagamento di oneri contributivi e previdenziali. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. Secondo quanto si assume nel ricorso, il provvedimento di rigetto sarebbe erroneo. La Corte di merito non avrebbe chiarito la gravità del comportamento serbato dal ricorrente e la sua incidenza causale rispetto all'avvenuto arresto ed alla custodia patita. L'analisi del contenuto delle conversazioni riportate in motivazione rivelerebbe circostanze diverse da quelle desunte dai giudici della riparazione. La sentenza assolutoria ha disconosciuto, in capo al ricorrente, il ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte nell'attività di evasione degli oneri contributivi. La posizione rivestita è stata chiarita dal Facchetti sin dall'inizio della vicenda ed è stata ribadita, senza contraddizioni, in sede di esame dibattimentale. Come ritenuto anche dal giudice della sentenza assolutoria, il ruolo di semplice impiegato svolto dal ricorrente e la sua estraneità ai fatti contestati ha trovato plurime conferme in sede di istruttoria dibattimentale, nel corso della quale tutti i testimoni e l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso la sua piena responsabilità per gli illeciti accertati, hanno confermato tale circostanza. 3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La vicenda, ricostruita in modo puntuale e dettagliato dal giudice della riparazione, rivela come il richiedente abbia posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nei fatti di cui alla contestazione. Si ipotizzava che il richiedente, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], avesse, attraverso la creazione di alcune società, escogitato un sistema per evadere gli oneri previdenziali e contributivi dei dipendenti, realizzando poste fittizie di crediti in compensazione di quanto dovuto. Nella ordinanza i giudici della riparazione pongono in rilievo come il ricorrente avesse una profonda conoscenza del sistema attraverso il quale venivano attuati gli scopi illeciti perseguiti dagli autori dei reati, ripercorrendo il contenuto di talune conversazioni intercettate. Rilevano inoltre come la stessa sentenza assolutoria abbia dato atto di tale conoscenza, pur avendo escluso il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal Facchetti. Aggiungono che, in una conversazione intrattenuta con il commercialista dell'azienda, il ricorrente avesse chiesto di far risultare nelle buste paga dei dipendenti un importo più basso; in altra conversazione, discutendo con un'impiegata dello studio avesse chiesto chiarimenti sulle modalità con cui erano stati suddivisi i crediti tra le diverse società. I motivi di doglianza riguardanti il contenuto delle conversazioni intercettate sono palesemente versati in fatto. La difesa prospetta una diversa interpretazione di tali conversazioni, trascurando di considerare che non è ammessa, in sede di legittimità, una rivisitazione delle emergenze in atti o una sovrapposizione di giudizi afferenti al merito. Quanto alla possibilità che la conoscenza dell'agire illecito altrui non possa costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, è d'uopo richiamare i consolidati principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in tema di connivenza. Secondo pacifico orientamento, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (così Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01). Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice della riparazione ha evidenziato come il Facchetti, nei rapporti intrattenuti con il commercialista che si occupava della cura delle aziende coinvolte nella vicenda e la sua segretaria, avesse contribuito alla formazione del falso convincimento dell'A.G. in ordine ad una sua partecipazione nell'attività illecita in questione. Anche volendo rimanere al dato della mera conoscenza, tale requisito non rimane indifferente alle vicende in tema di riparazione, essendo, come detto sopra, un profilo idoneo a costituire una causa ostativa alla riparazione. 3. E' noto come in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità dell'agire del ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il C
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