CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23483/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 1 aprile 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 8 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso (capo A) e di lesioni personali aggravate in concorso (capo B). Rilevato che il primo comune motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione appare del tutto generico ed evocativo di non consentite censure in fatto; Considerato che la seconda comune doglianza, che lamenta Cla mancata assunzione) all'udienza dell'8 ottobre 2021 davanti al Tribunale il mancato accoglimento di un'istanza istruttoria difensiva risulta proposta tardivamente per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la terza comune doglianza, che lamenta violazione di legge in merito al mancato accoglimento della richiesta difensiva di differimento del processo, presentata in data 8 ottobre 2021, per procedere all'esame degli imputati all'epoca in Romania e dell'operatore della stazione di servizio che avrebbe soccorso la persona offesa il giorno dell'aggressione (3 settembre 2018) è del tutto aspecifica e non si confronta con le valutazioni della Corte territoriale che ha ritenuto la sostanziale superfluità del supplemento investigativo anche alla luce delle evidenze processuali e delle dichiarazioni (acquisite) rese dai due imputati in sede di convalida; Considerato che la quarta comune doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è anch'esso aspecifico, avendo la Corte territoriale chiarito che la restituzione, ancorchè spontanea, del cellulare non costituisce segno di resipiscenza "in considerazione della circostanza che, con ogni probabilità, il bene sarebbe stato rinvenuto nel corso dell'imminente perquisizione da parte delle forze dell'ordine; in ogni caso, essa non può integrare il risarcimento integrale dei danni subiti dalla persona offesa, tra cui quelli relativi alle lesioni subite"; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi, cui si accompagnano le conclusioni scritte formulate con atto in data 01/05/2023, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023