CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 11635/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11635/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3269/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36873/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]