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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 02779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdiató avo allOarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Iii"ur‘b Rilevato che il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato in data 12 novembre 2021, avverso sentenza pronunciata in data 8 giugno 20231, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, depositata in data 19 luglio 2021, e dunque oltre il termine determinato ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e scaduto in data 22 ottobre 2021; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdiató avo allOarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Iii"ur‘b Rilevato che il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato in data 12 novembre 2021, avverso sentenza pronunciata in data 8 giugno 20231, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, depositata in data 19 luglio 2021, e dunque oltre il termine determinato ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e scaduto in data 22 ottobre 2021; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 02779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris